Con sentenza n.1321/2025 il Consiglio di Stato ha ribadito che l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità costituisce un diritto fondamentale, non subordinabile a vincoli di bilancio.
Tale principio obbliga le istituzioni scolastiche e gli enti locali a garantire tutti gli strumenti necessari per assicurare la partecipazione attiva degli alunni disabili.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha confermato il diritto degli alunni con sordità profonda a ricevere una copertura totale dell’assistenza alla comunicazione LIS, respingendo il ricorso del Comune di San Clemente (Rimini).
Il caso
Il caso riguardava la decisione del Comune di limitare a 15 ore settimanali il servizio di assistenza LIS, nonostante i Piani Educativi Individualizzati (PEI) di alcuni studenti minori ne prevedessero 27. Il TAR Emilia-Romagna aveva già annullato tale decisione, riconoscendo la violazione del diritto all’inclusione scolastica.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il diritto all’istruzione delle persone con disabilità è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione (artt. 2, 3 e 34) e non può essere limitato da vincoli di bilancio. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 80/2010, n. 275/2016, n. 62/2020), secondo cui gli enti pubblici devono garantire sempre un livello minimo e indispensabile di tutela per l’effettiva fruizione dell’inclusione scolastica.
Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che, sebbene il PEI non sia un atto vincolante in senso assoluto, ma fortemente orientativo nei casi gravi, soprattutto quando la mancata applicazione delle sue previsioni impedisce all’alunno di partecipare concretamente alle attività didattiche. Nei casi di disabilità sensoriale grave, l’assistenza deve essere continua e non riducibile per motivi economici.
Pur riconoscendo una certa discrezionalità agli enti locali nella gestione delle risorse, il Consiglio di Stato ha precisato che tale potere deve cedere di fronte ai diritti fondamentali. In particolare, il Comune non ha dimostrato né la presenza di interessi pubblici di pari livello né di aver attivato fondi compensativi previsti dalla Costituzione (art. 119, comma 5).
In sintesi, si può dire che la giurisprudenza ormai consolidata e l’odierna sentenza affermano che:
- Le ore di assistenza previste nel PEI non possono essere arbitrariamente ridotte.
- L’assistenza LIS per alunni sordi deve coprire l’intero orario scolastico.
- La mancanza di risorse finanziarie non può giustificare la violazione del diritto all’istruzione.
- I Comuni devono eventualmente attivarsi per ottenere fondi aggiuntivi (es. dallo Stato, ex art. 119 Cost.) ma non possono negare il servizio.
Questa decisione rappresenta un importante precedente, riaffermando che il diritto all’inclusione scolastica è inderogabile e che le amministrazioni devono garantire misure effettive, anche ricorrendo a fondi statali, per assicurare la piena partecipazione degli alunni con disabilità alla vita scolastica.

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