
Malati oncologici: la Commissione Lavoro della Camera ha dato il via libera alla proposta di legge (C.2098) volto a istituzionalizzare il diritto ad un congedo di 2 anni per i lavoratori, sia pubblici che privati, affetti da patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti o croniche oltre il periodo di comporto.
Malati Oncologici: proposta di legge sul diritto a due anni di congedo per cure mediche
La proposta di legge “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche” è il risultato dell’abbinamento di cinque proposte legislative in materia (C. 2247, C. 2392, C. 2478, C. 2540) ed ha l’obiettivo di rafforzare le tutele ai soggetti con gravi patologie invalidanti.
Punti focali della proposta di legge
- Congedo non retribuito di 24 mesi al termine del periodo di comporto con diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti, del settore privato e del pubblico impiego, affetti da patologie oncologiche o gravemente invalidanti.
- 10 ore in più (rispetto alla disciplina attuale) di permessi annui retribuiti per visite ed esami medici.
CONGEDO E CONSERVAZIONE DEL POSTO
Dunque, elemento principale del provvedimento è l’istituzione per i lavoratori dipendenti colpiti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (individuate da un decreto del Ministero della Salute) di un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, fatte salve in ogni caso le previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro.
Durante il predetto congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione, non può svolgere alcuna attività lavorativa (sia dipendente che autonoma), ma ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Inoltre, l’assenza non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali fermo restando però la facoltà di riscattarla ai fini pensionistici. Al termine del periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto, ove possibile, all’accesso prioritario alla modalità di “lavoro agile”.
Per poter fruire del congedo occorrerà il rilascio di certificazione della malattia da parte del medico di medicina generale o del medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore.
In sostanza, il congedo potrà essere impiegato per mantenere il posto di lavoro alla fine del “periodo di comporto” (assenza giustificata dal servizio, che va da 3 mesi ai 6 mesi per il settore privato, salvo disposizione dei CCNL più favorevoli, o ammonta di consueto a 18 mesi nel corso di un triennio nel pubblico in base alla contrattazione collettiva di riferimento (sommato all’eventuale aspettativa per infermità ex art .68, co.3 del DPR3/1957 in caso di grave patologia).
Lo scopo del documento è quello di bilanciare l’interesse del datore di lavoro che la prestazione continui ad essere eseguita e quella del lavoratore a mantenere il posto di lavoro quando non sia in grado, per cause oggettive, a svolgere l’attività lavorativa.
Lavoratori Autonomi
Il testo prevede una novità anche per i lavoratori autonomi. In presenza delle suddette malattie, l’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente è sospesa per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare. Al momento, in via generale, per i casi di malattia, gravidanza o infortunio la normativa vigente (art. 14 della L. 81/2017) riconosce tale sospensione in favore dei suddetti lavoratori per un massimo di 150 giorni, senza diritto al corrispettivo e previa richiesta del lavoratore.
AUMENTO DEI PERMESSI RETRIBUITI PER VISITE MEDICHE
I lavoratori (dipendenti) affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate con decreto del Ministro della salute (previa prescrizione del medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata) possono fruire di un numero annuale di ore di permessi retribuiti per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad un aumento massimo di 10 ore annue. Quindi, il documento prevede un aumento sino ad un massimo di 10 ore annue dei permessi retribuiti, in “aggiunta” rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
Tali permessi vanno riconosciuti ai genitori se il malato oncologico grave è il figlio minore che deve essere accompagnato. Per i lavoratori privati, si prevede un anticipo da parte del datore di lavoro con successivo rimborso da parte dell’INPS. Al contrario, per il pubblico le varie amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale che fruisce dei permessi.
Le modalità di godimento del congedo e dei permessi aggiuntivi sono rimesse all’adozione di un decreto del Ministero del lavoro, atteso entro 90 giorni dall’entrata in vigore del disegno di legge.
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