Legge 104 e trasferimento di militari: si tutela il familiare affetto da handicap

Legge 104 e trasferimento di militari

Interessante sentenza del T.A.R. Lombardia che in materia di trasferimento di militari ai sensi della Legge n. 104 del 1992, ha chiarito che: il trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992 può essere negato solo se ne conseguono effettive e ben individuate criticità per l’Amministrazione militare, la quale ha il dovere di indicarle in maniera accurata per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre non può limitarsi ad invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e buon andamento degli uffici.

Legge 104 e trasferimento di militari

Quindi, con l’odierna sentenza il TAR Lombardia (sentenza n. 819 del 03/04/2023) conferma come la più attuale giurisprudenza sulla domanda di trasferimento temporaneo del militare mira a tutelare essenzialmente la persona affetta da handicap e non le esigenze del militare che richiede il trasferimento.

Il Caso

Nel caso in esame, il militare in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria chiedeva di essere trasferito, ai sensi dell’art. 33 comma 5 L. n. 104 del 1992, presso una località limitrofa alla residenza della madre affetta da grave handicap.

Il Comando generale della Guardia di Finanza respingeva l’istanza, dichiarando che presso la sede richiesta vi era una carenza di personale inferiore rispetto a quella sussistente nella sede di Milano, mentre nelle altre due sedi indicate dal richiedente non vi erano posizioni scoperte.

Per tale motivo, il militare proponeva ricorso avverso detto provvedimento chiedendone l’annullamento.

All’esito del ricorso, la P.A. confermava il rigetto dell’istanza di richiesta di temporaneo trasferimento; pertanto, il militare impugnava quest’ultimo provvedimento davanti al TAR Lombardia.

Motivi della sentenza

La più attuale giurisprudenza espressasi sulla domanda di trasferimento temporaneo del militare, per esigenze di assistenza di un familiare lontano che versa nelle condizioni di cui all’art. 33 comma 5 L. n. 104 del 1992, mira ad evidenziare come l’istituto è posto essenzialmente a tutela della persona affetta da handicap e non a beneficio del militare richiedente.

Per tale ragione, anche se è necessaria una valutazione comparativa tra le esigenze della P.A. di appartenenza dell’istante (che possono valere solo se totalmente incompatibili con le necessità assistenziali delle persona non autosufficiente) e la necessità di assistenza in cui versa il familiare con handicap , si è ritenuto che l’eventuale prevalenza delle prime sulle seconde non può essere basata su valutazioni legate ad un mero soprannumero riscontrato nelle destinazioni richieste dall’interessato oppure ad una carenza di personale presso la sua sede di appartenenza.

Ed allora, si legge nella sentenza, negare ad un militare che ha documentato esigenze familiari di notevole rilievo, il trasferimento nella zona d’origine perché vi è un esubero di personale, significa far scontare ad un singolo gli effetti di una discutibile gestione del personale in quella data provincia. Orbene, nel caso in esame, la principale ragione invocata a sostegno del rifiuto opposto dalla P.A. al ricorrente è data proprio dal soprannumero riscontrato nel personale in servizio presso le sedi indicate in domanda dal militare; detto elemento tuttavia, per quanto sopra esposto, risulta di per sé non idoneo a giustificare la reiezione dell’istanza.

Né, tanto meno, si legge nella sentenza, ai fini del rigetto può valere la presenza di altri familiari in loco (cfr. Consiglio di Stato, IV, 14 luglio 2020 n. 4549) ovvero la necessità, imposta dalla Pubblica Amministrazione a carico del richiedente di indicare un massimo di tre sedi per il trasferimento poiché, anche in questo caso, viene leso un interesse che è quello dell’istante il quale ha diritto di indicare un maggior numero di sedi sempre limitrofe al luogo di residenza del familiare non autosufficiente e che potrebbero presentare una situazione di organico maggiormente favorevole, consentendo l’accoglimento della domanda.

In virtù delle esposte considerazioni, il Collegio ha annullato i provvedimenti dell’Amministrazione che dovrà pertanto pronunciarsi nuovamente sull’istanza del militare, in osservanza dei criteri esposti nella presente pronuncia.

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