
Con il pagamento delle pensioni a novembre è previsto anche l’aumento delle pensioni di invalidità.
Abbiamo già visto nell’articolo “Aumento Pensioni di invalidità 2020: circolare Inps n.107 del 23.09.2020” chi sono i beneficiari dell’aumento:
- gli invalidi civili totali (100%);
- i sordi;
- i ciechi civili assoluti titolari di pensione;
- i titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984).
Aumento delle pensioni invalidità a novembre
Quest’ultimi, dovranno ai fini dell’aumento delle pensioni essere anche in possesso anche di determinati requisiti reddituali:
– redditi propri non superiori a 8.469,63 euro, se non coniugati;
– redditi propri non superiori a 8.469,63 euro e redditi cumulati con quello del coniuge non superiori a 14.447,42 euro annui, se coniugati. Qualora entrambi i coniugi fossero beneficiari dell’aumento, questo concorre al reddito e, come chiarito dall’INPS, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, l’aumento non spetterà all’altro coniuge, mentre se il limite non viene raggiunto, l’importo da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento riconosciuto all’altro.
Per la valutazione del requisito concorrono i redditi di qualsiasi natura, assoggettati ad IRPEF, tassazione corrente o separata, i redditi tassati alla fonte e i redditi esenti. Restano, invece, esclusi dal calcolo del limite di reddito:
– il reddito della casa di abitazione;
– i trattamenti di famiglia;
– l’indennità di accompagnamento;
– le pensioni di guerra;
– l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (in origine 300.000 lire) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388 del 2000;
– l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Quindi, a decorrere dal 2 novembre 2020 i pensionati suindicati avranno una pensione che passa dagli attuali 285 euro a 651,51 euro per tredici mensilità.
Finora tale maggiorazione era riconosciuta solo ai soggetti con più di 60 anni di età, ma a seguito del decreto-legge del 14 agosto 2020, (si veda articolo: “Pensione invalidi civili totali: sì all’aumento! (Comunicato C. Costituzionale 24.06.20”), è stata estesa anche a coloro che hanno un’età compresa fra i 18 e 59 anni.
Aumento delle pensioni in automatico
Si ricorda poi che per gli invalidi civili al 100%, sordi, ciechi assoluti, la maggiorazione scatterà in automatico, ossia senza che sia necessaria la presentazione di domanda.
Aumento delle pensioni solo su domanda
I titolari di pensione di inabilità previdenziale, ai sensi della l. n. 222 del 1984, invece avranno diritto ad un incremento mensile pari a 516,46 euro (cd. aumento al milione), sempre nel rispetto dei limiti di reddito precedentemente esaminati, ma solo previa presentazione di un’apposita domanda che può essere avanzata tramite il canale telematico, via Contact Center, tramite i patronati o i Caf.
La scadenza dei termini per la presentazione della domanda era stata inizialmente fissata dall’INPS al 9 ottobre 2020. Con il messaggio n. 3647 del 2020, l’INPS ha poi posticipato al 30 ottobre 2020 il termine di presentazione delle istanze. Quindi, per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza sarà riconosciuta in modo retroattivo ossia dal 1 agosto 2020.
Attenzione però! Affinché questo accada, occorre indicare nel campo “Note” della domanda la frase “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”.
Per i titolari di pensione di inabilità previdenziale che invece non presenteranno domanda entro il 30 ottobre, chiedendo esplicitamente gli arretrati, la decorrenza scatterà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
L’Inps ha chiarito inoltre che gli assicurati che hanno in corso di definizione una domanda di pensione di inabilità totale ai sensi della l. n. 222 del 1984 o che hanno pendente una pratica relativa al ricorso rivolto all’accoglimento della medesima domanda, per la quale non sia stata manifestata la richiesta aggiuntiva “delle maggiorazioni e dell’incremento al milione”, possono chiedere la stessa maggiorazione e il relativo incremento, accedendo nuovamente alla domanda dalla propria area personale del portale INPS e allegando il modello “AP11 prestazioni accessorie”. Anche tale operazione ha come termine ultimo il 30 ottobre 2020 per poter ottenere sia il riconoscimento della maggiorazione sociale e sia quello del relativo incremento con decorrenza dal 1° agosto 2020.
carissima NADIA mio figlio è disabile al 100% con ACCOMPAGNAMENTO emanata sentenza dal giudice ….. la sua patologia è “AUTISMO GRAVE” vorrei sapere sè l’aumento con gli ARRETRATI vengono in AUTOMATICO … oppure devo fare la domanda anche io visto che ne sono il TUTORE??????
il CAFF di mia appartenenza mi ha detto onde evitare disguidi la facciamo … altrimenti poi rimani fuori sia di quà che di là …