Tutela giudiziaria contro le discriminazioni dei disabili: la Legge 67/2006

La legge n. 67 del 2006 ha introdotto in Italia un mezzo per ottenere una tutela giudiziaria dalle discriminazioni verso le persone con disabilità.

La legge 67 del 2006, benché molto importante per la tutela delle persone diversamente abili,  è stata finora poco applicata.

Essa si applica a tutti i casi di discriminazione, diretta e indiretta, ad esclusione dei casi di discriminazione su lavoro, disciplinata dl D.lgs 216/03.

Secondo la legge, le ipotesi di discriminazione contro cui è possibile reagire presentando ricorso al Tribunale sono :

  • Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
  • Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
  • Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

La Legge, si propone di estendere la particolare tutela processuale,  accordata dall’art. 44 del Testo unico sull’immigrazione D. Lgs. 286/1998, a tutte quelle situazioni in cui la persona disabile risulti destinataria di trattamenti discriminatori al di fuori del contesto lavorativo (per le discriminaioni sul lavoro si è visto che la disciplina è dettata dal d.lgs 216/03). Si tratta in pratica di uno di quegli sporadici casi nei quali una normativa speciale nata per precise situazioni soggettive (gli immigrati) assume successivamente i caratteri dell’applicabilità come criterio generale per altre situazioni soggettive (tutela delle persone disabili), col fondamento comune del concetto di discriminazione.

Praticamente, la persona disabile che ritiene di avere subito un atto discriminatorio, sia da parte di un privato che da parte di una pubblica amministrazione, può presentare ricorso presso il tribunale civile chiedendo sia la cessazione del comportamento discriminatorio che il risarcimento del danno.

Il Tribunale, omettendo qualsiasi formalità, procederà agli atti di istruzione che riterrà necessari al fine del provvedimento richiesto e deciderà poi con ordinanza di rigetto o di accoglimento.

In caso di accoglimento del ricorso, l’ordinanza è immediatamente esecutiva e la sua mancata osservanza fa scattare il procedimento penale di cui all’art. 388 primo comma c.p.

Inoltre, con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio (se ancora in essere) e adotta ogni altro provvedimento atto a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

Il giudice può altresì ordinare la pubblicazione del provvedimento a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Nei casi di comprovata urgenza, il Tribunale provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a 15 giorni, assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto (Art. 44 , comma 5, T.U.)

Ovviamente, avverso l’ordinanza risolutoria del Tribunale è ammesso reclamo nelle forme proprie previste dal codice di rito.

Il Giudice competente per territorio è quello del domicilio del ricorrente. Tale competenza è ritenuta inderogabile ex art. 28 c.p.c. e non può subire modifiche.

Vi è da specificare che è competente il giudice ordinario anche se le discriminazioni sono poste in essere da una Pubblica Amministrazione (in tal senso anche Trib. Milano, 21/03/2002). E ciò è molto importante, si pensi ad esempio ai casi in cui a scuola viene negato ad un alunno disabile la partecipazione ad una gita oppure al caso in cui all’alunno disabile venga ridotto il tempo scuola; ebbene, in questi casi i genitori di tali alunni sono finora ricorsi ai tribunali amministrativi, con notevoli esborsi, mentre oggi comportamenti e situazioni che impediscono alle persone con disabilità di avere una vita ordinaria trovano finalmente risposte adeguate in tale legge che si pone come strumento utile ed efficace.

Continuano invece ad essere di competenza del giudice amministrativo i casi in cui la pubblica amministrazione abbia posto in essere atti lesivi degli interessi generali dei disabili, non classificabili a priori come discriminatori e aventi specificamente contenuto amministrativo: saranno in tal caso le associazioni e gli enti abilitati e riconosciuti dal Ministero per le pari opportunità, a proporre le azioni per la tutela giurisdizionale, ma in sede amministrativa.

Tuttavia, pur rappresentando la legge n.67 del 2006 uno strumento importante a disposizione delle persone disabili  al fine di garantire loro una piena parità di trattamento in ogni settore della vita,  i processi celebrati in base alla L. 67 sono ancora pochi. Diventa allora importante, perciò, che le persone con disabilità e i loro familiari possano conoscerla e chiederne l’applicazione ogni qual volta vengano ravvistati atteggiamenti e comportamenti discriminatori lesivi verso la propria persona o quella di un loro congiunto.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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1 Commento

  1. Spett.le Dr.ssa Delle Side, sono un invalido civile con plulipatologie e purtroppo, lontano da dove “Opera” Lei; cercando notizie in rete, mi sono “imbattuto” in questo articolo firmato da Lei: ” Tutela giudiziaria contro le discriminazioni dei disabili: la Legge 67/2006″ ..dopo di ché, ho cercato se e come avere un parere Legale sul tema, in correlazione con i danni derevanti da Mobbing, ma non ho trovato indirizzi sul tema, per cui, se Le fosse possibile darmi un’indicazione sul a chi rivolgermi o, cosa.. per capire se posso esercitare la richiesta di quello che ritengo un Danno che mi hanno arrecato, cioè il Mobbing lavorativo? Ho (avevo) una Dignità e, nonostante il mio 95% di Invalidità, ho cercato di stringere i denti ma, essendo già la seconda volta (la prima nel 2010 e da allora sono in terapia) che mi tocca ricorrere alle cure d’urgenza del PS del SIMAP, ho deciso di scrivere alla responsabile delle dell’organizzazione interna “aziendale” scrivendole: –> “con la consapevolezza dell’essere “malato” affetto da pluripatologie gravi (con la spada di Damocle sempre sulla testa riguardo alla probabilità di futura infermità totale ..ed anche peggio) ed, essendo già la seconda volta in pochi anni che “riescono” a farmi sentire una nullità (e dalla prima, sono costretto ad assumere calmanti ed a farmi assistere regolarmente da appositi specialisti), ..arrivando ad anelare il “riposo” finale ed “alleggerire” così la vita altrui, beh, è un “lusso” che non mi posso.. e non posso concedere a nessuno, in quanto come già detto in precedenza, e ribadisco con forza.. ho una Famiglia che merita il mio Impegno, il mio Bene ed il rispetto di Tutti, per cui, se l’unica soluzione sarà dover rinunciare alla mansione che mi riusciva bene e che mi dava un minimo di tranquillità, evitando così la mia “ingombrante” presenza ******** e responsabili dell’area *******, beh, allora puoi senz’altro parlare con *******. (Mi permetto di segnalarti che ho tante limitazioni, ed alcune segnalate anche dal Medico del lavoro, per cui, non so se per me possa esistere un “futuro” in ******, e di conseguenza, un Futuro…!) –fine–
    Gent.ma Dr.ssa, ho quasi 50 anni, 3 figli minori affitto da pagare e moglie che si occupa di tutto ciò che necessita alla vita familiare; come faccio se mi costringono ad un accordo per accettare il licenziamento?
    Dr.ssa, mi scuso sentitamente, ma sono disperato! Cordialmente, P. R.

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