
Soggetti del procedimento per la nomina di ADS: il beneficiario
Oltre al Pubblico Ministero, l’artt. 406, comma 1, c.c., dispone che il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno possa essere presentato direttamente dal beneficiario.
Questo accade quando la persona destinataria della misura conservi quanto meno la capacità di comprendere il significato della misura e abbia la consapevolezza, anche parziale, delle proprie fragilità e della necessità di protezione.
Ne deriva che può accadere che la richiesta provenga da una persona affetta da grave depressione, da soggetto psichiatrico, come pure da persona affetta da patologia a prognosi infausta che, al peggiorare della malattia, voglia attivarsi per costruirsi un sistema di tutela.
La Cassazione Civile, con sentenza n. 25366 del 29.11.2006, ha chiarito che il beneficiario possa presentare il ricorso personalmente senza la necessità di essere assistito da un legale, anche se a dispetto di tale indicazione, molti tribunali guardano con sfavore la mancanza di una difesa tecnica. Ovviamente, il ricorso presentato dal beneficiario andrà esaminato con particolare scrupolo soprattutto per verificare che sia frutto di una decisione autonoma e consapevole e che la persona non sia stata strumentalizzata o circuita.
Il ricorso per la nomina di ADS può essere presentato dal beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato, anche a prescindere da un autonomo intervento del tutore o del curatore laddove si ravvisino i presupposti per il passaggio dalla misura più incisiva a quella meno afflittiva. In tal caso, però, unitamente al ricorso per la nomina dell’ADS, il potenziale beneficiario che sia interdetto o inabilitato, dovrà contestualmente depositare istanza di revoca dell’interdizione o inabilitazione davanti al Giudice competente per queste ultime. A tale proposito, si è ritenuto che l’incapacità di agire dell’interdetto e dell’inabilitato non impedisca che essi presentino personalmente il ricorso per ADS dato che essi, in virtù della sentenza che revochi il loro status, potrebbero essere considerati retroattivamente capaci fin dal momento della presentazione del ricorso per la nomina di ADS.
Beneficiario, cittadino italiano ma residente all’estero
Nel caso in cui il beneficiario della misura sia un cittadino italiano residente all’estero, qual è l’autorità giurisdizionale competente a disporre e gestire la misura dell’ADS?
Il d.lgs. n. 71 del 03.02.2011, in materia di ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ripartisce le competenze tra autorità giudiziaria italiana e autorità consolare, riconoscendo in capo alla prima i poteri decisori volti a disporre l’applicazione della misura, investendo invece la seconda di un ruolo complementare nella fase prodromica dell’emissione della misura nonché nella fase gestoria.
Quindi, nella fase prodromica della misura, l’autorità consolare ha il compito di trasmettere al PM presso il Tribunale competente ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere i procedimenti relativi all’interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione. Il compito è quello di portare all’attenzione della competente procura Italia ogni situazione che possa richiedere l’attivazione di una misura di protezione nei confronti di un nostro cittadino.
Come accennato, la competenza giurisdizionale decisoria rimane invece in capo all’autorità interna; infatti, l’art 29, comma 2, d.lgs 71/2011, dispone che “competente a pronunciarsi sull’interdizione, sull’inabilitazione e sull’amministrazione di sostegno di cittadini residenti all’estero è il Tribunale di ultima residenza in Italia”. Per il cittadino che non ha mai avuto residenza in Italia, è competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE. La ratio è finalizzata ad attribuire la competenza al giudice tutelare del luogo che possa avere maggiori connessioni con il beneficiario. Ne deriva che si procederà all’audizione del beneficiario ai sensi dell’art 29, comma 3, del succitato d.lgs, che dispone che “il tribunale provveda, ai sensi dell’art 419 c.c., all’esame del soggetto interessato avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare”. Nel caso in cui non sia possibile provvedere all’esame nei termini suindicati, il capo dell’ufficio consolare trasmetterà all’autorità rogante ogni elemento di prova in suo possesso. Questo può succedere quando non è possibile procedere all’audizione, o in caso di rifiuto o assenza del beneficiario o impossibilità totale dello stesso a comunicare.
Una volta che siano stati acquisiti tutti gli elementi istruttori, l’autorità giudiziaria italiana potrà decidere in merito all’applicazione della misura.
Nell fase successiva, ossia dopo che sarà stata accertata l’esigenza di procedere all’applicazione della misura dell’ADS, emergeranno i poteri dell’autorità consolare. Infatti, ai sensi dell’art 33 del d.lgs 71/2022, il console “esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti all’amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare”. Quindi, l’autorità consolare è equiparata al giudice consolare solo nella fase successiva dell’emissione della misura dell’ADS, ossia nella fase gestoria.
In sintesi, la competenza territoriale a decidere sulla predisposizione della misura dell’ADS nei confronti del cittadino italiano residente all’estero è del giudice tutelare del luogo di ultima residenza dello stesso. Una volta disposta la misura, l’autorità consolare interviene, nella fase gestoria, emanando le autorizzazioni di cui agli artt. 374 e 375 c.c. e provvedendo alla nomina, o se necessario, alla sostituzione dell’ADS nominato dal giudice tutelare, al fine di individuare una figura di prossimità.
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