
Il 1 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha diramato un chiarimento che permette di richiedere rimborsi nei casi in cui non si sia goduto delle agevolazioni fiscali perché ancora non si disponeva dei verbali sanitari “giusti” e con le corrette dizioni.
Per la precisione, si fa riferimento alla documentazione da presentare per ottenere le agevolazioni fiscali e tributarie al momento dell’acquisto del veicoli adibiti alla mobilità delle persone con disabilità.
Iva e acquisto veicoli destinati alle persone con disabilità
Ovviamente, i casi in cui è possibile richiedere il rimborso sono circoscritti per cui occorre valutare bene caso per caso.
Il chiarimento nasce da un quesito posto da un contribuente che aveva acquistato un’auto senza chiedere l’applicazione delle agevolazioni fiscali in quanto era ancora in attesa di ricevere il verbale (di handicap e/o di invalidità civile) dalla competente Commissione medica.
Qualche mese dopo, ottenuta tale documentazione, il contribuente aveva richiesto al rivenditore l’emissione di una nota di credito per IVA e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e l’imposta di bollo.
Incontrando difficoltà applicative, l’istante chiedeva all’Agenzia delle entrate conferma sulla possibilità per il rivenditore di emettere la nota di credito e quindi, per il contribuente, di conseguire il rimborso delle imposte già versate.
L’Agenzia delle entrate ha risposto affermando che, innanzi tutto, permane l’obbligo di presentare la prevista documentazione (verbali di invalidità e/o verbale di handicap 104) al momento dell’acquisto.
Coloro che non dispongono di tale documentazione devono pagare l’IVA ordinaria (22%) e le imposte di trascrizione.
Tuttavia, qualora si riesca ad ottenere, successivamente all’acquisto dell’auto, i verbali nelle forme previste dalla normativa vigente, l’interessato può chiedere al venditore del veicolo il “rimborso” della parte di IVA non dovuta (4% vs 22%), sempre che non siano trascorsi più di due anni dalla cessione.
Attenzione però: è necessario che i predetti verbali attestino il possesso, già al momento dell’acquisto dell’auto, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell’aliquota IVA ridotta.
Per tale motivo occorre prestare attenzione alla data del verbale e soprattutto alla decorrenza del verbale stesso. A titolo di esempio, non possono ottenere il rimborso coloro che hanno richiesto l’accertamento dello stato di invalidità o handicap solo successivamente all’acquisto dell’auto o si siano visti riconoscere un aggravamento dopo un anno o due.
Tale possibilità di rimborso è inoltre utile per chi ha ad esempio in corso una richiesta di rettifica del proprio verbale e non l’ha ancora ottenuta (favorevolmente) al momento dell’acquisto, oppure per chi ha in corso un contenzioso giudiziario e ottenga successivamente una sentenza favorevole con decorrenza dalla data di acquisto dell’auto (sentenza in cui siano indicate anche le annotazioni utili ad ottenere i benefici fiscali).
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