Contributi figurativi per lavoratori invalidi: utili per anticipare la pensione

Contributi figurativi lavoratori invalidi

Ai lavoratori invalidi con percentuale superiore al 74% possono richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, cioè una maggiorazione contributiva.

Cosa significa che al lavoratore con invalidità civile “superiore al 74%” spetta una maggiorazione contributiva? Significa che a quel lavoratore verrà accreditato un ulteriore periodo contributivo (per tutto il periodo in cui avrà lavorato come invalido con percentuale superiore al 74%) che si somma a quello già versato.

Contributi figurativi per lavoratori invalidi: utili per anticipare la pensione

La Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (articolo 80, comma 3) consente a tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% (vale a dire dal 75% in su) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa (maggiorazione contributiva).

La maggiorazione contributiva è riconosciuta nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori invalidi civili con invalidità riconosciuta superiore al 74%
  • lavoratori sordi civili 
  • lavoratori invalidi di guerra e civili di guerra
  • invalidi per causa di servizio (nel rapporto di pubblico impiego e con infermità come da DPR 834/81 comprese nelle prime quattro categorie)
  • invalidi del lavoro con invalidità, superiore al 74%, accertata e riconosciuta dall’INAIL

Contributi figurativi: come funzionano

Il beneficio dei contributi figurativi riconosce al lavoratore 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di 5 anni. Questo significa che il lavoratore può contare su contributi figurativi in più da sommare ai contributi effettivi che già ha, in modo da poter anticipare la pensione.

Va chiarito che questa maggiorazione è utile SOLO ai fini del DIRITTO alla pensione e non anche ai fini della misura della pensione (questo vale per le pensioni soggette al calcolo contributivo). Ciò significa, in sostanza, che grazie ai contributi figurativi è possibile raggiungere prima il numero dei contributi richiesti per arrivare a qualsiasi tipologia di pensione, ma non è possibile in alcun modo sottrarre l’età per il contributo anagrafico, cioè non si possono scalare i 5 anni dai 67 anni necessari per accedere alla pensione di vecchiaia, andando quindi in pensione ad un’età minore di quella richiesta. Quindi, ad esempio, un lavoratore che ha svolto 12 anni di lavoro effettivo con una percentuale di invalidità superiore al 74% può contare su un “bonus” contributivo di due anni; se un dipendente ha lavorato per 30 anni, si vedrà riconoscere 60 mesi (5 anni) di contributi figurativi.

La maggiorazione contributiva invece è utile anche ai fini della MISURA della pensione (cioè la stessa è utile per aumentare l’importo della pensione) soltanto nel calcolo delle pensioni con il sistema retributivo.

Periodi riconosciuti

La maggiorazione è riconosciuta unicamente per periodi di attività lavorativa svolti in concomitanza con il possesso di un’invalidità superiore al 74% (ossia dal 75% in su).

Per cui, ad esempio, nel caso una persona ha iniziato a lavorare nel 1990 con un’invalidità superiore al 74%, la maggiorazione decorre da quella data e per i soli periodi in cui si è svolta attività lavorativa.

Inoltre, nel caso ad esempio il lavoratore sia stato riconosciuto invalido dopo l’inizio del rapporto di lavoro, avrà diritto alla maggiorazione contributiva solo a partire dalla data in cui è stato riconosciuto invalido; oppure, anche se il lavoratore è invalido, ma per un certo periodo non ha svolto attività lavorativa, quel periodo non può essere conteggiato nel calcolo.

L’ anzianità contributiva del lavoratore, ai fini del riconoscimento e della liquidazione della pensione e per un massimo di 5 anni (ossia il massimo di maggiorazione contributiva riconosciuto è di 5 anni), viene maggiorata:

  • di 2 mesi per ogni anno di attività prestata a partire del riconoscimento dell’invalidità;
  • di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all’ anno.

Quindi, per i periodi inferiori all’anno la maggiorazione dovrà essere calcolata in misura proporzionale, aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto (Circolare Inps n.29/2002).

Va detto anche che la maggiorazione non spetta per i periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 626 Articoli
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