Nuovo PEI solo per gli alunni con disabilità al passaggio di grado (Tar Lazio 01322/2021)

Nuovo PEI alunni disabilità al passaggio di grado

Secondo una recente sentenza del Tar Lazio il nuovo Pei (Piano didattico personalizzato) dovrebbe applicarsi solo agli alunni con disabilità che compiono il passaggio di grado.

La sentenza è la n. 01322/2021 Tar Lazio, sez. III bis.

Il caso

Il ricorso nasce dal fatto che la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui sono state attribuite le ore di sostegno e di assistenza al figlio minore per la frequenza della prima classe della scuola dell’infanzia. Nello specifico, parte ricorrente lamenta l’assegnazione di sole 17 ore in luogo delle 25 previste per il servizio settimanale del docente specializzato, nonostante l’attestata condizione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3, co. 3 della legge n. 104/92.

La sentenza

Il Collegio, ai fini della decisione, prende le mosse dall’individuazione della normativa applicabile per l’assegnazione delle ore di sostegno al caso di specie, tenuto conto che il decreto legislativo n. 66/2017, adottato in ossequio alla legge delega n. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. c), ha introdotto significative modifiche al procedimento di inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Le principali novità sono contenute nelle seguenti disposizioni:

– art. 5, sulla composizione delle commissioni mediche per l’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e la sostituzione della “Diagnosi funzionale” e del “Profilo dinamico-funzionale” con il “Profilo di funzionamento”;

– art. 6, sul “Progetto individuale”;

– art. 7, sul “Piano educativo individualizzato” (PEI);

– art. 9, sui nuovi Gruppi per l’inclusione scolastica;

– art. 10, sul procedimento per l’individuazione e l’assegnazione delle ore di

Il successivo d.lgs. n. 96/2019, dettando i primi correttivi, ha stabilito, modificando l’art. 19, co. 2 del d.lgs. n. 66/2017, che le disposizioni di cui al richiamato art. 10 trovassero applicazione solo a decorrere dall’anno scolastico 2020/21, avendo tuttavia cura di precisare, al successivo comma 7-bis del richiamato art. 19, che “Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, […] le disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1 a 5, all’articolo 6, all’articolo 7 e all’articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione”.

Tanto premesso, il Collegio si trova a sciogliere il nodo riferito a quale debba essere la normativa applicabile al caso di specie dove a venire in rilievo è una prima iscrizione presso la scuola dell’infanzia e non già un passaggio di grado di istruzione, come invece indicato dalla normativa sopra richiamata.

Considerato il dettato dell’art. 12 delle preleggi impone di fare riferimento non solo al criterio letterale nell’attività di interpretazione delle norme giuridiche, ma anche a quella che è l’ “intenzione del legislatore”, e rilevato come lo scopo della proroga dei termini dell’entrata in vigore della nuova disciplina, è quello di “garantire la graduale attuazione delle disposizioni” ivi contenute, il Tar Lazio ritiene che nel caso in cui a venire in rilievo sia una prima iscrizione ovvero vi sia una richiesta formulata per la prima volta di misure di assistenza, basata su una prima certificazione resa dagli organi sanitari competenti ai sensi della legge n. 104/92, a dover trovare applicazione debba essere la nuova disciplina e non la precedente.

Quindi, secondo l’interpretazione fornita dal Tar Lazio, il nuovo Pei si applicherebbe, non in modo generalizzato a tutti gli alunni con disabilità, ma solo a chi compie il passaggio di grado.

Fonte: https://www.orizzontescuola.it/

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