Permessi per assistere familiare disabile: la circolare n.1 del 3 febbraio 2012

Permessi per assistere familiare disabile: la circolare n.1 del 3 febbraio 2012. La circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’11 maggio 2012,i (decreto legislativo n.119 del 18 luglio 2011).

Con la suddetta circolare vengono illustrate le novità introdotte dal Decreto legislativo n.119 del 2011 che contiene delle modifiche alla legge 104/1992, in particolare alla disciplina dei permessi per l’assistenza di persone con handicap grave.

Le novità introdotte riguardano:

 

– L’allungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili;

– le variazioni alla disciplina del congedo biennale;

– il regime del cumulo dei permessi per l’assistenza a più persone in situazione di handicap grave;

– la necessità di documentazione a supporto del permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto alla residenza del lavoratore.

Prolungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili

La circolare stabilisce che i genitori con bambini fino a tre anni di età possono usufruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere oppure del prolungamento del congedo parentale.

I genitori con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono godere, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale.

I genitori con figli oltre gli otto anni di età possono beneficiare dei tre giorni di permesso mensile.

Il prolungamento del congedo spetta però solo se il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, a meno che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

La circolare  definisce anche il nuovo ordine di priorità delle persone cui spetta il congedo:

1) coniuge convivente della persona  in  situazione  di  handicap grave;

2) padre o madre, anche adottivi o affidatari, della  persona  in situazione di handicap grave, in  caso  di  mancanza,  decesso  o  in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

3) uno dei  figli  conviventi  della  persona  in  situazione  di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed  entrambi  i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si segnala che la possibilita’ di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso  in  cui  tutti  i  soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino  in una  delle  descritte  situazioni   (mancanza,   decesso,   patologie invalidanti);

4) uno dei fratelli o sorelle  conviventi  nel  caso  in  cui  il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli  conviventi  della persona in situazione di handicap grave siano  mancanti,  deceduti  o affetti  da  patologie  invalidanti.  Anche  in  tale   ipotesi,   la possibilita’ di concedere il  beneficio  ai  fratelli  conviventi  si verifica solo nel caso in cui tutti i  soggetti  menzionati  (coniuge convivente, entrambi i  genitori  e  tutti  i  figli  conviventi)  si trovino  in  una  delle  descritte  situazioni  (mancanza,   decesso, patologie invalidanti).

La circolare  illustra il requisito della convivenza:

– Il  diritto  al  congedo  e’  subordinato  per  tutti  i   soggetti legittimati, tranne  che  per  i  genitori,  alla  sussistenza  della convivenza. Questo requisito e’ provato  mediante  la  produzione  di dichiarazioni sostitutive, rese ai  sensi  degli  articoli  46  e  47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalle  quali risulti  la  concomitanza  della   residenza   anagrafica   e   della convivenza,  ossia  della  coabitazione;

– il  requisito della convivenza previsto nella norma si  intende  soddisfatto  anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona  in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello  stesso interno. Sempre al  fine  di  agevolare  l’assistenza  della  persona disabile, il requisito della convivenza potra’ ritenersi  soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di  cui  all’art.  32  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, pur  risultando  diversa la dimora abituale (residenza) del  dipendente  o  del  disabile.

La circolare spiega anche le modalità di fruizione:

– A  seguito  della modifica, i  genitori  possono  fruire  delle  predette  agevolazioni, ossia permessi di tre giorni mensili,  permessi  di  due  ore  al  giorno, prolungamento del congedo parentale anche cumulativamente con il congedo straordinario nell’arco dello stesso mese, mentre non è permesso il cumulo dei benefici nello stesso giorno. Ciò vale anche nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da  parte  di un solo genitore, che, pertanto, nell’arco  dello  stesso  mese  puo’ fruire del congedo ex art. 42, commi 5 ss.,  decreto  legislativo  n. 151 del 2001 e dei permessi di cui all’art. 33, commi 2  e  3,  della legge n. 104 del 1992 o  del  prolungamento  del  congedo  parentale.

Allo stesso modo, il dipendente che assiste una persona in situazione  di handicap grave diversa dal figlio nell’ambito dello stesso mese  puo’ fruire del congedo in esame e del permesso di cui all’art. 33,  comma 3, della legge n. 104  del  1992.  Deve  quindi  intendersi  superato quanto detto nella circolare n. 13  del  2010,  al  paragrafo  4,  riguardo alla non possibilità di cumulo tra congedo  ex  art.  42, comma 5, e permessi.

Infine, la circolare illustra gli aspetti legati alla durata del congedo:

– il  congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo’ superare la  durata  complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap  e  nell’arco della vita lavorativa.

Dalla disposizione si evincono due principi:  da un  lato la norma stabilisce che ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei  famigliari  individuati  dalla  legge;  dall’altro,  il famigliare lavoratore che provvede all’assistenza puo’ fruire  di  un periodo massimo di due anni di congedo  per  assistere  i  famigliari disabili.

Si tenga poi conto del fatto che il  congedo  di  cui all’art. 42, commi 5 ss., rappresenta  una  species  nell’ambito  del genus di congedo disciplinato dall’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Quest’ultima disposizione stabilisce che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo  o  frazionato, non superiore a due anni. Pertanto,  il  tempo  complessivo  a disposizione di ogni dipendente e’ in ogni caso  quello  di  due  anni nell’arco della vita lavorativa, indipendentemente dalla causa  specifica per cui il congedo e’ fruito. Per cui, una volta utilizzati  i due anni, ad esempio, per il congedo ex art.  42,  commi  5  ss.,  il dipendente avra’ esaurito anche il limite individuale  per  «gravi  e documentati  motivi  familiari».   Trattandosi poi di un  limite massimo individuale, ad  un  lavoratore  o  una lavoratrice che nel tempo avesse fruito, ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti «per gravi e documentati motivi familiari», il congedo di cui all’art. 42,  comma  5,  potra’  essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi.

Il regime del cumulo dei permessi

La circolare stabilisce che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è accettabile solo a condizione che il famigliare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora entrambi i genitori o il coniuge della persona in situazione di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o siano colpiti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e il cumulo delle agevolazioni sarà consentito al massimo per l’assistenza nell’ambito del secondo grado  di parentela o affinità.

La documentazione a supporto del permesso

La circolare definisce che il lavoratore che gode dei permessi deve provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, tramite l’esibizione del titolo di viaggio o di qualsiasi altra documentazione idonea (si pensi alla ricevuta del pedaggio autostradale, alla dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, al biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento  e così via).

L’amministrazione  di riferimento poi valuta la documentazione presentata, fermo restando che l’assenza  non  potrà  essere giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104  del  1992 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore l’idonea documentazione.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 654 Articoli
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1 Commento

  1. per cortesia vorrei sapere se quando si prende il congedo straordinario,si possono cumulare i tre giorni di permesso(104)
    non usufruiti in tale periodo per usufruirne in seguito.
    ringrazio.
    belloni giuseppe

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