Condivido questo interessante precedente giudiziario reso dal Tar Puglia, sezione di Lecce, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico si controverteva sulla richiesta di prescrizione e fornitura gratuita di sensore glicemico a paziente non diabetico, ma con ipoglicemia severa.
La sentenza del TAR Lecce n. 1516, pubblicata il 13 novembre 2025, rappresenta una svolta fondamentale nel riconoscimento del diritto alla salute. Il Tribunale amministrativo ha infatti accolto integralmente il nostro ricorso, riconoscendo il diritto alla fornitura dei sensori glicemici anche a favore di un paziente non diabetico, ma che necessita di un monitoraggio continuo della glicemia per ragioni cliniche comprovate.
IL CASO
Il ricorso riguardava un paziente non diabetico affetto da una grave condizione clinica che comportava forti e pericolose oscillazioni glicemiche. Lo specialista aveva prescritto l’utilizzo dei sensori glicemici come strumento indispensabile per monitorare costantemente i valori e prevenire episodi critici. Nonostante la prescrizione, l’ASL Lecce aveva negato la fornitura dei dispositivi poiché secondo la deliberazione della Giunta Regionale possono accedere ai dispositivi solo i pazienti diabetici.
Per tale motivo il paziente ha proposto ricorso al TAR Lecce.
LA DECISIONE DEL TAR LECCE
Il Tribunale ha accolto integralmente il nostro ricorso, ordinando all’ASL di fornire i sensori glicemici al paziente e di rimborsare le spese sostenute fino ad allora dal ricorrente per l’acquisto in proprio dei predetti sensori. Secondo il TAR, quando esiste una necessità medica specifica e documentata, l’accesso ai presidi sanitari non può essere limitato sulla base di categorie predeterminate o criteri troppo rigidi. La tutela del diritto alla salute deve essere personalizzata e aderente al quadro clinico effettivo.
Nello specifico il Tribunale ha sostenuto: “che – se da un lato – è vero (come sostenuto dalle Amministrazioni resistenti) che nella Regione Puglia non è prevista (esplicitamente) la fornitura del dispositivo de quo per queste forme sindromiche, essendo, invece, lo stesso espressamente previsto dalla normativa regionale di riferimento per le persone affette da diabete mellito tipo 1 e tipo 2 in terapia insulinica multi-iniettiva o in associazione al microinfusore, e che, nel caso all’esame, non risulta presente la prescrizione del dispositivo a cura dei centri diabetologici autorizzati, – dall’altro lato – tuttavia, è altrettanto vero che ciò non osta comunque alla possibilità di autorizzare la fornitura del sensore glicemico Free Style Libre all’odierna ricorrente, in quanto- in primo luogo, la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 387/2018 ha ad oggetto l’erogazione dì presidi per persone affette da malattia diabetica di tipo 1 e 2, e non si rivolge, invece, ai pazienti con la patologia di cui è affetta la paziente che – pur necessitando del medesimo strumento di monitoraggio, e pur presentando una sintomatologia simile a quella diabetica – costituisce una patologia di incerta classificazione, che al più può essere classificata come uno stato prediabetico del diabete mellito di tipo 2, con la conseguenza che, il fatto che la condizione clinica per la quale è stata avanzata la richiesta del sensore glicemico Free Style Libre non sia contemplata tra i criteri di gravità della patologia previsti dall’Allegato 3 della sopracitata deliberazione G.R. n. 387/2018 è dovuto al fatto che, la stessa deliberazione regionale, non riguarda direttamente la patologia di cui è affetta l’odierna ricorrente e, dunque, la sua mancata espressa previsione non costituisce ragione sufficiente per negare l’erogazione del dispositivo richiesto, e ciò, peraltro, spiega anche perché l’odierna ricorrente non sia in possesso della prescrizione del dispositivo da parte di un centro diabetologico autorizzato, riguardante, tale ultima prescrizione, per l’appunto, i soggetti diabetici; – in secondo luogo, quale conseguenza di quanto da ultimo affermato, se è vero che non vi è una norma che preveda espressamente la fornitura del dispositivo glicemico Free Style Libre per i soggetti affetti da ipoglicemia severa di incerta classificazione, è anche vero, tuttavia, che non esiste neppure una norma che, al contrario, lo vieti; per lo più a fronte di una patologia (speculare) in cui i pazienti hanno esigenze paragonabili a quelli dei diabetici per i quali, invece, il dispositivo è fornito o rimborsato, sicché una lacuna nella normativa regionale pugliese non può ripercuotersi in danno dell’assistenza sanitaria universale”.
Una decisione innovativa
La pronuncia del TAR segna un’inedita e rilevante apertura interpretativa: il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, non può essere subordinato a schemi rigidi o a criteri eccessivamente limitativi quando sussistono esigenze mediche documentate. Il monitoraggio glicemico continuo, nello specifico caso affrontato dal TAR Lecce, costituisce uno strumento indispensabile per garantire un adeguato livello di tutela della salute del paziente, indipendentemente dall’etichetta diagnostica tradizionale di “diabete”.
L’importanza dei sensori glicemici anche per soggetti non diabetici
Sempre più spesso, in ambito medico, i sensori glicemici vengono richiesti per:
- gravi disordini del metabolismo glucidico;
- condizioni endocrine o neurologiche che comportano brusche oscillazioni glicemiche;
- monitoraggi necessari per prevenire episodi ipoglicemici o iperglicemici potenzialmente pericolosi;
- situazioni in cui il medico curante ritiene il monitoraggio continuo uno strumento essenziale per la gestione terapeutica.
La sentenza afferma che, in presenza di una prescrizione specialistica adeguata e motivata, la pubblica amministrazione non può negare l’erogazione del dispositivo solo perché il paziente non rientra in categorie “tipiche” o predeterminate.
Una vittoria per i diritti dei cittadini
Il TAR Lecce ha quindi ribadito un principio fondamentale: la tutela della salute deve essere personalizzata, basata sulle effettive esigenze cliniche e non su automatismi amministrativi.
Si tratta di una decisione che potrebbe costituire un importante precedente per numerosi pazienti che, pur non essendo affetti da diabete, convivono con condizioni altrettanto delicate e necessitano del supporto dei sistemi di monitoraggio continuo.
Implicazioni future
Questa pronuncia apre la strada a:
- un maggiore riconoscimento delle necessità individuali;
- una lettura più ampia e moderna dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- la possibilità per molte famiglie di accedere a presidi sanitari indispensabili.
La sentenza del TAR Lecce non riconosce solo un diritto individuale: rappresenta un passo avanti nella costruzione di un sistema sanitario più inclusivo, equo e realmente orientato alla tutela della persona.
Una vittoria importante, che riafferma che il diritto alla salute non può avere confini burocratici, ma deve seguire e proteggere i bisogni reali dei cittadini.

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