
Interessante ordinanza della Corte di Cassazione in merito ai permessi L. 104: i permessi sono riconosciuti al lavoratore con handicap grave per ristabilire l’equilibrio fisico e psicologico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale, senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretto alle esigenze di cura.
La pronuncia della Cassazione è la n. 20243 del 25 settembre 2020.
Il caso
Nel caso de quo, un lavoratore disabile grave era stato licenziato per abuso dei permessi della L. 104/92, ex art. 33, avendo il lavoratore aumentato i giorni di assenza in concomitanza con le festività e, dunque, per finalità estranee a quelle di cura.
I giudici di primo e secondo grado avevano dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa con conseguente reintegrazione del lavoratore ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, “non rivestendo alcun profilo disciplinare l’utilizzo dei permessi in continuità con giorni di festività”.
La società proponeva invece ricorso per Cassazione ritenendo che la disposizione dovesse essere interpretata nel senso che “il disabile può fruire dei permessi esclusivamente per scopi collegati direttamente e/o indirettamente all’esigenza di tutela e/o cura e/o assistenza e non certamente per finalità ricreative e/o personali, senza confusione con le esigenze di recupero delle energie psico-fisiche alle quali è preposto il diverso istituto delle ferie”.
Per la Cassazione il ricorso non è fondato.
L’ordinanza
Infatti, si legge nell’ordinanza, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la finalità perseguita dalla L. 104 consiste nella tutela della salute psico-fisica del disabile, quale diritto fondamentale dell’individuo (art. 32 Cost.) e diritto inviolabile ex art. 2 Cost.
La Legge n. 104 garantisce determinati diritti alla persona disabile “grave”, prevedendo la possibilità di usufruire alternativamente di permessi giornalieri (due ore) o mensili (tre giorni), di scegliere, ove possibile, una sede di lavoro più vicina al domicilio, nonché di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.
Orbene, la tutela ed il sostegno della persona con handicap grave sono garantiti, quindi, sia attraverso l’erogazione di prestazioni economiche dirette, sia tramite diverse forme di tutela indiretta, riconducibili alla logica della prestazione in servizi, che costituiscono un “articolato sistema di welfare, anche familiare”, connesso ai doveri di solidarietà sociale.
Per quanto riguarda i permessi fruiti dai familiari, la Corte di Cassazione ha già in più occasioni affermato che l’assistenza non può essere intesa riduttivamente, come mera assistenza al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non sia in grado di compiere autonomamente.
L’abuso, pertanto, si configura solo quando il lavoratore impieghi i permessi per fini diversi dall’assistenza, da intendere in senso ampio, in favore del familiare.
“Se, dunque, il diritto di fruire dei permessi da parte del familiare si pone in relazione diretta con l’assistenza al disabile”, l’utilizzo dei permessi da parte del lavoratore con handicap grave “è, invece, finalizzato ad agevolare l’integrazione nella famiglia e nella società, integrazione che può essere compromessa da ritmi lavorativi che non considerino le condizioni svantaggiate sopportate”.
I lavoratori disabili, infatti, proprio perché svolgono anche attività lavorativa, sono sovraccaricati più di quanto non sia un lavoratore che assista un familiare invalido. Ne deriva che l’utilizzo dei permessi non può essere vincolata necessariamente allo svolgimento di visite mediche o di altri interventi di cura, essendo, più in generale, preordinata all’obiettivo di ristabilire, l’equilibrio fisico e psicologico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale.
In pratica, l’intento legislativo di perseguire un’effettiva integrazione del portatore di handicap grave chiarisce il trattamento preferenziale riconosciuto allo stesso rispetto ai, eliminando in radice i sospetti di una interpretazione irragionevole della L. n. 104, art. 33, commi 3 e 6.
Fonte: altalex.com
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