
Modificato l’art. 33 della legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Le modifiche riguardano non solo i dipendenti pubblici ma anche quelli del settore privato.
Vediamo quali sono le modifiche.
Viene sostituito il terzo comma dell’art. 33 legge 104/1992 che definisce i beneficiari dei permessi. Per cui in mancanza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, possono godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
– il genitore;
– il coniuge;
– il parente o l’affine entro il secondo grado, ad esempio i nonni ed i nipoti, i fratelli o sorelle.
I parenti ed affini di terzo grado, zii e bisnonni, possono godere dei permessilavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap sono deceduti o mancanti; il termine “mancanti” è molto ambiguo e si presta alle più diverse interpretazioni.
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
La modifica non prevede più il requisito dell’assistenza esclusiva e continuativa, prima richiesto, nel caso il lavoratore non sia convivente con la persona con disabilità. Ne deriva che ora non è necessaria più l’assistenza continua e di conseguenza la convivenza con la persona disabile.
Chi finora ha potuto usufruire dei permessi in base alla normativa precedente si vedrà presto revocare le agevolazioni concesse.
Nel caso dei genitori con bambini di età inferiore ai tre anni le disposizioni precedenti rimangono invariate: a loro spettano due ore di permesso giornaliero o il prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino. Ad esse si aggiunge ora anche la possibilità di fruire dei permessi articolati intre giorni.
Inoltre, ai genitori, il nuovo testo chiarisce che entrambi possono servirsi, alternativamente, dei permessi anche all’interno dello stesso mese.
Il 5° comma dell’art. 33 prevede che il lavoratore che assiste un familiare conhandicap grave ha il diritto di scegliere, qualora sia possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.
Il nuovo testo indica, a proposito del domicilio, quello della persona da assistere, e non più il proprio domicilio.
Il settimo comma dell’articolo 33 della Legge 104 aumenta la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per fruire dei permessi lavorativi.
Viene chiarito che il datore di lavoro e l’INPS possono effettuare dei controlli volti ad constatare se l’assistenza al familiare disabile sia effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi. C’è però da dire che tale controllo di merito è alquanto insostenibile, essendo stato abrogato il requisiti della “continuità ed esclusività” dell’assistenza.
Nel caso in cui, dai controlli, si accerti l’insussistenza delle condizioni, il diritto ai benefici decade e si verificano i presupposti per un’azione disciplinare.
Al seguente link trovate i modelli delle domande da presentare all’Inps per poter ottenere i permessi.
Buongiorno volevo sapere mia figlia disabile maggiorenne con entrambi i commi della legge 104 frequenta un centro socio educativo e fanno il pei senza la famiglia e poi modificano le attività e non viene data spiegazione e visto che purtroppo non è in grado di verbalmente di raccontare quello che fa durante la giornata non ci viene più scritto sul suo quaderno perché dicono che siamo pressanti mi domando ma come posso interagire con lei se non so e giusto o sono io che chiedo troppo grazie
convivo con mia nonna disabile grave al 100% e mia mamma. possiamo alternarci sia io che mia madre x usufruire dei 3 giorni mensili di assistenza? cioè c’è una regola x cui li può utilizzare solo una delle familiari o possiamo “gestirli” fino ad un ammontare di 3 giorni al mese in totale ?grazie x l’attenzione.
LA normativa esclude la possibilità di fruizione dei permessi da parte di più familiari aventi diritto. L’art. 24 della Legge 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro, che ha modificato l’art.33 della legge 104), ha infattoi stabilito che il diritto alla fruizione dei permessi può essere riconosciuto ad un solo familiare lavoratore che abbia i requisiti previsti per legge. Unica eccezione è prevista solo per il figlio con handicap grave che può essere assistito alternativamente da entrambi i genitori.
Saluti
buon giorno ….mia madre a cui è stata riconosciuta la 104 in via definitiva…
E mio fratello ne usufruisce dei 3 giorni solo in caso di emergenza. Abitando abbastanza lontano … chiedevo visto che per dividerci i compiti io gestisco le visite programmate. … se è possibile alternare e se posso chiedere dei 3 giorni anche io …giustamente Nn chiedendole mio fratello visto che anche io abito lontano a devo sempre chiedere le ferie.. grazie
I permessi lavorativi ai sensi dell’articolo 33 della Legge 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile. Unica eccezione a tale regime del referente unico, è prevista solo per il figlio con handicap grave che può essere assistito alternativamente da entrambi i genitori. Nel suo caso, potrà usufruire dei permessi o lei o suo fratello. Saluti
Buonasera avvocato, sono infermiere dipendente ASL. Da novembre scorso, su mia richiesta di cambio reparto (da sala operatoria a 118), sono stato spostato a circa 50 km da casa e da dove vive mia madre per la quale usufruiscono di 3 giorni al mese per 104. Solo dopo, documentadomi, sono venuto a conoscenza che potevo oppormi al trasferimento in altra sede, peraltro il mio trasferimento ha comportato, quasi contemporaneamente, lo spostamento di un dipendente con stesso mio ruolo alla sede da cui provenivo ma sempre nell’ambito del 118. Quindi, le chiedo, e normale che l’azienda non abbia tutelato il mio diritto pur conoscendolo (mi è stato concesso da essa), o avrei dovuto oppormi io al trasferimento in altra sede? La ringrazio se vorrà rispondermi