Permessi legge 104 anche senza verbale di revisione (Messaggio INPS 93/2021)

Permessi legge 104 anche senza verbale di revisione

Con messaggio n. 93 del 13 gennaio 2021, l’INPS ha fornito dei chiarimenti in merito ai benefici in favore di lavoratori disabili in situazione di gravità L. 104, art 3, comma 3), specificando quali siano le modalità di gestione delle domande di permessi L. 104 sia nell’ipotesi in cui esse siano presentate durante l’iter di revisione dello stato di disabilità sai nell’ipotesi si tratti di prime domande di concessione e riconoscimento dei requisiti.

Il predetto messaggio interviene per trovare una soluzione a fronte della sospensione delle visite d’accertamento per la conferma dello stato di disabilità grave a fronte dell’emergenza Covid-19 ed il moltiplicarsi delle domande dei permessi L. 104, nonché delle domande di cui all’art 42, dlgs 151/2001, ossia di congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario, presentate nelle more dell’iter sanitario di revisione.

Ma vediamo nel dettaglio il contenuto del messaggio

Domande di benefici inoltrate durante l’iter di revisione dei requisiti

E’ previsto il riconoscimento della validità del verbale di accertamento dell’handicap grave anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, ai fini dell’utilizzo dei permessi di cui sopra da parte dei lavoratori che sono già titolari dei benefici poiché precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi sulla base di una prima domanda amministrativa avanzata quando il verbale non era ancora in stato di revisione. In tal caso i lavoratori conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Domande di prima concessione dei benefici

Diversa è la situazione in caso di prima concessione dei benefici in questione poichè in questo caso, infatti, non vi sono diritti già acquisiti.

Tale ipotesi si presenta quando il lavoratore, in possesso di un verbale per handicap in corso di validità, non l’ha mai utilizzato per richiedere i permessi in parola, ma presenta per la prima volta una domanda per la fruizione dei permessi suddetti nel momento in cui è già venuto a scadenza il termine indicato nel verbale medesimo. In tal caso, dunque, l’INPS chiarisce che la domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.

Se all’esito della revisione viene confermato lo stato di disabilità grave (L.104, art 3, comma 3), in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa domanda.

Al contrario, se all’esito della revisione non viene confermata la disabilità grave, si procederà al recupero del beneficio fruito.

Messaggio Inps 93/2021

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