
Con sentenza n. 10576 del 28 aprile 2017 la Corte di Cassazione civile ha stabilito che il lavoratore disabile, in caso di aggravamento della malattia, non può essere licenziato a meno che l’idoneità non sia rilevata da un’apposita Commissione medica competente.
Nel caso in esame un lavoratore invalido, assunto con legge 68/99 (collocamento obbligatorio), era stato licenziato a seguito di un accertamento svolto dal medico aziendale che lo aveva definito non più idoneo alle sue mansioni di addetto ai servizi generali. I giudici di primo grado e appello avevano respinto la richiesta del lavoratore di annullare tale decisione ritenendo non rilevante il fatto che a esprimere il giudizio di non idoneità non fosse stata la Commissione, ma da un medico aziendale.
Invece, l’accertamento della compatibilità delle mansioni affidate al disabile con il suo stato di salute deve essere, secondo gli ermellini, specificamente assegnato alla speciale competenza della commissione di cui alla legge n. 104 del 1992, come appositamente integrata.
Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 3, Legge n. 68 del 1999, compete alla commissione medica integrata, eventualmente adita dal datore di lavoro accertare le condizioni di salute del lavoratore disabile assunto obbligatoriamente per verificare se, a causa delle minorazioni o del loro aggravamento, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Così, in caso di accertata incompatibilità il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persiste. Qualora invece la commissione integrata accerti la definitiva impossibilità di reinserire il lavoratore disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, il rapporto di lavoro può essere legittimamente risolto.
Tale percorso non può essere sostituito dal giudizio di inidoneità alla mansione espresso dal medico aziendale nell’ambito della sorveglianza sanitaria esercitata a mente del decreto lgs. 81/2008 poiché la disciplina contenuta nella Legge 68/99 (collocamento obbligatorio), che regola le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori disabili assunti obbligatoriamente, ha carattere di specialità rispetto alla normativa generale “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” prevista dal d. lgs. n. 81/2008 per tutti i lavoratori.
Ne deriva che il datore di lavoro non può, come invece è accaduto nella fattispecie che ci occupa, procedere al licenziamento del lavoratore disabile sulla scorta del solo giudizio di inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente, senza attivare la procedura prescritta dalla disposizione prima citata.
Tale conclusione discende dalla speciale protezione che è accordata al disabile dalla disciplina interna e sovranazionale, rivolta a ridurre i margini di apprezzamento discrezionale del datore di lavoro allorquando l’inidoneità alla mansione del lavoratore ponga la questione della eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, affidando ad un soggetto qualificato con caratteri di terzietà un peculiare giudizio tecnico.
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