AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: dal deposito del ricorso al decreto di nomina

Amministrazione di sostegno: dal deposito del ricorso al decreto di nomina

Nell’articolo precedente abbiamo detto che il procedimento per la nomina dell’ADS si introduce con un ricorso al tribunale (ufficio del giudice tutelare) del luogo di residenza o di domicilio del destinatario della misura e abbiamo parlato del contenuto del ricorso e dei documenti da allegare.

Deposito del ricorso

Quindi, una volta che è stato predisposto il ricorso, questo dev’essere depositato presso la cancelleria del giudice tutelare competente.

Per l’iscrizione della causa a ruolo non è richiesto il pagamento di un contributo unificato poiché si tratta si un procedimento esente, però è richiesto il pagamento solo di una marca da bollo da € 27,00 a titolo di anticipazione forfettizzata.

Ogni qual volta poi che si depositano singole istanze di autorizzazioni (ex art 374 e 375 c.c.) non occorre la marca da bollo poiché si ritiene che autorizzazioni concesse dal giudice tutelare non diano vita ad un autonomo procedimento, ma ad un subprocedimento nell’ambito del procedimento principale e quindi con attribuzione allo stesso del medesimo numero di ruolo. Al contrario, sarà richiesto il versamento della marca forfettaria da € 27,00 al momento del deposito dei ricorsi avanti al tribunale (per i reclami nei confronti dei provvedimenti del giudice tutelare) dato che quest’ultimi danno luogo ad un procedimento autonomo.

Inoltre, la parte privata (o l’avvocato) che richieda una copia conforme all’originale presso la cancelleria, sarà tenuta al pagamento dei diritti di copia, mentre non sarà dovuto nulla nell’ipotesi in cui il procuratore, che abbia depositato gli atti telematicamente, provveda ad effettuare in maniera autonoma l’attestazione di conformità.

A seguito del deposito del ricorso, il giudice tutelare, laddove escluda che vi siano ragioni d’urgenza che richiedano la nomina di un ADS provvisorio o l’assunzione di altri provvedimenti indifferibili, emette un decreto con il quale:

  • Fissa la data di udienza per l’ascolto del beneficiario e per la convocazione del ricorrente, dei congiunti, del convivente e degli altri soggetti indicati nel ricorso;
  • Ai sensi dell’art 713, comma 2, cpc, incarica il ricorrente (se diverso dal beneficiario) di notificare il ricorso ed il decreto al beneficiario e di notificare altresì il ricorso ed il decreto ai soggetti indicati all’art 712 cpc,
  • Manda alla cancelleria di comunicare il ricorso ed il decreto al PM.

Notifica del ricorso

Abbiamo visto che, una volta depositato in cancelleria il ricorso per la nomina dell’ADS, il Giudice tutelare emette un “decreto di fissazione di udienza” (in cui è fissata la data di udienza per l’ascolto del beneficiario e per gli altri incombenti) che a sua volta deve essere notificato, a cura del ricorrente, insieme al ricorso al beneficiario ed altri soggetti indicati nel ricorso.

La notifica del ricorso e del decreto va fatta nelle forme della notificazione degli atti giudiziari, mentre la comunicazione ai congiunti ed ai conviventi viene spesso effettuata tramite una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno.

Audizione del beneficiario

Una volta notificati il ricorso ed il decreto, con la fissazione dell’udienza per l’ascolto del beneficiario si apre la fase centrale del procedimento.

Ai sensi dell’art 407, comma 2 c.c., “il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”.  

L’ascolto del beneficiario ha la funzione di consentire al Giudice tutelare di saggiare il livello di autonomia e la capacità di intendere e di volere della persona, nonché di venire a conoscenza dei reali bisogni e delle richieste dell’interessato. Quindi, si può dire che l’audizione del beneficiario serve per mettere a punto il progetto di sostegno della persona.

Decreto di nomina

Una volta espletata l’udienza per l’ascolto del beneficiario e dei soggetti indicati nel ricorso, il giudice può disporre l’emissione del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Ai sensi dell’art 405, primo comma c.c. il giudice tutelare provvede in ordine alla richiesta di predisporre la misura di protezione con decreto motivato immediatamente esecutivo entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Con il decreto di noma dell’ADS si conclude la fase decisoria e si apre quella gestoria.  Il contenuto del decreto di nomina verrà approfondito successivamente.

 

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
Avvocato specializzato su invalidità, e disabilità, indennità di accompagnamento, cecità, sordità, handicap, prestazioni Inps e Inail. Richiedi una Consulenza Legale Online. Lo Studio offre un servizio di consulenza legale on line puntuale ed eccellente ad un costo che, nella maggior parte dei casi, è compreso tra i 60 e 150 euro. Clicca qui!

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*