Accompagnamento: va concesso anche in presenza di vizi formali (ordinanza Cassazione n.29786/19)

licenziamento lavoratore disabile superamento superamento periodo di comporto discriminazione indiretta

Con l’ordinanza n. 29786 del 15 novembre 2019 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Inps, stabilendo che la domanda per l’indennità di accompagnamento va concessa anche se il certificato medico non indica la condizione che ne presuppone il riconoscimento, dunque anche in presenza di vizi formali.

La predetta ordinanza ha rigettato il ricorso dell’Inps poiché l’istituto aveva erroneamente respinto la richiesta di accompagnamento avanzata da un soggetto solo perché il certificato medico allegato alla domanda era privo dell’indicazione della sua condizione di impossibilità di compiere da solo le normali attività quotidiane e la sua condizione di handicap. Ricorda infatti la Corte, come chiarito da recente cassazione, che la presenza di eventuali vizi formali della domanda non ostacolano il riconoscimento del beneficio assistenziale dell’indennità di accompagnamento.

Il caso

Il giudice di primo grado rigetta il ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 445 bis, co. 6 c.p.c proposto dall’Inps con cui aveva eccepito il difetto della domanda amministrativa finalizzata a ottenere l’accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all’art. 1 della legge n. 18/1980 per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

Per l’Inps, infatti, il certificato medico introduttivo non indica i requisiti necessari ad accedere al beneficio, ossia l’impossibilità del soggetto a deambulare e/o la sua incapacità a compiere da solo gli atti quotidiani senza assistenza. Dalla relazione peritale del CTU è emersa la sussistenza del suo stato di handicap e il conseguente diritto all’indennità di accompagnamento, stante la presenza di allegati non equivoci, tale di fare ritenere certo l’oggetto della richiesta.

L’Inps ricorre, dunque, in Cassazione ritenendo che il tribunale avrebbe errato nel riconoscere al soggetto richiedente l’accompagnamento, condannando di conseguenza l’istituto all’erogazione del beneficio, a causa della mancata considerazione del certificato medico allegato alla domanda, da cui non risultava l’impossibilità del richiedente di deambulare e compiere da solo gli atti della vita quotidiana.

I Giudici della suprema Corte di Cassazione, invece, con l’ordinanza n. 29786/2019 rigettano il ricorso dell’Inps in quanto la decisione impugnata si rifà correttamente alla recente sentenza della Cassazione n. 14412/2019 la quale ha dichiarato che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisiti della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.”.

Testo integrale dell’ordinanza

Fonte: studiocataldi.it

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
Avvocato specializzato su invalidità, e disabilità, indennità di accompagnamento, cecità, sordità, handicap, prestazioni Inps e Inail. Richiedi una Consulenza Legale Online. Lo Studio offre un servizio di consulenza legale on line puntuale ed eccellente ad un costo che, nella maggior parte dei casi, è compreso tra i 60 e 150 euro. Clicca qui!

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*