L’assegno mensile di invalidità

Assegno mensile di invalidità. A seguito dell’accertamento di un grado di invalidità del 74% sorge per la persona disabile il diritto alla provvidenza economica dell’assegno mensile.

Possono beneficiare dell’assegno mensile gli invalidi civili parziali, che non svolgono attività lavorativa, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, cittadini italiani e residenti in Italia e che versano in stato di bisogno.

Il beneficio economico spetta anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione Europea che risiedano stabilmente in Italia, mentre per gli apolidi ed i cittadini di Stati non membri dell’Unione europea vale una regola particolare: per il riconoscimento e l’accertamento del requisito sanitario basta il permesso di soggiorno, mentre per ottenere l’erogazione della prestazione occorre la carta di soggiorno.

Va ricordato che che è possibile l’iscrizione alle liste di collocamento anche se l’attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7.500 euro  (per lavoro dipendente) oppure 4.500 euro (per lavoro autonomo), salvo maggiorazioni regionali. In ogni caso, nell’ipotesi di superamento del limite di reddito previsto per l’assegno mensile, pur in presenza di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all’assegno stesso. L’assegno viene elargito, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, se l’interessato è stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostra la frequenza scolastica.

Divieto di cumulo

L’assegno mensile di invalidità non è cumulabile con qualsivoglia altra pensione ottenuta per altra causa ed anche con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’Inps. Vi è divieto di cumulo anche con le rendite dirette Inail. E’ però data la facoltà all’interessato di optare per il trattamento più favorevole.

Requisito reddituale

Per poter beneficiare dell’assegno mensile di invalidità è necessario che vi sia uno stato di bisogno dell’avente diritto. Quindi, la provvidenza economica viene erogata solo se non si superano determinati redditi. Il limite reddituale viene rivisto annualmente sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Per il 2011 il reddito da non superare ammonta a € 4.470,70. Se l’avente diritto supera temporaneamente tale limite di reddito, l’erogazione viene sospesa e riprende solo quando il reddito dell’interessato si abbassa al di sotto del limite reddituale stabilito dalla legge.
L’importo dell’assegno mensile per il 2011 è pari a € 260,27. La prestazione viene corrisposta ogni mese per 13 mensilità.
Con il compimento dei 65 anni, l’assegno mensile di invalidità si trasforma in assegno sociale. La trasformazione è automatica e l’importo dell’assegno sociale non può essere inferiore a quanto precedentemente percepito a titolo di assegno  mensile di invalidità.

Entro il 31 marzo di ogni anno l’interessato deve inviare all’Asl o all’Inps, mediante raccomandata, una dichiarazione di responsabilità sulla persistenza dei requisiti per l’erogazione della prestazione.  I disabili psichici gravi sono esentati dal deposito annuale della dichiarazione se hanno fornito all’Inps o all’Ausl un certificato del proprio medico di base o specialista. La falsa dichiarazione comporta conseguenze penali, nonché l’obligo di restituire tutti i ratei indebitamente percepiti.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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