
Arriva nelle scuole il nuovo modello nazionale del PEI, il Piano Educativo Individualizzato, per alunne e alunni con disabilità. Il documento è stato inviato agli Istituti scolastici corredato da apposite Linee Guida e comprende, come allegati, i quattro nuovi modelli di PEI rispettivamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Si ricorda che il PEI è un documento il cui fine è principalmente quello di promuovere ed attuare l’inclusione dell’alunno disabile certificato (disabilità motoria, intellettiva, sensoriale, neuropsichica). E’, tra l’altro, un piano “personalizzato” perché scritto “su misura” in base alle caratteristiche, le attitudini e le potenzialità di ogni alunno con disabilità.
L’iter della nuova inclusione scolastica è stato avviato con il D.LGS. n. 66/17 attraverso l’introduzione di un nuovo modello PEI, Piano Educativo Individualizzato, su base ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) promossa dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Gli altri documenti che ne fanno parte integrante sono: Le linee guida, Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento, Tabella per l’individuazione dei fabbisogni delle risorse per il sostegno e l’assistenza.
È il Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 a convalidare l’adozione del modello nazionale del PEI e le collegate linee guida, nonché a stabilire le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.
In considerazione dell’avvio inoltrato dell’anno scolastico, le scuole potranno continuare a servirsi dei modelli già redatti o aggiornarli, mentre il nuovo modello di PEI dovrà essere adottato comunque nel prossimo anno scolastico e utilizzato già per il cosiddetto PEI provvisorio da predisporre, per i neoiscritti, entro il prossimo 30 giugno 2021.
Prima novità. Quindi, se finora le scuole adottavano dei modelli in modo autonomo, ora il modello PEI diventa unico a livello nazionale e differisce solo per ordine e grado di istruzione
Il nuovo modello PEI su base ICF
Altra novità. Il PEI dovrà essere redatto ora secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In pratica, introducendo la prospettiva Icf nel PEI, non si guarda più alla disabilità come “menomazione”, ma all’intera persona e al suo “funzionamento” in termini positivi nel contesto. Quindi, il PEI seguirà alcuni parametri differenti rispetto al passato, ad iniziare dall’approccio bio-psico-sociale che evidenzia appunto come il funzionamento umano è il risultato di fattori differenti tra loro ma complementari: quelli individuali che caratterizzano la persona e che riguardano il suo stato di salute; le sue caratteristiche personali (carattere, stile di apprendimento, motivazioni..); i fattori ambientali (il contesto) che possono facilitare o ostacolare lo svolgimento delle comuni attività o la partecipazione sociale.
Quindi, secondo il modello Icf le performance (ossia i comportamenti) non dipendono unicamente dal soggetto ma dalla sua interazione con un contesto che può favorire una buona performance oppure ostacolarla, per esempio non prevedendo sostegni adeguati ai bisogni della persona.
Appare ovvio che occorre una formazione di tutti i docenti, non solo quelli del sostegno, in grado di supportarli nella comprensione approfondita delle valutazioni imperniate sul modello ICF, al fine di evitare la predisposizione di un modello di PEI su base ICF, che non sia applicato nelle sue potenzialità per la mancanza di conoscenza formativa di questo modello di valutazione. Sicuramente anche i sanitari e gli assistenti all’autonomia e comunicazione dovranno essere formati in tale senso.
Sezione “raccordo con il progetto individuale” ai sensi dell’art 14 L. 328/00
Novità del nuovo PEI. Secondo il MIUR il nuovo PEI deve tenere conto del raccordo tra PEI (sguardo dell’insegnante) con le dimensioni esterne. Quindi il docente deve esprimere nella sez. n.3 del PEI se il progetto individuale è già stato redatto e quindi deve esprimere una sintesi dei contenuti, oppure se non è stato ancora redatto, ciò non esonera il docente dal raccogliere e dare indicazioni che possono essere utili per la redazione del progetto individuale.
Questo raccordo PEI/Progetto di vita nel PEI delle scuole secondarie di secondo grado, trova uno spazio dedicato nella sez. 8 dedicata alle “competenze trasversali e orientamento” che va compilata a partire dalla classe terza della secondaria di II grado.
Le novità introdotte alla L. 104 dagli art 5 e 6 del D.lgs 66/2017
L’art 5 del d.lgs riguarda la sostituzione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale con il Profilo di Funzionamento su base Icf. Ciò significa che ora per fare il PEI gli insegnanti non dovranno più tener conto della diagnosi funzionale e del concorrere ad elaborare il profilo dinamico funzionale, ma devono far riferimento al Profilo di Funzionamento. Infatti, successivamente all’accertamento della condizione di disabilità che avviene in capo all’Inps, viene redatto un profilo di Funzionamento che appunto ricomprenderà sia la diagnosi funzionale che il profilo dinamico funzionale.
Il Profilo di Funzionamento su base Icf è redatto da un’unità di valutazione disciplinare (medici dell’Asl), con la collaborazione dei genitori, dell’alunno con disabilità, del dirigente scolastico ovvero del docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove è iscritto l’alunno.
Altra novità. Il nuovo PEI prevede una sezione intitolata “Quadro informativo” a cura dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale ‒ è destinata a fornire indicazioni sulla situazione familiare e una descrizione del bambino o della bambina, dell’alunno o dell’alunna, dello studente o della studentessa titolari del PEI. Per la scuola secondaria di II grado è prevista la possibilità di riportare elementi desunti dalla descrizione di sé fornita dallo studente o dalla studentessa, attraverso interviste o colloqui.
Iter di predisposizione del PEI in base al D.lgs 66/2017 e 96/2019
La Commissione Inps, su richiesta dei genitori previa presentazione del certificato diagnostico-funzionale Asl, rilascia la certificazione di disabilità (propedeutica al profilo di funzionamento).
I genitori fanno richiesta all’UVM (Unità di valutazione multifunzionale) per ottenere il Profilo di Funzionamento. I genitori lo consegnano poi a scuola e il GLO redigerà il PEI su base Icf . Poi i genitori possono dare il Profilo di Funzionamento al Comune di residenza che sarà tenuto a redigere il Progetto Individuale.
Differenze tra Profilo dinamico/funzionale e Profilo di Funzionamento (PDF) su base Icf
Perché Profilo di Funzionamento su base Icf è propedeutico al PEI? Il dlg 66/17 all’art 5 definisce il PDF come il documento propedeutico necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI poiché offre un osservazione dell’alunno che non si limita a descrivere la sua disabilità , ma restituisce all’insegnante un profilo del funzionamento biopsicosociale dell’alunno ( alunno visto nel suo ambiente di vita) che lo guida nella scelta degli obiettivi di sviluppo su cui agire per promuovere l’inclusione scolastica. Inoltre, il PDF è altresì chiamato a definire “le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica”.
Un problema riguarda il fatto che però ad oggi non vi sono ancora le Linee guida per la redazione del PDF su base Icf.
STRUTTURA DEL NUOVO PEI (art 7 D.lgs 66/17)
Il PEI è elaborato ed approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione che è composto da:
- Team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola, con il necessario supporto dell’UVM;
- (Novità) È assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, ai fini dell’inclusione scolastica.
Va subito evidenziato che ora la responsabilità dell’integrazione dell’alunno con disabilità è non solo dell’insegnante di sostegno, ma anche degli insegnanti di classe e della comunità scolastica nel suo insieme. L’alunno viene preso in carico dall’intero consiglio di classe.
Altra novità. Nel nuovo PEI non si fa più riferimento “Parametri/Assi” ma a “Dimensioni” (art 7 dlgs, co.2, lett c).
Il PEI individua obiettivi educativi e didattici per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomie, anche sulla base degli interventi corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.
Ciò significa che il nuovo Pei prevede che in esso vengano descritti analiticamente sia gli obiettivi educativi che quelli didattici.
Ma cosa si intende per “dimensione”? Prima si parlava di area/asse di sviluppo, che facevano riferimento alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale che erano strutturati in aree/assi; invece, il nuovo Pei parla ora solo di Dimensione che comprende un campo più ampio rispetto a quello di abilità o capacità(cui fanno riferimento gli assi/parametri), evidenziando obiettivi di sviluppo che derivano dall’interazione tra individuo e ambiente. Quindi la dimensione è la descrizione di come “funziona” l’alunno in non base alle sue caratteristiche individuali, ma è la descrizione di come funziona l’alunno in interazione con l’ambiente classe, materia, altri alunni ecc.
Altra novità riguarda il termine “ambiente di apprendimento”. Anche qui l’apprendimento non ha più a che fare con il funzionamento cognitivo, ma con l’ambiente, ossia rappresenta il contesto in cui le abilità/capacità dell’alunno entrano in relazione con i facilitatori/barriere che operano nelle situazioni di apprendimento. Infatti, l’obiettivo del Pei è quello di definire un contesto in cui sia possibile un apprendimento inclusivo. Infatti, nella sez. 7 “interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo” si chiede appunto all’insegnante di riflettere quali possibili interventi o cambiamenti è possibile introdurre nel contesto scuola per promuovere un processo di apprendimento inclusivo.
Dunque, sono scomparsi nel nuovo PEI i riferimenti agli assi/parametri (in base al profilo dinamico funzionale): cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico-comunicazionale, sensoriale, motorio, neuropsicologico, autonomia, apprendimento. Le Dimensioni del nuovo PEI sono ora quello: relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomie. Ciò significa che gli obiettivi del nuovo PEI non hanno a che fare più con gli assi del vecchio Pei, ma adesso gli obiettivi vanno individuati in relazione alle varie dimensioni che abbiamo appena visto. Il problema però sta nel fatto che le Dimensioni non sono così chiare come gli Assi del vecchio Pei, per cui in base alle bozze del nuovo PEI del MIUR, gli elementi per individuare le DIMENSIONI del PEI vanno desunti dal profilo di Funzionamento o dalla diagnosi funzionale.
Contenuti del PEI
Il PEI spiega:
- le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli eventuali interventi di assistenza igienica e di base, la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione.
Il PEI deve:
- Definire gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola/lavoro) assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- Deve indicare le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione col progetto individuale;
- Essere redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva non oltre il mese di ottobre (prima era fino al 30 novembre); è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia e viene aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico per accertare il raggiungimento degli obiettivi ed apportare eventuali modifiche.
Occorre riunire i GLO possibilmente entro il 30 giugno al fine di stendere la relazione finale del PEI che dovrà motivare e contenere indicazioni riguardo la richiesta di conferma o modifica delle ore di sostegno così come avrebbe dovuto essere a seguito della stesura del Pei provvisorio previsto dal dlgs 66/17.
Il GLO
Il GLO (Gruppo di lavoro operativo) si trasforma in un organo collegiale, ai sensi dell’articolo 37 del DLgs 297/1994; per la sua costituzione e la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni ivi previste e si occuperà della progettazione degli interventi inclusivi per le alunne e gli alunni con disabilità.
La costituzione del GLO, con le sue competenze nella gestione del PEI, rappresenta una delle novità più rilevanti del nuovo decreto sull’inclusione: il PEI è discusso, “approvato” e verificato da questo nuovo gruppo di lavoro, costituito per ciascun alunno con disabilità e valido per un anno scolastico. Spetterà quindi al GLO formulare una proposta riguardante il fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, il numero di ore di sostegno e le risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché le tipologie di figure professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e/o alla comunicazione.
Ne faranno parte il team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, l’insegnante specializzato per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità e l’unità di valutazione multidisciplinare.
Sebbene vi siano molte note positive, sono state da più parti evidenziate anche notevoli criticità relative al nuovo PEI quali ad esempio la previsione della possibilità di “esonerare gli alunni con disabilità dall’insegnamento di alcune discipline” o di ridurre l’orario di frequenza.
In ogni caso l’art. 21 del decreto interministeriale n. 182 del 2020 stabilisce che entro giugno, su segnalazione di chiunque, il Ministero dell’Istruzione potrà apportare modifiche ai nuovi modelli di PEI e alle Linee guida trasmessi con lo stesso.
Sul sito www.istruzione.it , è disponibile una pagina dedicata all’argomento con le FAQ per il personale e le famiglie all’indirizzo https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/.
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