E’ discriminazione vietare il cane guida sulle scale mobili

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Costituisce discriminazione vietare il cane guida sulle scale mobili. Lo ha statuito il Tribunale di Roma con sentenza del 19 settembre 2022.

L’associazione Blindsight Project segnala la predetta sentenza che ha accolto in pieno il ricorso promosso da donna cieca che era stata invitata, con un gruppo di persone non vedenti, a scendere dalla scala mobile della città di Belluno perché accompagnati da un cane guida.

Il caso

La vicenda risale al 2015 quando un gruppo di amici con disabilità visiva, accompagnati dal proprio cane guida, si recava sulla scala mobile cittadina di Belluno, mezzo di trasporto che permette l’agevole accesso al centro cittadino in 3 minuti superando un dislivello di circa 50 metri. Durante la loro salita con l’ausilio del cane guida, la scala veniva bruscamente fermata e l’addetto incaricato intimava la discesa, opponendo un divieto di accesso con cani previsto nel regolamento di esercizio e indicando, peraltro a persone con cecità, l’apposizione di una cartellonistica di divieto di accedere anche con cani guida all’impianto. Il gruppo era quindi costretto a scendere ad impianto fermo.

La sentenza

Umiliati da tale episodio e ritenendolo discriminatorio in base alla legge n.37/1974, il gruppo ha proposto ricorso al Tribunale di Belluno ai sensi della Legge n. 67/2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) contro l’amministrazione comunale e la società che gestisce l’impianto.

Tribunale rigettava l’istanza dei ricorrenti sull’assunto che gli stessi non avessero subito una lesione alla propria sfera giuridica personale, attuale e concreta e qualificando la pretesa di ottenere una pronuncia giudiziale da parte dei ricorrenti non come diritto soggettivo assoluto, ma al più quale interesse diffuso di categoria.

A questo punto il gruppo ha impugnato la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Venezia che ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Belluno accertando la natura discriminatoria delle condotte poste in essere dal Comune di Belluno e dalla società che gestisce l’impianto nei confronti del gruppo di persone con disabilità visiva accompagnati dal loro cane guida.

Nello specifico la Corte d’appello ha qualificato il diritto del gruppo di persone disabili a non essere discriminati come diritto soggettivo assoluto (non interesse legittimo), condannando l’ente in solido con la società al risarcimento del danno esclusivamente in favore di alcune persone del gruppo, in particolare di Simona Zanella, Fernando Giacomin e Nadia Zanella. Per gli altri ricorrenti, tra i quali Laura Raffaeli, Ilaria Frenez e Alessandra Bragagnolo, la Corte d’Appello di Venezia aveva rimesso la causa ai Tribunali del luogo di residenza competenti per territorio. Le tre ricorrenti nel 2020 hanno quindi avviato i separati giudizi per riassunzione avanti i Tribunali di primo grado di Treviso e Bolzano e Roma, dove le loro istanze sono state totalmente accolte.

Quanto alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia, da segnalare che il Comune di Belluno e la società gestrice dell’impianto hanno proposto ricorso in Cassazione ed allo stato il giudizio risulta ancora pendente.

Fonte: Blindsight Project

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