L’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. I presupposti per poter usufruire dell’indennità di accompagnamento sono:

–    totale inabilità;
–    residenza in Italia;
–    impossibilità a deambulare o incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita;
–    cittadinanza italiana.

Sono beneficiari, oltre ai cittadini italiani, residenti in Italia, anche i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea, stabilmente residente in Italia, nonché i cittadini di Stati non membri dell’Unione europea, in possesso di carta di soggiorno, mentre per il solo accertamento del requisito sanitario basta il permesso di soggiorno.

L’indennità di accompagnamento è prevista non per venire incontro ad uno stato di bisogno della persona ma per garantirle esclusivamente il raggiungimento di una situazione di indipendenza fisica.
Per tale motivo non vi sono limiti di reddito per ottenerla ed il contenuto economico dell’indennità è volta ad evitare l’ospedalizzazione della persona disabile

Impossibilità a deambulare

E’ un presupposto per l’indennità di accompagnamento, considerata come l’incapacità a svolgere la complessa funzione neuro-motoria della deambulazione. Il disabile deve avere la necessità di assistenza continua e permanente. Rientra anche il soggetto che ha capacità deambulatorie autonome, ma che è soggetto ad improvvise e rovinose cadute.

Incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita

Perché vi sia tale situazione non è necessario che il disabile non sia in grado di compiere , senza assistenza, un determinato numero di atti quotidiani della vita, ma basta che anche solo un’unica azione quotidiana sia compromessa, se essa è tale da ledere il diritto alla salute o alla dignità della persona e tale da rendere necessaria un’assistenza continua. Rientra in tale presupposto anche l’incapacità di comprendere il vero significato degli atti quotidiani della vita da parte di un soggetto, il quale pur essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, non comprendendone il significato ed il valore, necessita di assistenza continua e supervisione.

La legge non prevede nessun limite di età per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, per cui ne possono essere titolari anche i minori e gli ultrasessantacinquenni.

Incompatibilità

E’ causa di incompatibilità all’erogazione dell’indennità di accompagnamento l’essere gratuitamente ricoverati in istituti a spese dello Stato o di altro ente pubblico. Ma se il ricovero è dovuto principalmente alla cura delle patologie dell’avente diritto all’indennità e non all’assistenza di base nello svolgimento delle azioni quotidiane della vita, la prestazione economica non deve essere sospesa. Mentre, può essere sospesa nel caso di ricovero di lunga durata se questo è volto principalmente all’assistenza dell’invalido nello svolgimento degli atti quotidiani della vta.
Non è causa di sospensione dell’indennità di accompagnamento lo stato di detenzione in carcere dell’avente diritto.

Cumulo

Non sono cumulabili con l’indennità di accompagnamento le analoghe indennità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. L’indennità è invece cumulabile con la rendita da inabilità permanente erogata dall’Inail, anche nel caso di patologia unica.

Per i minori invalidi, l’indennità è incompatibile con l’indennità di frequenza.
Al contrario, sono cumulabili con l’indennità di accompagnamento, l’indennità di comunicazione per il sordomuto e l’indennità di accompagnamento per i ciechi civili.

Per l’anno 2011 l’importo dell’indennità di accompagnamento è pari ad euro 487,39.

Entro il 31 marzio di ogni anno, l’avente diritto all’indennità deve presentare al Comune, all’Asl o all’Inps un’autocertificazione attestante di non essere ricoverato, specificando, in caso affermativo, se il ricovero è a lungo o breve periodo e se è a titolo gratuito o a pagamento anche parziale a carico dell’interessato. La dichiarazione va resa su apposito modello inviato dall’Inps all’interessato.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 654 Articoli
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3 Commenti

  1. Buongiorno Avvocato, lo scorso 2017 essendo in cura per un tumore del sangue ho fatto istanza di riconoscimento sia di invalidità civile che di handicap. A seguito delle visite medico legali presso la USL mi è stato riconosciuto con due verbali distinti i seguenti riconscimenti:
    invalidità civile 100% con totale inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80 e 508/88)
    Legge 104/92 art. 3 comma 3 persona con handicap con connotazione di gravità.
    Sono stato convocato a visita di revisione lo scorso 24 maggio c.m. ed informalmente mi è stato comunicato che mi veniva confermato il 100% per ciò che riguarda l’invalidità civile, mentre per l’handicap mi è stato riconosciuto l’art. 3 comma 1, quindi senza la connotazione di gravità.
    Sulla scorta di queste conclusioni mi hanno detto che perdevo l’indennià di accompagnamento, Le chiedo un suo parere riguardo la questione.

    La ringrazio e porgo cordiali saluti

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