
Pubblichiamo un interessante precedente, in materia di accompagnamento, messo a disposizione dall’Avv. Carmine Buonomo del foro di Napoli Nord e reso in un giudizio patrocinato dallo stesso.
La sentenza in oggetto (Trib. Napoli Nord, Sentenza n° 2910/2020, G.L. d.ssa Federica Izzo) ha stabilito che nei giudizi aventi ad oggetto l’indennità di accompagnamento, non è richiesta alcuna dicitura particolare nel certificato medico introduttivo.
Accompagnamento e mancata spunta delle voci di non autonomia
Nel caso specifico, alla ricorrente (infrasessantasettenne) nella fase di ATPO venivano riconosciuti in corso di causa i requisiti sanitari di “non autonomia”, necessari per il diritto all’indennità di accompagnamento, sin dalla domanda amministrativa.
L’INPS, quindi, proponeva opposizione all’accertamento sanitario, contestando la mancanza di idonea domanda amministrativa a causa della mancata “spunta” da parte del medico curante di una o entrambe le voci di non autonomia nel certificato introduttivo.
Risulta molto interessante l’excursus giurisprudenziale che, partendo dalla giurisprudenza di primo e secondo grado per poi passare a quella recentissima di Cassazione, fino al Messaggio INPS n° 3383/2019 che ha posto un punto fermo alla questione, viene posto alla base del rigetto dell’opposizione dell’Istituto.
Si ringrazia l’amico e collega avv. Carmine Buonomo per il prezioso materiale messo a disposizione.
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