Ripetibilità indebito assistenziale: sentenza Cassazione 28771 del 2018

Divorzio e indennità di accompagnamento

La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018 è intervenuta in tema di indebito assistenziale, chiarendo quali siano i limiti alle richieste da parte dell’Inps di restituzione delle prestazioni di invalidità civile.

Secondo gli ermellini, quando manca il dolo del pensionato, quest’ultimo non è tenuto a restituire all’Inps le somme indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca.

La fattispecie in questione riguarda un recupero di pensione di invalidità civile da parte dell’Inps per superamento dei limiti reddituali.

Ma i casi in cui l’Inps può richiedere indietro le somme erogate ai pensionati possono essere diverse. Infatti, succede sovente che il pensionato titolare di una prestazione assistenziale come ad esempio l’assegno mensile di invalidità, oppure di pensione di inabilità civile, riceva una comunicazione di revoca della prestazione per il venir meno non solo del requisito reddituale (superamento dei limiti di reddito ai fini del diritto alla prestazione stessa) ma anche del requisito sanitario (a seguito di visita di revisione), o di quello legale (nel caso di trasferimento all’estero oppure di riconoscimento dell’assegno ordinario).

Nel testo della sentenza si rammenta che il regime dell’indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell’indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell’ente previdenziale)  e ciò a causa dell’ “affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia”. In pratica, l’orientamento prevalente della giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che l’errore o l’inerzia dell’Inps debbano pesare sul pensionato che senza colpa ha ricevuto somme in realtà non dovute.

In ambito assistenziale, si è andato dunque affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull’indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi a:

-l’art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

-l’articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l’indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell’indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell’assistito in istituto di cura a carico dell’erario) o in caso di dolo comprovato del beneficiario. In pratica secondo la Cassazione l’Inps può chiedere la restituzione dell’indebito solo dal momento dell’accertamento da parte dell’ente dell’indebito con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell’interessato.

La portata di tali norme, secondo la Cassazione, riguarda non solo i casi in cui la prestazione viene revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma si estende anche ai casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici, come nel caso de quo riguardante una richiesta di ripetizione di somme di invalidità civile corrisposte nel 2007 per il superamento dei requisiti reddituali (la richiesta di indebito era però pervenuta solo nel 2008). In giudizio è stata provata la mancanza di dolo della pensionata poiché la stessa aveva comunicato nel 2007e nel 2008 regolarmente i propri redditi all’INPS; dunque, il ritardo nell’adozione del provvedimento di revoca era addebitabile all’Inps.

Gli ermellini concludono affermando che l’indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l’ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che il pensionato si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad esempio allorquando l’incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell’indebito.

Lo stesso non vale per l’indebito connesso al venire meno dei requisiti sanitari poiché in tal caso l’art. 37, co. 8, della legge n.448/1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il benficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell’Inps.

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1 Commento

  1. Sono titolare di assegno di invalidità e qualche giorno fa sono stata assunta da un’azienda che dovrebbe pagarmi una busta paga di circa 700€ mensili. Non so ancora se il rapporto durerà per molto tempo, oppure sarà interrotto prima.
    Suppongo che dovrò dichiarare all’INPS il superamento dei limiti (circa 4.900€) una volta accertato che siano effettivamente superati… ma la mia enorme paura è che dovrò restituire le somme percepite nell’anno fino a quel momento. Ovvero se ad Agosto supero il limite reddituale dovrò poi restituire i 285€x7=2000€ oppure l’INPS da quel momento mi interromperà l’assegno senza richiesta delle somme precedenti? (come ho capito da questa sentenza). Avvocato mi può aiutare a capire?
    Grazie anticipatamente

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