
Tar puglia: compartecipazione spese disabili. Il Tar Puglia con sentenza n. 169 del 2012 ha annullato quella parte di regolamento pugliese che prevedeva fasce di compartecipazione per l’accesso ai servizi diurni da parte delle famiglie con disabili gravi, prendendo inoltre come riferimento non il reddito personale del disabile ma quello familiare, incluse le somme non fiscalmente rilevanti come l’indennità di accompagnamento dell’Inps, le pensioni di invalidità, le rendite Inail.
In pratica, allo stato attuale l’accesso dei disabili nei centri di assistenza diurni è disciplinato attraverso differenti fasce tariffarie in base alla reddito Isee familiare, introducendo il cosiddetto «ticket sociale».
Si ricorda che le fasce di reddito previste, ai fini dell’esenzione dal ticket sociale, sono tre:
– fino a 7.500euro (totalmente gratuite);
– da 7.500euro a 30.000euro (compartecipazione delle famiglie dei disabili);
– da 30.000 euro in su (retta a totale carico delle famiglie dei disabili)
Ora, secondo il giudici amministrativi, il problema della compartecipazione si pone con riguardo ad una particolare categoria di disabili, quella dei disabili con handicap grave permanente e ultra 65enni non autosufficienti dal punto di vista fisico e psichico, nei cui confronti non bisogna considerare il reddito familiare Isee, ma in reddito del solo disabile, escludendo anche i redditi non fiscalmente rilevanti come l’indennità di accompagnamento dell’Inps, le pensioni di invalidità, le rendite Inail.
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