
La Corte di Cassazione, Sezione VI, con Ordinanza n. 22953 del 10 novembre 2016, ha chiarito che il CTU è obbligato ad applicare la tabella delle percentuali di invalidità.
Il CTU, ossia il consulente nominato dal tribunale nei giudizi promossi per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali (invalidità civile, stato di handicap, disabilità, cecità, sordità), è vincolato ad applicare la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, (D.M. 5.2.1992) poiché la valutazione che prescinde da tale esame costituisce un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per Cassazione.
L’ordinanza trae origine dal ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) promosso da Tizio e volto al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Orbene, il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo che non vi fossero le condizioni per tale riconoscimento; in particolare, il giudice ha osservato che la patologia da cui è affetto il ricorrente (la sindrome di Ondine che determina durante il sonno fenomeni di ipercapnia e ipossiemia) pur richiedendo un’assistenza durante le ore notturne, tuttavia non gli impedisce di frequentare un regolare corso scolastico e di avere una normale vita sociale. Pertanto, assecondando le considerazioni del consulente nominato (CTU), secondo cui non sussiste una totale inabilità poiché nessun rilievo può essere attribuito all’esigenza di aiuto esterno durante il sonno, il Giudice ha rigettato il ricorso.
In conseguenza di ciò, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione, ritenendo che il consulente, e per l’effetto il Tribunale che ne ha fatto proprie le conclusioni medico-legali, non hanno precisato se e quali voci delle tabelle contenute nel decreto ministeriale siano state applicate alla Sindrome di Ondine (di cui è affetto il ricorrente), anche in via parametrica, e ciò aveva comportato una quantificazione dell’invalidità nella misura dell’80%. Inoltre, il ricorrente aveva denunciato anche l’omessa applicazione delle tabelle sotto il profilo del vizio di motivazione per non avere il giudice indicato se la patologia sia o meno prevista dal D.M. e se, in caso di carente previsione, a quale fascia di infermità analoghe sia riconducibile. Ulteriore doglianza riguarda il fatto che il D.M. prevede tra le patologie che esonerano da visite di controllo o revisione circa la permanenza dello stato invalidante proprio l’insufficienza respiratoria in trattamento continuo da ossigenoterapia o ventilazione meccanica respiratoria in corso.
La Cassazione ricorda allora che secondo un principio ormai consolidato di tale Corte (cfr. Cass. 24.3.2014 n. 6580 e già n. 5571 del 2001), con riguardo al presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 1992, integra il decreto stesso ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda del tutto dall’esame di tale tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per Cassazione, rimanendo esclusa ogni possibilità di una generica valutazione.
Nel caso de quo non risulta che il CTU, nel determinare la percentuale d’invalidità, abbia applicato tali tabelle né ha chiarito se, mancando una precisa indicazione della patologia riscontrata (la Sindrome di Ondine), le sue caratteristiche fossero rapportabili ad altra patologia tabellata e con quale percentuale di invalidità.
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