Permessi Legge 104: utilizzabili anche con verbale scaduto

permessi

Con circolare n.127 del 08/07/2016 l’Inps ha fornito istruzioni operative in merito alle novità che erano state introdotte con la legge 114 del 2014 in tema di permessi Legge n.104/1992 previsti per i lavoratori con disabilità grave e per i soggetti che li assistono.

A chi spettano i permessi legge 104?

La circolare ricorda in premessa che i permessi Legge 104 spettano ai lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/92) ed ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave. Ad essi, oltre ai permessi spetta, in presenza di determinate condizioni di legge:

  • Il prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151);
  • I riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
  • Il congedo straordinario (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001).

Cosa cambia a seguito dell’entrata in vigore della legge 114/14 circa i permessi legge 104?

Come noto, i verbali riguardo la 104 possono essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da parte della Commissione.

Prima della nuova legge, il lavoratore, con permessi 104 per handicap grave ma con verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruire dei permessi nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione. Solo a seguito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda.

NOVITA’: ora i verbali degli invalidi e portatori di handicap in cui sia prevista una data di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Di conseguenza, i lavoratori titolari dei benefici collegati alla disabilità grave in base a verbali con revisione, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni (quindi dei permessi) anche nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione

Quindi:

  • il lavoratore disabile può continuare ad usufruire dei permessi Legge 104 anche se è scaduto il verbale di accertamento della L. 104;
  • il datore di lavoro continua a porre a conguaglio le somme anticipate per i permessi L. 104 oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione fino al compimento dell’iter sanitario di revisione;
  • non occorre più presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi Legge 104 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione.

La documentabilità, da parte del lavoratore, della validità del verbale nelle more dell’effettuazione della visita di revisione, è garantita dall’attestazione  che può essere fornita dalle Strutture territoriali su richiesta dell’avente diritto.

La circolare però precisa che il lavoratore disabile o i suoi familiari devono presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter usufruire:

  • del prolungamento del congedo parentale;
  • di riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale;
  • del congedo straordinario.

Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.

Cosa succede alla conclusione dell’iter sanitario, ossia dopo che la persona con disabilità grave viene sottoposta a visita di revisione?

Si possono verificare situazioni differenti.

  1. Il verbale conferma lo stato di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92) 

In tal caso il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dall’Inps una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile. Ciò senza che vi sia necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda.

Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione.

Il lavoratore è, invece, tenuto a presentare una nuova domanda qualora svolga attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa).

  1. Il verbale conferma lo stato di handicap grave della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92)

In tal caso l’Inps invia al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo concesso in base al verbale rivedibile. Ciò avviene senza che vi sia necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.

  1. Il verbale non conferma lo stato di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92)

In tal caso il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dall’Inps una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

  1. Assenza a visita di revisione del disabile grave

 Se la persona con disabilità grave non si presenta alla visita di revisione, potranno derivare le seguenti conseguenze, in base all’esito della spedizione postale della convocazione:

a)          qualora venga accertato il buon esito della comunicazione postale (lettera respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza),l’Inps informerà mediante raccomandata A/R il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’ assenza a visita entro 60 giorni oppure nel caso in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione.

Se, al contrario il disabile per giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate, verrà convocato a seconda visita.

 All’esito della nuova (seconda) convocazione a visita potranno verificarsi le seguenti circostanze:

  • se non è confermato lo stato gravità si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento.
  • Se è confermato lo stato di gravità, al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro verrà inviata una lettera di comunicazione con cui saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di fine concessione riportata nel precedente provvedimento.
  • il disabile non si presenta all’accertamento sanitario: in questo caso si procederà  alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di assenza alla prima visita di revisione.

b) In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”,le strutture territoriali dovranno effettuare gli opportuni controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare il nuovo domicilio dandone comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

Nell’ultima parte della circolare l’Inps chiarisce un ulteriore novità introdotta in materia di permessi ex Legge n.104/1992 dalla legge 1114/14:

  • sono ridotti i termini per il rilascio della certificazione provvisoria da 90 a 45 giorni.

Prima della riforma, il cittadino che aveva richiesto l’accertamento dell’handicap grave da almeno 90 giorni, senza che la Commissione si pronunciasse, poteva richiedere un accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata efficace fino all’accertamento definitivo da parte della Commissione.

Ora, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria decorsi 45 giorni (e non più 90) da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l’asl da cui il disabile è assistito.

Clicca qui per leggere il testo della circolare Inps.

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11 Commenti

  1. Necessito di chiarimento urgente: in caso di mancata conferma della gravità ex art.3 c.3 scrivete: “In tal caso il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dall’Inps una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.” Art.3 c.3 già concesso con verbale avente scadenza “5/2017” Visita al disabile effettuata in data odierna. Se l’INPS non dovesse confermare lo stato di gravità, io capisco che posso continuare a fruire dei 3gg. mensili fino al 31 maggio, e poi solo sino a “definizione del nuovo verbale”. Quando si verifica questa “definizione”? Se si verifica in corso di mese, a quanti giorni si ha diritto? Supponendo che si verifichi con la ricezione da parte del disabile il 10 giugno di una raccomandata dell’INPS, se ho già fruito dei 3 giorni anche nel mese di giugno, me ne verranno detratti due? Grazie e a presto

  2. Io ho preso dei giorni di 104 con il verbale scaduto e in più a luglio ho fatto una domanda di congedo straordinario di tre mesi a oggi ancoa nessuna risposta la visita è prevista a novembre io adesso a lavoro cosa rischiò sono dei giorni di assenza ingiustificata e forse anche il licenziamento??

    • Come specificato dalla circolare iNPS n. 127/2016, il lavoratore può documentare la validità del verbale nelle more dell’effettuazione della visita di revisione, chiedendo alle Strutture territoriali Inps un’apposita attestazione; l’Inps provvederà al rilascio della predetta attestazione e alla calendarizzazione della visita di revisione da consegnare al datore di lavoro. Saluti

  3. Buonasera, la mia compagna è disabile grave motoria e percepisce (oltre ad invalidità ed accompagnamento) un quota parte di pensione di reversibilità del padre defunto (il resto lo percepisce la madre). Vorremmo sposarci ma ci hanno detto che anche se in regime di separazione di beni lei perderebbe la reversibilità. E’ cosi? Grazie per la risposta.

  4. Gentile Avvocato,
    sono una donna diversamente abile con verbale d’invalidità che certificata “Invalido con Totale e Permanente inabilità lavorativa al 100%” oltre ad avere un Verbale Legge 104/92 in cui la casella revisione è barrata (non indica alcuna data), mi sono stati rilasciati entrambi nell’anno 2006.
    Vorrei acquistare l’auto con iva agevolata al 4% e dato che sono verbali considerati ” vecchi” perché antecedenti alla Riforma che è intervenuta nel 2012 (art.4 D.l. 9/2/2012) nessuno mi dà la certezza di poter avere diritto all’agevolazione, l’Ag. delle Entrate non si vuole prendere la responsabilità e delega tutto all’INPS mentre l’INPS mi dice d’inoltrare una nuova domanda per emettere nuovi verbali con le specifiche dovute dalla normativa.
    Mi chiedo se possano farlo dato che i verbali mi sembra di capire non siano rivedibili, giusto? Non só davvero cosa fare, ho trovato una promozione sull’auto che m’interessa ed ho già chiesto un finanziamento alla banca per l’acquisto secondo lei posso procedere senza avere dei problemi in seguito? La ringrazio per la cortese risposta.

  5. Gentile avvocato,
    Come posso tornare alla pensione d’invalidità dalla naspi?
    E se il mio ex datore di lavoro non mi vuole pagare il tfr, come devo comportarmi?
    Grazie mille per il suo tempo se deciderà di rispondere.

    • Il lavoratore (già titolare di assegno ordinario di invalidità, come nel suo caso) che ha esercitato la scelta per l’indennità di disoccupazione, può in qualsiasi momento rinunciare alla disoccupazione ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. Per far ciò può farsi assistere da un patronato di sua fiducia. In ogni caso tenga ben presente che una volta rinunciato alla disoccupazione, tale scelta ha carattere definitivo e di conseguenza non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.

  6. Gentile Avvocato.
    Cosa occorre fare se L’INPS, o meglio la Struttura Territoriale non invia al datore di lavoro, la lettera di comunicazione che conferma gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile? Grazie

  7. In costanza di rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, con decorrenza ottobre 2007 sono stato riconosciuto invalido civile al 75% con rivedibilità triennale. Già in precedenza mi era stata riconosciuta la disabilità definitiva (L. 104/92, art. 33, comma 3). Non ho mai beneficiato di trattamenti economici dall’ottobre 2007 ad oggi.
    Ad oggi, non sono mai stato convocato alla visita di revisione prevista per l’ottobre 2010; nè mi è mai stato notificato un provvedimento di revoca o decadenza dai benefici connessi a tale stato e grado di invalidità (tra l’altro, mi è stata valutata l’amputazione dell’arto inf. sx).
    Il mio Ente datore di lavoro, con effetto dal 1° luglio 2018, mi ha collocato a riposo per raggiunti limiti di servizio (42 anni, 10 mesi e 10 giorni di servizio al 30/06/2018, comprensivi di 22 mesi di benefici di cui all’art. 80 della legge n.388/2000.
    L’INPS non mi ha accolto la domanda di pensione diretta ordinaria in quanto, in assenza di visita medica di revisione, il predetto verbale della Commissione Medica ASL sarebbe scaduto (con conseguente non attribuzione dei benefici ex L. 388/2000 per il periodo successivo all’ottobre 2010 (previsto per la disposta revisione). Chiedo di sapere il Suo parere sulla questione.

  8. Buonasera avvocato.
    Ho un verbale assegnazione di Legge 104/92 (art.3 comma 3) per neoplasia maligna alla tiroide risalente a Luglio 2009, rilasciato in Regione Sardegna; il verbale sarebbe dovuto andare a revisione a Novembre 2009, purtroppo ad oggi nessuno da parte di ASL o INPS mi ha mai convocato. Nel 2016 però sono stato visitato da commissione Inps di Roma (dove ero domiciliato in cerca di lavoro) per la valutazione delle mie capacità lavorative residue (valutazione necessaria per accedere a qualsiasi posizione lavorativa come invalido). Bene, grazie a quel verbale sono stato inserito come disoccupato nelle liste della Legge 68/99 per il collocamento mirato di Roma.
    Ora nel 2017 sono stato assunto a tempo indeterminato in azienda industriale in Toscana.
    La domanda è: non essendo la mia Legge 104/92 mai andata in revisione, ed avendo io una prescrizione lavorativa (rilasciata dal medico dove lavoro), posso io usufruire ancora di questa Legge? Lo chiedo perché non ho mai usufruito dei permessi mensili retribuiti di 3 giorni al mese, e neppure della possibilità di acquisto di un mezzo di mia proprietà con IVA al 4%. Secondo il patronato, siccome sono passati 3 anni la Legge potrebbe essere decaduta (andrò a parlarci con appuntamento domani), inoltre chiamando il numero verde Inps stamattina non è stata trovata nella loro banca dati alcuna assegnazione di Legge 104 alla mia persona.
    Allo stato attuale cosa mi converrebbe fare? Nuova domanda di Legge 104 (la mia patologia è in fase di miglioramento, per fortuna)?
    Il mio ex datore di lavoro mi ha addiritura detto che se non ho mai usufruito dei permessi della Legge 104 (ho sempre chiesto un giorno di ferie per effettuare le analisi di controllo) non conviene riprendere in mano ora la situazione, meglio lasciar perdere.
    Grazie in anticipo

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