
Permessi per assistere familiare disabile: la circolare n.1 del 3 febbraio 2012. La circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’11 maggio 2012,i (decreto legislativo n.119 del 18 luglio 2011).
Con la suddetta circolare vengono illustrate le novità introdotte dal Decreto legislativo n.119 del 2011 che contiene delle modifiche alla legge 104/1992, in particolare alla disciplina dei permessi per l’assistenza di persone con handicap grave.
Le novità introdotte riguardano:
– L’allungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili;
– le variazioni alla disciplina del congedo biennale;
– il regime del cumulo dei permessi per l’assistenza a più persone in situazione di handicap grave;
– la necessità di documentazione a supporto del permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto alla residenza del lavoratore.
Prolungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili
La circolare stabilisce che i genitori con bambini fino a tre anni di età possono usufruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere oppure del prolungamento del congedo parentale.
I genitori con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono godere, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale.
I genitori con figli oltre gli otto anni di età possono beneficiare dei tre giorni di permesso mensile.
Il prolungamento del congedo spetta però solo se il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, a meno che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
La circolare definisce anche il nuovo ordine di priorità delle persone cui spetta il congedo:
1) coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave;
2) padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona in situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3) uno dei figli conviventi della persona in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si segnala che la possibilita’ di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
4) uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Anche in tale ipotesi, la possibilita’ di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).
La circolare illustra il requisito della convivenza:
– Il diritto al congedo e’ subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza. Questo requisito e’ provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione;
– il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Sempre al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potra’ ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.
La circolare spiega anche le modalità di fruizione:
– A seguito della modifica, i genitori possono fruire delle predette agevolazioni, ossia permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale anche cumulativamente con il congedo straordinario nell’arco dello stesso mese, mentre non è permesso il cumulo dei benefici nello stesso giorno. Ciò vale anche nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di un solo genitore, che, pertanto, nell’arco dello stesso mese puo’ fruire del congedo ex art. 42, commi 5 ss., decreto legislativo n. 151 del 2001 e dei permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104 del 1992 o del prolungamento del congedo parentale.
Allo stesso modo, il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell’ambito dello stesso mese puo’ fruire del congedo in esame e del permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Deve quindi intendersi superato quanto detto nella circolare n. 13 del 2010, al paragrafo 4, riguardo alla non possibilità di cumulo tra congedo ex art. 42, comma 5, e permessi.
Infine, la circolare illustra gli aspetti legati alla durata del congedo:
– il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo’ superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.
Dalla disposizione si evincono due principi: da un lato la norma stabilisce che ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei famigliari individuati dalla legge; dall’altro, il famigliare lavoratore che provvede all’assistenza puo’ fruire di un periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari disabili.
Si tenga poi conto del fatto che il congedo di cui all’art. 42, commi 5 ss., rappresenta una species nell’ambito del genus di congedo disciplinato dall’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Quest’ultima disposizione stabilisce che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Pertanto, il tempo complessivo a disposizione di ogni dipendente e’ in ogni caso quello di due anni nell’arco della vita lavorativa, indipendentemente dalla causa specifica per cui il congedo e’ fruito. Per cui, una volta utilizzati i due anni, ad esempio, per il congedo ex art. 42, commi 5 ss., il dipendente avra’ esaurito anche il limite individuale per «gravi e documentati motivi familiari». Trattandosi poi di un limite massimo individuale, ad un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse fruito, ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti «per gravi e documentati motivi familiari», il congedo di cui all’art. 42, comma 5, potra’ essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi.
Il regime del cumulo dei permessi
La circolare stabilisce che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è accettabile solo a condizione che il famigliare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora entrambi i genitori o il coniuge della persona in situazione di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o siano colpiti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e il cumulo delle agevolazioni sarà consentito al massimo per l’assistenza nell’ambito del secondo grado di parentela o affinità.
La documentazione a supporto del permesso
La circolare definisce che il lavoratore che gode dei permessi deve provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, tramite l’esibizione del titolo di viaggio o di qualsiasi altra documentazione idonea (si pensi alla ricevuta del pedaggio autostradale, alla dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, al biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento e così via).
L’amministrazione di riferimento poi valuta la documentazione presentata, fermo restando che l’assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore l’idonea documentazione.
per cortesia vorrei sapere se quando si prende il congedo straordinario,si possono cumulare i tre giorni di permesso(104)
non usufruiti in tale periodo per usufruirne in seguito.
ringrazio.
belloni giuseppe