
Manovra salva-Italia: le Onlus esenti dal pagamento dell’imposta su conto corrente. Dal 1998 le Onlus sono esenti dal pagamento del bollo sugli estratti conto bancari e postali, anche se fino ad oggi non tutti gli istituti di credito hanno dato applicazione a tale esenzione.
Si ricorda che l’imposta su conto corrente è stata recentemente aumentata con la manovra salva-italia da 73,80 a 100 euro annuali nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche.
Di conseguenza, nel caso in cui l’esenzione non sia stata riconosciuta o sia stata addebitata erroneamente, l’ente no-profit deve sollecitare l’istituto di credito ad applicare la normativa vigente, presentando se è il caso un apposito reclamo e chiedendo il rimborso di quanto pagato indebitamente negli anni precedenti.
La normativa cui fare riferimento è il DPR n. 642 del 1972 che all’art. 27-bis dispone che sono esenti dal bollo su conto corrente tutti gli atti ed i documenti “posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (le onlus) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”.
La successiva circolare del Ministero delle Finanze, n. 168 del 1998, ha stabilito la natura tassativa dell’elencazione degli atti esenti , tra cui rientrano anche gli estratti di conto corrente di cui all’art. 13, comma 2-bis. Infine anche l’Abi con apposita risoluzione del 4.11.1998 ha confermato l’esenzione, diramando la notizia a tutte le banche associate mediante con circolare, serie tributaria, n.55 del 30.11.1998.
Chi sono i soggetti esentati?
Sono esenti dal pagamento del bollo sugli estratti conto bancari e postali:
– tutti gli enti iscritti nell’anagrafe unica delle Onlus (articolo 11 Dlgs 460/1997).
– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (legge 266/1991), non svolgenti attività commerciali;
– le organizzazioni non governative riconosciute dal ministero degli Esteri (legge 49/1987;
– le cooperative sociali (legge 381/1991) iscritte nella specifica sottosezione loro riservata del l’Albo nazionale delle società cooperative. Siffatti enti sono considerati Onlus di diritto anche se non sono tenuti ad conformare i propri statuti e a integrare la loro denominazione con l’acronimo “Onlus”;
– le federazioni e agli enti sportivi riconosciuti dal Coni, (dal 2002) senza però essere applicabile alle società e associazioni sportive dilettantistiche (circolare delle Entrate 21/2003);
– le Onlus parziali (enti ecclesiastici e associazioni di promozione sociale, ma limitatamente al l’esercizio delle attività solidaristiche delle Onlus.
Il fatto che l’esenzione dall’imposta su conto corrente riguarda le Onlus anche come enti destinatari degli atti e non solo come soggetti che li pongono in essere, porta a chiedere se tale esenzione si estende anche al bollo proporzionale dello 0,1% annuo (0,15% dal 2013) dovuto sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari. Allo stato attuale non vi è ancora chiarezza, di conseguenza sarebbe opportuno avere una conferma dall’amministrazione finanziaria.
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