
I presupposti per l’applicazione dell’ADS sono indicati nell’art 404 c.c. che dispone che può essere assistita da un amministratore di sostegno “la persona che si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica”.
Caratteristiche dell’amministrazione di sostegno
La norma individua, dunque, un requisito:
– soggettivo, che consiste nella sussistenza di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica;
– oggettivo, rappresentato dall’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, personali o patrimoniali.
Inoltre, la norma richiede un rapporto di causalità tra l’infermità o la menomazione fisica o psichica e l’impossibilità di attendere ai propri interessi.
Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, l’art 404 c.c. va integrato con l’art 1 della Legge n.6/2004 (istitutiva dell’ADS) che dispone: “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d’agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Ciò significa che l’ADS potrà essere disposta non solo in presenza dei requisiti soggettivi di cui all’art 404 c.c., cioè non solo in presenza di una specifica patologia clinica, ma anche in assenza di una patologia, ossia quando il soggetto è privo di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana per ragioni di tipo sociale, relazionale, culturale, etnico ecc.
Quindi, tenendo conto dei requisiti di cui all’art 404 c.c. e dell’indicazione di cui all’art 1 della Legge 6/2004, si può dire che l’ADS potrà trovare applicazione nei seguenti casi:
- Presenza di un’infermità mentale che abbia i caratteri dell’abitualità e della gravità, nonché di una meno grave menomazione psichica che privino la parte, anche parzialmente o temporaneamente, della capacità di provvedere ai propri interessi, personali o patrimoniali;
Il riferimento è alle gravi patologie psichiatriche come la psicosi, autismo, gravi depressioni ecc., nonché quelle neurologiche come la demenza, patologia di Alzheimer, alle dipendenze come l’alcool dipendenza, la tossicodipendenza, la prodigalità.
- Ai sensi dell’art 404 c.c. la presenza di un’infermità o di una menomazione fisica, che privino la persona, anche parzialmente o temporaneamente, della capacità di provvedere ai propri interessi, personali o patrimoniali.
Il riferimento è qui alle più svariate patologie fisiche, compresi gli stati vegetativi, il coma, gli ictus, le malattie terminali.
- Ai sensi della Legge n.6/2004 la sussistenza di una condizione di inadeguatezza gestionale, non necessariamente dovuta ad una patologia, ma comunque caratterizzata da dalla mancanza in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Si pensi a tutte quelle persone che per cause di tipo psichico, fisico, sociale, relazionale o etnico versano in una situazione di disagio, di difficoltà nell’esercizio dei propri diritti e nella tutela dei propri interessi personali, affettivi, patrimoniali. In altre parole, coloro che non riescono ad occuparsi di sé stessi. Vi possono rientrare le persone senza fissa dimora, i neo immigrati, traumatizzati dal percorso migratorio ecc.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: consenso e rifiuto del beneficiario
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: quando non deve essere disposta
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: profili generali del procedimento di nomina
Soggetti del procedimento per la nomina di ADS: il Pubblico Ministero
Soggetti del procedimento per la nomina di ADS: i parenti
Soggetti del procedimento per la nomina di ADS: servizi sanitari e sociali
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: il ricorso, contenuto e documentazione
Amministrazione di sostegno: dal deposito del ricorso al decreto di nomina
Commenta per primo