Specializzato in diritto assistenziale degli invalidi civili e dei disabili.

Titolare dell’omonimo Studio Legale con sede in Lecce e in Collepasso (Le) operante nell’ambito del diritto previdenziale ed assistenziale e della tutela delle persone disabili. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università del Salento.

Si è abilitata all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Lecce ed è attualmente iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Lecce.

Ha proseguito gli studi conseguendo un Master in Pensioni e Previdenza Sociale e diversi Corsi di Perfezionamento in Diritti e Inclusione delle Persone con Disabilità presso l’Università degli Studi di Milano, un Corso di perfezionamento sul Contenzioso contributivo con l’Inps e altri Enti previdenziali.

Ha partecipato come relatore in diversi convegni e seminari in qualità di esperta su temi del diritto previdenziale, assistenziale e della disabilità.

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Lo Studio Legale Delle Side con sede in Lecce e in Collepasso (Le) si occupa di diritto civile, in particolare della tutela delle persone disabili, invalidi civili, ciechi, sordomuti, dei casi di danneggiamento da trasfusioni di sangue e da vaccinazioni (legge 210/92), dell’amministrazione di sostegno (legge 6/2004).

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Il diritto previdenziale regola le prestazioni e i servizi erogati in favore dei lavoratori iscritti agli enti o alle casse di previdenza in favore dei quali siano stati versati contributi previdenziali.

Il diritto assistenziale riguarda le prestazioni e i servizi che possono essere erogati a qualsiasi cittadino, sia esso lavoratore o meno, che si venga a trovare in una determinata situazione di svantaggio o per le sue condizioni personali o di salute. Tipica prestazione previdenziale è la pensione, di vecchiaia o di anzianità, mentre tra le prestazioni assistenziali economiche a favore dei disabili si annoverano pensione di invalidità, assegno mensile di invalidità, pensioni per ciechi e sordomuti, indennità di accompagnamento.

Il diritto assistenziale, il diritto dell’invalidità civile ed il diritto dei disabili non costituiscono ancora autonome discipline di studio, ma rientrano in altre discipline quali quelle della medicina legale o del diritto previdenziale.
Le norme giuridiche hanno come parametro l’uomo medio, mentre occorre personalizzarle per venire incontro a quelli che sono i bisogni specifici delle persone con disabilità.
Il nostro ordinamento giuridico prevede una ripartizione della disabilità in categorie, a seconda del tipo di menomazione o della tipicità della patologia.

Categoria dei disabili di guerra: rientrano in tale categoria coloro la cui disabilità è derivata da una causa legata alla guerra.
Categoria dei disabili per lavoro: vi rientrano i soggetti che nello svolgimento di un’attività lavorativa nel settore privato hanno contratto una malattia professionale oppure una menomazione permanente.
Categoria dei disabili per servizio: vi rientrano coloro che, in ragione di un loro rapporto di pubblico impiego, abbiano subito un infortunio o contratto una malattia.
Categoria degli invalidi civili: è una categoria residuale nella quale rientrano tutti i soggetti che siano divenuti invalidi per una causa diversa dalla guerra e dal lavoro prestato in ambito privato o pubblico.
Categoria dei ciechi: rientrano in tale categoria le persone affette da cecità totale e parziale, ossia, nel primo caso quelle con una totale mancanza della vista o mera percezione dell’ombra o della luce, nel secondo caso quelle persone che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta.
Categoria dei sordomuti: vi rientrano le persone affette da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, vale a dire prima del compimento del 12° anno, che abbiano impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, a meno che la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Queste ultime due categorie ( ciechi e sordomuti) rientrano in realtà nella categoria degli invalidi civili, applicandosi ad esse la stessa normativa generale prevista a favore degli invalidi civili e lo stesso procedimento di accertamento. Tuttavia, dal momento che alle categorie dei ciechi e dei sordomuti si applicano leggi speciali specifiche, quest’ultime derogano le norme generali.
Questa suddivisione della disabilità prevista dal nostro ordinamento giuridico fa sì che per ogni categoria vi sono sistemi e procedure di accertamento diversi, così come diversi sono i criteri e le tabelle di valutazione, le provvidenze economiche ed i sistemi di tutela giudiziale.
Al contrario, nelle disposizioni di legge più recenti si trovano dei procedimenti di accertamento della disabilità, dei benefici e facilitazioni connessi al diritto alla dignità, all’inserimento sociale, al lavoro, alla salute e allo studio, che concernono senza distinzioni tutti i disabili, anche coloro che, non avendo avanzata nessuna richiesta amministrativa, non fanno parte di alcuna delle categorie prima elencate.
Quindi, la presenza di una normativa specifica a favore, da un lato, degli invalidi civili, dall’altro dei disabili in generale, fa sì che nel nostro ordinamento giuridico coesistano un diritto degli invalidi civili ed uno dei disabili.

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