
Al lavoratore dipendente spettano i permessi per cure termali generalmente durante il periodo di ferie ad eccezione dei casi in cui tali cure sono necessarie a fini terapeutici o per la riabilitazione di affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante un tempestivo trattamento termale.
In tal caso la terapia deve iniziare entro 30 giorni dalla prescrizione.
Tale situazione è equiparata alla malattia con conseguente diritto al relativo trattamento a carico dell’INPS e/ del datore di lavoro.
Sono cure termali quelle cure che utilizzano acque termali o loro derivati, fanghi, muffe, vapori, nebulizzazioni e che hanno una riconosciuta efficacia terapeutica per la salute nelle fasi di prevenzione, di terapia e di riabilitazione di alcune malattie.
Ciascun lavoratore dipendente ha diritto ad un solo ciclo di cure termali, nell’arco dell’anno, mentre le categorie protette possono fruire, nel corso dell’anno, complessivamente di due cicli di cure specifiche.
Rientrano in tale categoria:
– persone invalide per causa di guerra e di servizio;
– persone non vedenti, sorde e invalide civili con una percentuale superiore ai due terzi;
– persone invalide del lavoro.
Condizioni
I periodi di cure termali, per essere retribuiti, non possono superare i 15 giorni l’anno.
Per avere diritto al trattamento economico di malattia il lavoratore deve:
– presentare all’Asl di residenza la richiesta del medico curate entro 5 giorni dal rilascio;
– sottoporsi a visita medico specialistica dell Asl che rilascia l’autorizzazione in presenza di una delle malattie previste dalla legge quando giudichi la cura termale:
a) necessaria a fini terapeutici o riabilitativi;
b) più utile ed efficace se non rinviata fino alle ferie o ai congedi ordinari;
c) da effettuarsi entro un massimo di 30 giorni.
– comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto per le cure, trasmettendo la proposta-richiesta del medico curante;
– farsi rilasciare dal datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti che durante il periodo suddetto, non possono essere fruite ferie o congedi ordinari, in quanto sono già state programmate ferie collettive in altro periodo, ovvero non residua nell’anno un numero di giorni di ferie sufficiente per il completamento del ciclo di cure;
– inviare all’INPS entro 2 giorni dall’inizio delle cure da effettuare al di fuori dei periodi di ferie, la copia della proposta-richiesta del medico curante nonché copia della dichiarazione del datore di lavoro appena citata;
– inviare al datore di lavoro, sempre entro 2 giorni dall’inizio delle cure, copia della documentazione in proprio possesso;
– effettuare le cure disposte senza interruzioni presso uno stabilimento termale convenzionato con il SSN;
– inviare all’INPS e al datore di lavoro, al termine delle cure, l’apposito modello compilato dallo stabilimento termale.
Elenco delle malattie
Possono trovare beneficio dalle cure termali le malattie elencate dal ministero del lavoro:
– reumatiche
– delle vie respiratorie
– dermatologiche
– ginecologiche
– dell’apparato urinario
– otorinolaringoiatriche
– vascolari
– dell’apparato gastroenterico
Va chiarito che ai fini della fruizione dei permessi per cure termali in un periodo non coincidente con le ferie è necessario che il certificato del medico contenga, oltre all’indicazione della patologia riscontrata, anche una motivazione sintetica relativa sia alla specifica idoneità terapeutica riabilitativa delle cure termali, sia alla ragione della loro opportuna tempestività ai fini dell’efficacia delle stesse.
Cure balneo termali autorizzate dall’Inps
Le Cure Balneo Termali (C.B.T.) sono una prestazione facoltativa concessa dall’Inps (dopo l’accertamento dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari), erogata solo in presenza i malattie reumo-artropatiche e bronco-catarrali, al fine di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità. La loro fruizione può avvenire solo in periodo feriale.
Ne hanno diritto i lavoratori (dipendenti ed autonomi) iscritti all’INPS, eccetto i titolari di pensione in via definitiva e i familiari a carico. Il titolare di assegno di invalidità può invece ottenere la prestazione a condizione che l’invalidità derivi in modo preminente da forme morbose suscettibili di miglioramento con le cure termali.
L’INPS concede le cure balneo termali ai lavoratori che possiedono almeno 5 anni di anzianità assicurativa e almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni precedenti la domanda: i lavoratori non devono aver usufruito nello stesso anno di altre prestazioni termali.
L’erogazione delle cure è ammessa per un massimo di 5 cicli nell’arco dell’intera vita assicurativa.
Per quanto riguarda le spese, le cure termali sono a carico del servizio sanitario nazionale, mentre le spese di soggiorno alberghiero sono a carico dell’INPS. L’assicurato è invece tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge.
La domanda deve essere presentata in via telematica all’INPS dal 1° gennaio al 31 ottobre dell’anno in cui si effettuano le cure. Entro 90 giorni dal provvedimento di accoglimento della domanda l’assicurato deve iniziare le cure. Se la domanda è respinta, il lavoratore può presentare una richiesta di riesame alla direzione generale presso il coordinamento generale medico legale.
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