
Coloro che sono titolari di prestazioni economiche di invalidità civile, nonché i titolari di assegno/pensione sociale hanno l’obbligo, ogni anno, di presentare all’Inps il modello ICRIC (modello invalidità civile ricovero).
Con il modello ICRIC si devono attestare eventuali ricoveri a fini riabilitativi i cui costi sono a totale carico dello Stato.
Si rammenta, infatti, che sono in particolare i titolari di indennità di accompagnamento e di assegno/pensione sociale a dover presentare annualmente all’Inps la dichiarazione riguardante la sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto (per le altre dichiarazioni da presentare all’Inps cliccare QUI). Cosicché, sulla base dei giorni di ricovero dichiarati con il modello ICRIC viene ricalcolata l’indennità che viene proporzionalmente ridotta.
Dal 2017, in caso di disabilità intellettiva o psichica, è stata prevista una novità. In pratica, le persone con disabilità intellettiva che non abbiano un tutore o un curatore non devono presentare alcuna dichiarazione (ICRIC) ma, ai sensi dell’articolo 1, comma 254, legge n. 662/1996, devono consegnare alla struttura territorialmente competente un certificato medico sostitutivo con l’esatta indicazione della minorazione intellettiva o psichica. Tale certificato medico va presentato una tantum, senza bisogno di rinnovo siccome sarà valido per tutta la durata della vita dell’interessato.
Per i nascituri con disabilità psichica o intellettiva, che siano stati riconosciuti invalidi civili con diritto all’indennità di accompagnamento, il certificato medico sostitutivo della dichiarazione di responsabilità va presentato dai genitori entro il compimento del 1° anno di vita (art. 1, comma 255 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).
L’Inps con messaggio INPS n. 18291/2011, ha spiegato poi che il certificato medico sostitutivo può essere redatto sia dal medico di base che dallo specialista.
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