I compiti dell’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

amministratore di sostegno

I compiti dell’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

I compiti che sono attribuiti all’amministratore di sostegno riguardano principalmente due ambiti:

  • LA CURA DELLA PERSONA, riferita sia alla cura della salute psico-fisica del beneficiario (si pensi ad esempio alla prestazione del consenso informato), sia alla cura degli aspetti relazionali, alla gestione della vita quotidiana e quindi in generale alle decisioni relative alla sfera più personale della vita dell’individuo;

A differenza dell’interdizione, che ruota maggiormente attorno alla protezione del patrimonio dell’interdetto, l’ADS assegna invece centralità alla cura del beneficiario, agli aspetti legati alla vita personale, psicologica e relazionale dello stesso.

  • LA GESTIONE DEL PATRIMONIO, che può comprendere l’amministrazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del beneficiario, nonché la gestione ordinaria delle spese e delle entrate correnti e ogni adempimento relativo, comprese le attività di tipo burocratico -amministrativo-fiscale, come ad esempio la predisposizione della dichiarazione dei redditi, la richiesta di prestazioni economiche alla PA ecc.

 Poteri di assistenza

All’interno della medesima amministrazione di sostegno possono coesistere e combinarsi sia i poteri di assistenza che quelli di rappresentanza dell’amministratore di sostegno.

In linea generale, si può dire che il conferimento di poteri di assistenza in capo all’ADS, al posto dei poteri di rappresentanza, può trovare applicazione soprattutto in caso di soggetti che conservano un buon livello di autonomia o quanto meno sufficiente per poter partecipare all’assunzione di decisioni relativa alla propria vita. L’assistenza può essere intesa sia come “affiancamento” e sostegno nell’assunzione di una determinata decisione, sia come prestazione congiunta del consenso. Ovviamente, più il beneficiario sarà in grado di comprendere adeguatamente le circostanze in cui si trova, il significato e le implicazioni degli atti da compiere, tanto più attenuato sarà il ruolo dell’ADS.

Poteri di rappresentanza

A differenza dell’assistenza, il potere di rappresentanza implica il conferimento in capo all’amministratore del potere di compiere degli atti in nome e per conto del beneficiario, sostituendosi ad esso.

La rappresentanza è di norma esclusiva, ai sensi dell’art 409 c.c., e solo talvolta può essere concorrente.

La rappresentanza esclusiva viene disposta sia quando il beneficiario, a causa della gravità della propria patologia, versi in una condizione di incapacità naturale tale da non essere in grado di agire (si pensi ai soggetti in stato vegetativo o affetti da gravi patologie degenerative), sia quando egli, pur conservando una certa autonomia fisica e cognitiva, si trovi nell’incapacità di ponderare adeguatamente le conseguenze delle proprie decisioni, procurando pregiudizio a se (si pensi al soggetto affetto da prodigalità o affetto da patologia psichiatrica).

Nel caso in cui all’amministratore siano conferiti poteri di rappresentanza, l’atto può essere compiuto validamente solo dall’amministratore di sostegno.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 652 Articoli
Avvocato specializzato su invalidità, e disabilità, indennità di accompagnamento, cecità, sordità, handicap, prestazioni Inps e Inail. Richiedi una Consulenza Legale Online. Lo Studio offre un servizio di consulenza legale on line puntuale ed eccellente ad un costo che, nella maggior parte dei casi, è compreso tra i 60 e 150 euro. Clicca qui!

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*