
Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno spetta ai seguenti soggetti:
- Pubblico Ministero;
- beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
- coniuge;
- persona stabilmente convivente;
- parenti entro il quarto grado;
- affini entro il secondo grado;
- tutore dell’interdetto;
- curatore dell’inabilitato;
- unito civilmente in favore del proprio compagno.
Soggetti del procedimento per la nomina di ADS: il Pubblico Ministero
La partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento può declinarsi in diversi modi.
Intervento del PM come legittimato attivo
Il PM , ai sensi dell’art 406 e 417 c.c. è tra i soggetti che possono attivare la misura, ossia rientra tra i titolari di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso. Pertanto, il PM potrà avere nel procedimento un ruolo propulsivo, proponendo egli stessi il ricorso per la nomina di ADS tutte le volte in cui, a seguito di segnalazione ricevuta da terzi (servizi sociosanitari, forse dell’ordine, vicini di casa, parenti, autorità giudiziaria ecc), verrà a conoscenza di una situazione meritevole di tutela ai sensi della legge n.6/2004.
Infatti, chiunque entri in contatto con un soggetto che si trovi in una condizione di pregiudizio a causa dell’incapacità di attendere ai propri interessi personali o patrimoniali avrà la facoltà di segnalare alla Procura della repubblica le circostanze del caso, ai fini di consentire al PM di valutare se sussistono i presupposti per la richiesta della misura di tutela.
Inoltre, il Pubblico Ministero potrà venire a conoscenza di una situazione meritevole di protezione anche nell’ambito di un procedimento penale o di un altro giudizio civile in cui sia previsto il suo intervento, nonché a seguito di segnalazione ricevuta dal giudice di un procedimento terzo.
In tutte le ipotesi summenzionate, il PM assumerà la veste di ricorrente.
PM come interveniente necessario
Inoltre, ai sensi dell’art 407, ultimo comma, c.c. il PM dovrà comunque intervenire nel procedimento per la nomina dell’ADS iniziato da altri e vigilare sul buon andamento dello stesso, garantendo che sia assicurata la massima protezione possibile alle persone fragili.
L’intervento obbligatorio del PM, in questo caso, si declina nel seguente modo: il Giudice, nell’ambito del procedimento promosso da terzi, dovrà trasmettere gli atti (comunicazione del ricorso introduttivo e decreto di fissazione udienza, istanza di chiusura) al PM che, esaminato il ricorso, potrà eventualmente chiedere al tribunale il rigetto dell’istanza. Pertanto, ai fini dell’art 407 ultimo comma c.c. si ritiene sufficiente la semplice comunicazione al PM del ricorso e della data d’udienza, non essendovi l’obbligo della sua partecipazione all’audizione del beneficiario e agli incombenti successivi.
In queste ipotesi il PM assumerà la veste di interveniente necessario.
In ogni caso, la partecipazione obbligatoria del PM riguarda solo la fase decisoria del procedimento e non anche la successiva, quella di natura gestoria. Infatti, l’art 407, ultimo comma c.c. richiede l’intervento del PM solo nel procedimento di nomina dell’ADS, mentre non vi è traccia nel codice di alcuna previsione che imponga la partecipazione alla fase gestoria.
La mancata partecipazione del PM, ovvero l’omessa trasmissione degli atti allo stesso, è causa di nullità rilevabile d’ufficio ex art 70 cpc.
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