Costituisce discriminazione l’uso di linguaggi offensivi verso l’alunno con disabilità

E' discriminazione usare linguaggi offensivi verso alunno disabile

Interessante ordinanza del Tribunale di Livorno, del 16/06/2015 secondo cui i linguaggi offensivi del personale docente e non della scuola nei confronti dell’alunno con disabilità possono costituire una discriminazione.
Nella predetta ordinanza il Tribunale ha stabilito che l’uso di termini inadeguati ed offensivi, ma anche i comportamenti offensivi, da parte dell’insegnante nei confronti dell’alunno con disabilità costituiscono delle molestie fondate sulla disabilità e che l’esclusione dell’alunno con disabilità dalla gita scolastica costituisce una discriminazione diretta. Tant’è che le Amministrazioni sono state condannate al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall’alunno con disabilità pari ad Euro 10.000, oltre alla refusione delle spese di lite.

Il caso

I genitori di un alunno con disabilità agivano in giudizio nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nonché dell’Istituto scolastico per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal proprio figlio a causa delle condotte discriminatorie poste in essere in danno dell’alunno durante l’anno scolastico.
In particolare, i genitori facevano presente che il personale docente e non docente della scuola riservava all’alunno con disabilità un trattamento diverso rispetto a quello degli altri alunni, tale da determinare l’esclusione dell’alunno e della famiglia dall’ambito scolastico.

Si costituiva in giudizio il Ministero, eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo, e rigettando nel merito le pretese avanzate dai ricorrenti.

Il Tribunale, dopo un preciso excursus sulla normativa vigente nazionale e internazionale in materia,  ha posto l’accento su quanto prospettato dalla legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), che nel promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità affida al giudice ordinario la competenza giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti discriminatori.
Con l’Ordinanza, il Tribunale accertava la discriminazione per molestie posta in essere dall’insegnante di sostegno nei confronti dell’alunno con disabilità per avere usato delle frasi nei confronti del minore (“ha fatto delle cose di pazzia”) nonché per avere assunto determinati comportamenti (“tirandolo per il braccio e lamentandosi dei suoi comportamenti”; “lasciarlo solo all’interno dell’aula e a tenere la porta della stessa chiusa per evitare che …che tentava di uscire, potesse aprirla”) che hanno leso la dignità dell’alunno disabile.

La sentenza

Secondo il Tribunale di Livorno, i comportamenti tenuti dall’insegnante di sostegno costituiscono delle molestie fondate sulla disabilità.
Infatti, nell’Ordinanza si legge espressamente che “l’insegnante di sostegno nell’accompagnare (…) all’uscita di scuola e ricondurlo ai familiari si sarebbe dovuta astenere dal rappresentare in quelle occasioni, alla presenza del minore stesso, le proprie lamentele, e avrebbe dovuto evitare di dolersi in maniera palese dei comportamenti di … utilizzando termini inadeguati ed offensivi, quali quelli sopra riportati e, peraltro, incapaci di trasmettere un qualsivoglia insegnamento per il futuro all’alunno (…)”.
Inoltre, l’Ordinanza ha altresì accertato una discriminazione diretta della scuola per aver escluso l’alunno con disabilità dalla gita scolastica.
Si legge nell’ordinanza che “accanto a detti episodi di discriminazione per molestie dell’alunno, deve ritenersi che nel caso di specie vi siano anche state condotte di discriminazione diretta, in quanto … non venne fatto partecipare ad una gita scolastica organizzata per tutta la classe e la famiglia di … venne invitata a soprassedere dal far partecipare il figlio ad un’altra occasione didattica organizzata (…). Appare evidente che la scelta della scuola di non far partecipare … alla gita fu un atto di discriminazione diretta, che non può essere giustificato dal sol fatto che la classe doveva assistere ad una rappresentazione teatrale dentro uno stabilimento industriale che poteva comportare problemi di gestione del minore”.
Inoltre, il Tribunale considera come discriminatoria anche il comportamento della scuola nella gestione delle comunicazioni alla famiglia, le quali risultavano essere limitate rispetto agli altri alunni senza disabilità.
Pertanto, alla luce di tali circostanze, il Tribunale di Livorno con l’Ordinanza del 16 giugno 2015 ha condannato le Amministrazioni in solido al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall’alunno con disabilità pari ad euro 10.000, oltre alla refusione delle spese di lite.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 739 Articoli
Avvocato specializzato su invalidità, e disabilità, indennità di accompagnamento, cecità, sordità, handicap, prestazioni Inps e Inail. Richiedi una Consulenza Legale Online. Lo Studio offre un servizio di consulenza legale on line puntuale ed eccellente ad un costo che, nella maggior parte dei casi, è compreso tra i 60 e 150 euro. Clicca qui!

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*