Prestazione per i malati di mesotelioma non professionale (Circolare INAIL 13.5.20)

Prestazione per i malati di mesotelioma

L’Inail, con circolare n. 20 del 13 maggio 2020, ha stabilito le modalità e i termini per la richiesta e per l’integrazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. La prestazione suddetta, per l’anno 2020, è stata incrementata da 5.600 a 10.000 euro.

Il mesotelioma è un tumore raro, associato soprattutto all’esposizione all’amianto. Infatti, la maggior parte di questi tumori riguarda persone che sono entrate in contatto con tale sostanza sul posto di lavoro.

Soggetti aventi diritto

Gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.

Nell’ipotesi di decesso dei predetti soggetti, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, e ripartita tra gli eredi stessi.

Prestazione per l’anno 2020

Accesso al beneficio da parte dei malati

Per l’anno 2020, l’importo della prestazione economica è stato fissato (art. 11- quinquies del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020), nella misura di euro 10.000,00. Detta prestazione riguarda tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Per accedere alla prestazione, l’interessato deve far pervenire alla Sede territoriale Inail competente per domicilio tramite raccomandata a/r o tramite Pec, apposita istanza sulla modulistica allegata alla circolare (All. 1 Mod. 190). L’istanza va presentata entro 120 giorni dalla data di accertamento della contrazione della malattia (termine ordinatorio).

Accesso al beneficio da parte degli eredi

Sempre con riferimento agli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015, (art. 11- quinquies del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 al comma 2) è prevista l’erogazione del beneficio assistenziale in argomento per il 2020 anche a favore degli eredi dei malati di mesotelioma non professionale, ripartito tra gli stessi, su domanda da proporre all’Inail.

Per accedere alla prestazione, l’istanza, corredata di idonea documentazione, deve essere presentata da uno solo degli eredi alla Sede Inail competente per domicilio tramite raccomandata a/r o Pec, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare (All. 2 Mod. 190 E) entro 120 giorni decorrenti dal 1° marzo 2020, a pena di decadenza. Se il decesso interviene dopo la predetta data, la domanda deve essere presentata, sempre a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data del decesso stesso. L’istanza deve contenere l’indicazione di tutti gli eredi, nonché la relativa delega autenticata ed essere corredata dalla scheda di morte Istat.

Integrazione della prestazione per gli anni 2015-2019

E’ prevista la possibilità per i malati di mesotelioma non professionale o per i loro eredi che nel periodo 2015-2019 hanno beneficiato della prestazione assistenziale una tantum nella misura di euro 5.600,00 di chiedere l’integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell’importo di euro 10.000,00.

L’istanza di integrazione deve essere presentata alla Sede territoriale Inail competente per domicilio tramite raccomandata a/r o tramite Pec, entro 120 giorni dalla data del 1° marzo 2020 , a pena di decadenza, utilizzando la modulistica allegata alla circolare (All. 3 Mod. 190 I).

Lo stesso termine di decadenza si applica anche alle istanze di integrazione relative alle prestazioni una tantum di euro 5.600,00 di cui i soggetti (malati o loro eredi) hanno beneficiato nel periodo successivo al 31 dicembre 2019.

La già menzionata integrazione, in caso di decesso del malato di mesotelioma non professionale prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 11- quinquies, può essere chiesta dagli eredi sempre con gli stessi termini e modalità sopra descritti. Qualora l’istanza di integrazione non riguardi malati di mesotelioma non professionale ma eredi che hanno beneficiato della prestazione di euro 5.600,00 nel periodo 2015- 2019 o eredi di soggetti beneficiari della medesima prestazione che sono nel frattempo deceduti, la stessa deve essere presentata solo da uno di essi.

Erogazione del beneficio

L’Inail eroga la prestazione assistenziale per l’anno 2020 o l’integrazione della prestazione per il periodo 2015-2019, in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata all’istanza medesima risulta completa. Qualora l’istanza o la documentazione probante la patologia di che trattasi risulta invece incompleta, l’Istituto invita l’avente diritto, ovvero il malato di mesotelioma o i suoi eredi, a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di 15 giorni. Il procedimento per la corresponsione del beneficio in esame resta sospeso per il suddetto periodo.

Sospensioni per emergenza epidemiologica COVID-19

In considerazione della sospensione dei termini di decadenza disposta dal D.L. 18/2020 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, anche i detti termini per la presentazione delle istanze all’Inail  sono sospesi fino al 1° giugno.

Di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da parte degli eredi, per i decessi avvenuti entro il 1° giugno, è il 29 settembre 2020, mentre per i decessi intervenuti dopo tale data il termine di presentazione dell’istanza da parte degli eredi rimane quello dei 120 giorni dalla data della morte.

Testo integrale della Circolare INAIL n. 20 del 13 maggio 2020

 

 

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