
Accertamento dell’handicap. Lo stato di handicap di una persona viene accertatodalla stessa Commissione asl che accerta l’invalidità civile, ma in più è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.
Inoltre, alla Commissione partecipa un sanitario in rappresentanza rispettivamente dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi (UIC), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta essa devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
Presentazione della richiesta di accertamento
La richiesta di accertamento dello stato di handicap va presentata dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore) all’INPS competente per territorio.
La domanda va presentata per via telematica e prevede una serie di passaggi.
– Come prima cosa il proprio medico curante deve attestare le patologie invalidanti mediante la compilazione di un certificato medico su supporto informatico. Il medico, per poter inoltrare il certificato telematicamente deve essere accreditato. A questo punto il medico consegna una copia cartacea all’interessato che la deve esibire al momento della visita. Tale certificato del medico curante ha una validità di 30 giorni, decorsi i quali senza aver presentato la domanda la domanda scade e bisogna richiedere uno nuovo al medico.
– Compilazione della domanda, da inoltrare sempre telematicamente all’Inps, o direttamente dall’interessato se è in possesso del codice Pin rilasciato dall’Inps, oppure tramite i patronati, le associazioni di categoria ed i Caaf.
– la domanda di accertamento dell’handicap può essere presentata insieme alla domanda per l’accertamento dell’invalidità civile, presentando una sola domanda.
Convocazione a visita
Solitamente la convocazione a visita avviene entro 30 giorni dall’inoltro domanda di accertamento; il termine si riduce a 15 giorni in caso di patologie oncologiche.
La data della visita viene comunicata tramite lettera raccomandata a/r indirizzata all’interessato.
Se la persona da visitare è impossibilitata o ha grave difficoltà a deambulare può essere richiesta la visita domiciliare. Il certificato medico in cui si richiede la visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Se la richiesta viene accolta all’interessato è comunicata la data e l’ora della visita domiciliare.
La visita
La visita per l’accertamento dell’handicap avviene presso la Commissione Asl competente che, dal 1 gennaio 2010, è integrata con un medico dell’INPS.
Nel caso in cui l’interessato non si presenti a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata e occorre presentare una nuova domanda, previo rilascio di un nuovo certificato da parte del medico curante.
Qualora la visita si conclude con parere unanime, il verbale è considerato definitivo.
Se, invece, al termine della visita il parere non è unanime, l’INPS acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Quest’ultimo può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).
L’accertamento
L’accertamento dell’handicap è fatta globalmente, ossia tenendo conto di tutta una serie di elementi quali:
– le minorazioni;
– l’indipendenza fisica;
– la mobilità;
– la difficoltà di relazione;
– la difficoltà di apprendimento;
– la necessità di riabilitazione;
– la difficoltà di integrazione lavorativa;
– la necessità di un intervento assistenziale permanente;
– lo svantaggio sociale;
– il rischio di emarginazione;
– l’efficacia delle terapie riabilitative;
– la capacità complessiva individuale residua.
I criteri valutativi della legge 104/1992 sono totalmente diversi da quelli usati per la valutazione dell’invalidità civile. Qui la valutazione non riguarda solo le patologie invalidanti ma anche le conseguenze di esse nella sfera individuale e in quella di relazione.
Il sistema di benefici previsti da questa normativa non sostituisce ma integra il sistema dei benefici previsti dalle normative specifiche per ogni categoria di disabili.
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