
L’aumento delle pensioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, ne abbiamo già parlato nell’articolo “Aumento delle pensioni da ottobre 2022” è dovuto all’anticipo della rivalutazione pensionistica che normalmente è prevista per gennaio 2023.
Le due misure che portano all’aumento delle pensioni sono: il conguaglio anticipato per il calcolo della perequazione delle pensioni e la rivalutazione al 2% delle pensioni, che normalmente viene applicata a gennaio, ma che il Decreto Aiuti bis del 9 agosto 2022 ha invece deciso di anticipare a questo autunno per sostenere famiglie e lavoratori in questo periodo di difficoltà economica dovuta all’inflazione e al caro bollette.
Ciò significa che i pensionati e i titolari di prestazioni assistenziali in questi mesi troveranno un piccolo aumento sulle loro pensioni e assegni.
Aumento (rivalutazione) pensioni e conguaglio
Come anticipato, la misura prevede due interventi:
1) L’aumento (rivalutazione) del 2% per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, come anticipo della rivalutazione ISTAT, delle pensioni di importo fino a 2.692 euro mensili;
2) Il conguaglio anticipato a novembre 2022 per tutti gli assegni, senza limite di reddito, della differenza tra inflazione prevista (1,7%) e quella effettiva (1,9%) sul 2021, ovvero lo 0,2%.
L’aumento delle pensioni (rivalutazione) al 2% riguarda sia i titolari di trattamenti previdenziali (pensioni contributive), sia gli invalidi civili e i titolari di assegno sociale. A gennaio del prossimo anno sarà poi effettuata la rivalutazione al tasso di inflazione effettiva, al netto di quanto già riconosciuto.
La rivalutazione straordinaria interessa i pensionati con una pensione lorda a settembre che non supera i 2.692 euro mensili. L’aumento, pari al 2 %, riguarda gli ultimi tre mesi dell’anno (ottobre, novembre, dicembre), ma anche in quota parte la tredicesima mensilità. E’ importante ricordare che tale incremento “non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.“
Con la circolare n. 114 del 13 ottobre 2022 l’Inps ha fornito istruzioni a riguardo.
Circolare dell’Inps n.114 del 13.10.2022
Le istruzioni pubblicate dall’Inps nella circolare richiamata interessa la rivalutazione, ossia l’aumento del 2% delle pensioni di importo fino a 2.692 euro mensili. Tale aumento riguarda le pensioni di vecchiaia e quelle anticipate e le principali prestazioni assistenziali di seguito indicate.
Aumento del 2% delle prestazioni assistenziali
Le prestazioni assistenziali che avranno l’aumento del 2% per il mese di novembre sono:
– assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
– pensione per sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381
– pensione per ciechi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.
Indennità assistenziali senza aumento
L’aumento del 2% non riguarderà, invece, le seguenti indennità di natura assistenziale:
-indennità di accompagnamento,
– indennità per ciechi parziali,
– indennità per ciechi assoluti,
– indennità di talassemia.
Calcolo dell’aumento
L’aumento delle pensioni viene calcolato con le ordinarie fasce progressive di rivalutazione delle pensioni, ovvero quelle di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
– al 100% per i trattamenti fino a 4 volte il Trattamento minimo Inps (pari a 524,34 euro)
– al 90% sulla quota eccedente 4 volte il minimo,
– al 75% sulla quota eccedente 5 volte il minimo.
Modalità di pagamento
L’aumento viene corrisposto d’ufficio (ossia in maniera automatica) sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, ove dovute, e verrà identificato da una voce di cedolino denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”.
L’importo è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità. Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.
L’aumento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun aumento a valere sulla predetta mensilità.
Rilevanza dell’aumento (rivalutazione 2%) ai fini delle prestazioni collegate al reddito
L’aumento non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Pertanto, gli importi percepiti a tale titolo sono ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.
Di seguito il testo della Circolare inps n° 114 del 13 ottobre 2022
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