Cassazione: sì all’accompagnamento anche in presenza di vizi formali (ordinanza n.74/2020)

Divorzio e indennità di accompagnamento

La Cassazione con l’ordinanza n.74/2020 torna sui requisiti per il riconoscimento dell’accompagnamento, chiarendo nuovamente che l’Inps non può negare l’accompagnamento per una casella non barrata, ossia per la presenza di vizi formali.

Dopo l’ordinanza n. 29786 del 15 novembre 2019, la Corte ribadisce con l’ordinanza n.74 lo stesso concetto che aveva già espresso circa le formalità da rispettare nella presentazione della domanda per l’indennità di accompagnamento.

Nel caso in esame l’Inps ha contestato al richiedente di non avere, nella domanda di invalidità civile, barrato la casella che individua le condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. A tale contestazione gli Ermellini hanno risposto, facendo presente che non occorrono formule sacramentali per chiedere l’indennità di accompagnamento, essendo sufficiente che la documentazione permetta all’Inps d’individuare il tipo di prestazione richiesta.

Il Tribunale ha dichiarato il diritto dell’interessato all’indennità di accompagnamento con conseguente obbligo da parte dell’Inps di pagare i ratei maturati, ma l’Inps avverso tale decisione ha proposto ricorso in Cassazione.

La Cassazione con ordinanza n. 74/2020 ha rigettato il ricorso dell’Inps facendo presente fin dall’inizio che in realtà l’Inps nel ricorso ha dato atto della presenza della domanda amministrativa e della certificazione medica. Le lamentele hanno riguardato più che altro le modalità di presentazione di detti documenti, il fatto che l’assistito in origine ha presentato domanda amministrativa tramite i moduli predisposti dall’Inps, sottoscrivendo in particolare il modello A nel quale ha barrato la casella riferita a “invalido civile ai sensi della legge 30/3/1971 e successive modifiche “.

Alla domanda ha allegato quindi il certificato medico redatto sull’apposito modello C , ma in questo mancava la “spunta” della casella “che individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non essendo stato certificato che la persona richiedente fosse “impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore “, o “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.

Dunque, l’Inps ha ritenuto che la mancata “spunta” della casella in questione determini l’improcedibilità della richiesta perché non è possibile individuare la prestazione richiesta dall’assistito.

La Cassazione però ha rigettato tale tesi, ribadendo che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.”.

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