
Soggetti del procedimento per la nomina di ADS: i parenti
Tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno vi sono i parenti del beneficiario:
– Il coniuge;
– I parenti entro il 4° grado e affini entro il secondo grado;
– la persona stabilmente convivente e l’unito civilmente.
Il coniuge
La legittimazione attiva in capo al coniuge così come ai parenti più prossimi sta nella necessità di attribuire ai soggetti più vicini al potenziale beneficiario della misura il potere di attivare il meccanismo di protezione laddove siano a conoscenza di una condizione di fragilità dello stesso.
Si ritiene che possa proporre il ricorso sia il coniuge convivente e con cui sia tuttora in essere un legame affettivo, sia il coniuge separato, di fatto o legalmente.
Non può, al contrario, proporre l’azione il coniuge divorziato dal momento che con la sentenza divorzile viene meno ogni legame giuridico tra le parti.
I parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado
Molto spesso la misura di protezione viene presentata proprio dai parenti prossimi, si pensi ad un figlio nei confronti del genitore o al nipote nei confronti di un nonno o di uno zio.
Da segnalare il decreto del giudice tutelare del tribunale di Milano (17.01.2018) che ha disposto la misura su richiesta dei genitori, a tutela di una ragazza con un lieve ritardo mentale, anche al fine di valutare l’autenticità e la serietà di un proposito matrimoniale manifestato dalla stessa.
La persona stabilmente convivente e l’unito civilmente
La legge n.6/2004, modificando l’art. 417 c.c. (che individua i soggetti legittimati a promuovere l’azione di interdizione e che è applicabile anche all’ADS in virtù del richiamo ex art 406 c.c.), ha inserito tra i legittimati all’azione la persona convivente, dando così rilevanza alla famiglia di fatto.
La previsione rimanda chiaramente al convivente more uxorio equiparandone la posizione a quella del coniuge.
Si ritiene che la legittimazione ad agire spetti anche a chi convive ad altro titolo con il potenziale beneficiario, si pensi ad esempio ad un congiunto, anche se non rientrante nei parenti indicati nell’art 417 c.c. perché unito da un legame di parentela meno stringente; oppure si pensi ad un amico che condivide gli spazi abitativi e persino alla stessa badante.
Resta fermo che anche nel caso di proposizione di ricorso da parte di soggetto che sia privo di legittimazione ad agire, nulla impedisce che il ricorso, da trasmettersi al PM possa essere trattato da quest’ultimo come una segnalazione che, se meritevole, potrà motivare l’esercizio del proprio autonomo potere di azione.
Infine, si ritiene che anche la parte dell’unione civile sia titolare della legittimazione a proporre il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno in favore del proprio compagno.
La legge n. 76/2016, istitutiva delle unioni civili, all’art 15, annovera la parte dell’unione civile tra i soggetti che debbono essere preferiti nella scelta dell’ADS e attribuisce alla medesima la legittimazione attiva a promuovere l’azione di interdizione e di inabilitazione, senza però menzionare la nuova misura di protezione (ads). Tuttavia, si ritiene che il mancato richiamo all’ADS sia probabilmente imputabile ad una svista del legislatore piuttosto che ad una scelta deliberata.
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