Accessibilità dei siti web e applicazioni mobili degli enti pubblici: D.lgs n. 106/2018

Col decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, è stata recepita la Direttiva dell’Unione Europea 2016/2102 sull’accessibilità, da parte di tutti i cittadini e in particolare delle persone con disabilità, dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Il principio della accessibilità dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni era già stato fissato e realizzato nell’ordinamento interno dal “Codice dell’Amministrazione digitale” (CAD).

Il predetto decreto n.106, entrato in vigore a settembre scorso, stabilisce:

  • L’adozione di misure adeguate per garantire alle persone con disabilità l’accesso alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione e l’elaborazione, l’adozione ed il monitoraggio circa l’attuazione di norme minime e linee guida per l’accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico;
  • Di promuovere l’accesso ai nuovi sistemi e tecnologie di informazione e comunicazione, incluso internet, e di astenersi dal porre in essere atti o pratiche in contrasto con la Convenzione e di assicurare che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con la medesima;
  • La progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi fruibili da parte di tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. Tale «progettazione universale» non dovrebbe escludere, ove siano necessari, dispositivi di assistenza per particolari gruppi di persone con disabilità (cfr. direttiva (UE) 2016/2102).

Il decreto dà altresì una definizione di accessibilità dei siti web, specificando che si ritengono accessibili i servizi che presentano i seguenti requisiti:

a) accessibilita’ al contenuto del servizio da parte dell’utente;

b) fruibilita’ delle informazioni offerte, caratterizzata da:

1) facilità e semplicità d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;

2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché’ la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali;

3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso;

4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente.

I soggetti erogatori dei servizi digitali devono fornire e aggiornare periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente legge. La dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile ed è pubblicata sul sito web del soggetto erogatore.

Viene istituito poi il cosiddetto meccanismo di “feedback” che consente a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità dettate dalle linee-guida, nonché di chiedere le informazioni non accessibili.

Spetta all’Agenzia per l’Italia digitale verificare la dichiarazione di accessibilità e la relativa valutazione di conformità al modello e ai casi di inaccessibilità.

In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale deve segnalarlo al difensore civico digitale, che in questi casi costituisce autorità nazionale competente.

E’ rimesso all’Agenzia per l’Italia digitale l’onere di preparare apposite linee guida con i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell’accessibilità.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 654 Articoli
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