Bancomat accessibili ai disabili. Sentenza Cassazione

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Obbligo bancomat accessibili alle persone disabili. Questo è quello che è stato stabilito dalla recentissima sentenza n. 18762 del 23 settembre 2016 della Corte di Cassazione che ha appunto riconosciuto il diritto della persona con handicap di poter accedere allo sportello bancomat e procedere al prelievo.

In attuazione di essa, l’istituto di credito è tenuto pertanto ad adeguare lo sportello bancomat in modo che possa usufruire del servizio anche la persona costretta sulla sedia a rotelle.

Tale pronuncia si presenta davvero esemplare poiché ha sancito che la presenza di barriere architettoniche che di fatto impediscono l’accesso a un edificio aperto al pubblico, come quello di una banca, rendendolo inaccessibile, rappresenta una discriminazione.

Nello specifico la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da una persona disabile che non era in grado di eseguire un prelievo bancomat presso la filiale dove era correntista per la presenza di barriere architettoniche che gli ostacolavano l’accesso allo sportello mediante la sedia a rotelle.

Analizziamo nel dettaglio cosa ha previsto la sentenza.

Tizio, correntista presso la banca Beta, aveva richiesto l’adeguamento alla normativa in materia di barriere architettoniche dello sportello bancomat da lui utilizzato poiché non era in grado di accedervi mediante la sedia a rotelle.

La Corte d’appello aveva inizialmente rigettato la domanda proposta da Tizio sulla base del fatto che nel caso di specie non fossero applicabili le disposizioni del Dprg regionale Toscana (n.41/r 2009) in materia di barriere architettoniche poiché il bancomat era stato installato prima dell’entrata in vigore di tali disposizioni.

La Corte di Cassazione con la sentenza in questione ha chiarito che l’accessibilità ai disabili è regolamentata da una normativa statale e regionale precisa ed obbligatoria, ossia la Legge 104/92 che all’art.24, comma 1,  prevede che: “  Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.

Altre disposizioni significative in materia di accessibilità sono contenute  (si legge nella sentenza) nel D.M. n.13 del 9 gennaio 1989 (“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) contenente le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità , adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. La legge n 1 del 3 gennaio 2005, poi abrogata, è applicabile al caso di specie. All’art 37, lett.g, della succitata legge si rinvia, per quanto riguarda l’accessibilità del territorio, all’eliminazione delle barriere architettoniche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale della toscana n.47 del 9 settembre 1991, da ultimo modificata dalla Legge reg. Toscana 2005. Sempre quest’ultima legge ha previsto l’emanazione di appositi regolamenti e istruzioni tecniche da emanarsi in un secondo momento. Proprio in attuazione a ciò è stato appunto emanato il Dprg Toscana  n.41/r del 29.07.2009.

Le leggi statali e regionali fin qui richiamate costituiscono, secondo gli ermellini, dunque la fonte normativa del diritto soggettivo all’accesso, ossia all’eliminazione delle barriere architettoniche, che va riconosciuto alle persone con disabilità. Quindi è inesatto quanto aveva stabilito la Corte d’appello, ossia che nel caso di specie non era applicabile il regolamento regionale 41/r 2009 poiché il bancomat era stato installato prima del 2009. E ciò sul presupposto che il regolamento in questione è appunto un regolamento di attuazione di una legge regionale, un regolamento esecutivo. Quindi essendo puramente un regolamento esecutivo non può condizionare l’attuazione dei diritti riconosciuti da una fonte primaria (legge statale) da cui deriva la sua ragione di esistenza e rispetto alla quale si pone in posizione accessoria. Ne consegue che, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche dei luoghi, spazi, parti di un edificio, qualora l’accessibilità sia prevista dalle norme di legge su richiamate a favore delle persone disabili, questa dovrà in ogni caso essere assicurata!

La sentenza ha poi precisato come lo sportello bancomat non è assimilabile ad un accesso ad un luogo o un edificio, connotandosi piuttosto come un accesso ad un attrezzatura facente parte di un edificio privato, ma destinato a fornire un servizio al pubblico degli utenti, non solo dei correntisti. Quindi, non si tratta solo di garantire la possibilità di raggiungere l’apparecchio ma di assicurare l’accesso al corrispondente servizio bancario.

Quindi, vale il principio secondo cui, in materia di eliminazione di barriere architettoniche, ai sensi della legge 104/92, L. n.13/1989, L. regione Toscana n.1/2005, qualora si verta in una situazione di fatto in cui le norme di queste leggi prevedono come obbligatoria l’accessibilità in favore delle persone disabili, questa dovrà comunque essere assicurata, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche che luoghi , spazi, attrezzature di un edificio debbono avere per consentire l’accesso. Ne consegue che  costituisce barriera architettonica (che va eliminata) l’ostacolo alla comoda ed autonoma utilizzazione da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, di un dispositivo bancomat installato da una banca in un edificio privato, ma aperto al pubblico, senza che rilevi che il regolamento di cui al DM n.236/1989 di esecuzione alle leggi statali o regionali non contenga norme di dettaglio che prevedano specificamente la predisposizione da parte della banca del bancomat  in modo tale da permettere al disabile di espletare il servizio corrispondente.

Dopo aver qualificato come barriera architettonica l’ostacolo all’utilizzazione del bancomat da parte di Tizio, il mancato adeguamento dell’apparecchio in modo da consentirne l’uso da parte di persona con ridotte capacità motorie determina una vera e propria discriminazione in pregiudizio di quest’ultima (riconducibile all’art 2della legge n.67 del 2006 (“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”).

Nel caso di specie, la legge 104/92 e tutta la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche avrebbero comunque assicurato la tutela, ma la Legge 67/2006 si pone come uno strumenti di tutela ulteriore e maggiormente efficace. Infatti la legge 67/2006 pone un divieto di discriminazione delle persone disabili non solo nei rapporti pubblici, ma anche in quelli privati, e definisce la discriminazione come la diversità di trattamento per motivi connessi alla disabilità (discriminazione diretta) o la posizione di svantaggio in cui la persona con disabilità viene a trovarsi rispetto ad altre persone (discriminazione indiretta). Dunque, il limite oggettivo della tutela è dato dalla mancanza di giustificazione della diversità di trattamento o della posizione di svantaggio desumibile dalla legislazione vigente.

Nel caso di specie non è dato discutere di limiti soggettivi o oggettivi della tutela dato che, per quanto finora detto, nel caso dell’accessibilità da garantire ai disabili, è la stessa legge statale e regionale ad imporre il correlativo dovere sia ai soggetti pubblici che privati fino al limite oggettivo costituito dall’impossibilità tecnica di realizzare detta accessibilità.

Dato che l’accessibilità è un obiettivo da realizzare per legge, possono dar luogo a discriminazione indiretta anche le disposizioni regolamentari che determinano o mantengono una situazione di svantaggio. Si ricorda che la discriminazione indiretta si verifica quando una “disposizione, un atto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”.  E l’espressione “disposizione…apparentemente neutra” va riferita anche ai regolamenti che a differenza della legge (assoggettata al giudizio di legittimità costituzionale quando sospettata di discriminazione), se nel dettare norme di dettaglio creano discriminazione vanno disapplicate dal giudice ordinario (come previsto dalla Legge 67/2006).

Allo stesso modo, se il regolamento omette di provvedere su un obiettiva situazione di inaccessibilità per il disabile (riconducibile ad una barriera architettonica) ci si trova davanti una discriminazione indiretta da comportamento omissivo cui il giudice deve porre rimedio sempre ai sensi della legge 67/2006 (art 2, comma 3, art 3).  Proprio l’art 3 della succitata legge impone al giudice che riscontra una discriminazione di ordinarne la cessazione e adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione. In tale eventualità, la tutela più efficace garantita dalla legge n.67 consente al giudice di dettare quegli accorgimenti tecnici che nel caso concreto consentono l’accesso altrimenti negato o reso difficile.

In conclusione, la sentenza afferma il principio secondo cui in materia di misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, costituisce discriminazione ai sensi della L. 67/06 la situazione di inaccessibilità ad un edificio privato aperto al pubblico determinata dall’esistenza di una barriera architettonica che ponga una persona con disabilità (di cui all’art 3 L. 104/92) in una posizione di svantaggio rispetto alle altre. E’ perciò consentito anche   nei confronti dei privati il ricorso alla tutela antidiscriminatoria (di cui alla L. 67/06) applicabile quando l’accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere dall’esistenza di una norma regolamentare apposita che, attribuendo la qualifica di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi, detti le norme di dettaglio per il suo adeguamento.

È stato così accolto il ricorso avanzato dal correntista, proposto ai sensi dell’art. 3 della L. n. 67 del 2006, contro la discriminazione delle persone diversamente abili.

Ora, spetta al giudice del merito determinare i criteri tecnici da seguire per garantirne l’accessibilità, magari avvalendosi di altri regolamenti sopravvenuti, se risultano utili. È rimessa, altresì, alla sua discrezionalità l’adozione di ogni altro provvedimento occorrente a interrompere gli effetti della discriminazione.

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