L’indennità di frequenza

L’indennità di frequenza. L’indennità di frequenza risponde all’esigenza di assicurare la cura, la riabilitazione e l’istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età ovvero ai minori ipoacustici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno.

Aventi diritto

L‘indennità di frequenza spetta ai:

–    disabili minorenni, dichiarati tali dalla Commissione medica o con sentenza, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età;

–    minori ipoacustici con una perdita uditiva nell’orecchio migliore superiore ai 60 decibel, nelle frequenze tra 500 e 2000 Hz, con necessità continua o periodica di terapie riabilitative.

Altro requisito necessario è, in alternativa:

–    o la frequenza di corsi di studio in scuole pubbliche o private, oppure corsi di formazione o addestramento professionale;

–    o l’effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, pubblici o privati convenzionati.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 467 del 2002 ha esteso l’indennità di frequenza anche ai minori, da zero al terzo anno di età che frequentino l’asilo nido.

La domanda per l’accertamento dell’invalidità civile va presentata all’Ausl del luogo di residenza del minore e sottoscritta anche da un solo genitore esercente la patria potestà. Insieme alla domanda va presentato:

–    certificato medico in cui risulti la diagnosi della patologia da cui è affetto il minore, con espresso riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.

–    Iscrizione presso corsi di studio o di formazione professionale o l’attestazione dei cicli terapeutici o riabilitativi.

La domanda deve essere effettuata prima dell’inizio o in costanza dei corsi o dei cicli terapeutici.

La domanda non conforme oppure la mancata allegazione anche di uno dei documenti richiesti sospende la validità della domanda di accertamento fino al momento in cui tali condizioni vengono assolte correttamente.

Divieto di cumulo

L’indennità di frequenza spetta anche nei periodi di ricovero del minore purché si tratti di ricoveri temporanei. L’indennità non è cumulabile con l’indennità di accompagnamento, l’indennità speciale dei ciechi parziali, l’indennità di comunicazione dei sordomuti, ma si può optare per il trattamento migliore.

Limiti reddituali

I limiti di reddito e gli importi dell’indennità di frequenza sono gli stessi previsti per l’assegno mensile, con la sola differenza che l’indennità di frequenza non prevede l’erogazione della tredicesima.

L’erogazione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del corso di studi o del ciclo terapeutico; oppure, in caso di domanda inoltrata in costanza del corso di studi o del ciclo terapeutico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è finito il corso o il trattamento terapeutico.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 626 Articoli
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7 Commenti

  1. ciao. scusati per la scritura . io sono una mamma per 3 figli lultima di due mezzo ha l’ invalidita civili e legge 104 sta ancora siguindo tanti accertamenti mi poteti aiutarme a spiegarme una cosa ? ma sta bimba può pagare asilo nido ?con 200 £ per 2 ore?grazie

  2. ciao. . io sono una mamma di 3 bimbi l’ultima di due anni e mezzo ha l’ invalidita civile e la legge 104 sta ancora seguendo tanti accertamenti mi potete aiutare e a spiegarme una cosa ? ma mia figlia può pagare l’asilo nido ?con 200 Euro per 2 ore?abbiamo anche il redito basso e non lavoro da 3 anni

  3. Buongiorno, mio figlio frequenta da quest’anno il primo anno di scuola media con l’aiuto di una professoressa di sostegno. Durante la terza elementare gli era stata riconosciuta l’indennità di frequenza a seguito di una diagnosi come disprassia fatta da una struttura privata nel corso della prima elementare .Durante la terza elementare abbiamo aderito ad un progetto proposto dal Don Gnocchi che prevedeva una frequenza giornaliera pomeridiana di 3 ore . Concluso il progetto e ribaltata la diagnosi dal Don Gnocchi in dislessia e discalculia, l’ inps su invito a revisione della pratica ci ha comunicato che non sarebbe stata più erogata l’indennità di frequenza a seguito di un miglioramento. Forse stupidamente non abbiamo fatto ricorso ma a questo punto ci chiediamo, dato che in ogni caso ci stiamo appoggiando presso l’associazione di compiti amici di Milano (associazione privata, per un aiuto pomeridiano di due pomeriggi ) se fosse il caso di ripresentare la domanda e se a tal punto potremmo richiedere il rimborso di quanto ci è stato negato. Grazie.

    • Gentile Signora, la domanda può essere sicuramente ripresentata, ma non avrà diritto a quanto non vi è stato corriposto dopo il parere negativo dell’Inps poichè non vi è stato ricorso da parte vostra. Saluti

  4. Buongiorno Avv. sono mamma di una bimba di 9 anni dove gli è stato riconosciuto un ritardo cognitivo lieve con secondarie problematiche negli aspetti emotivi comportamentali negativi di apprendimento scolastico, mi è stata riconosciuta la legge 104. comma 3 art.3 di gravità. Sono una mamma separata, l’unico sostegno famigliare per la bimba sono io. le chiedo alcune delucidazioni in riferimento ai miei diritti sul posto di lavoro. la mia domanda era oltre hai permessi /concedi che mi consente la legge 104 esiste ulteriore legge che mi consenta nel periodo scolastico di non fare il turno di pomeriggio per seguire mia figlia nei compiti scolastici e fare riabilitazione pscicoteraupetica? Premetto che il mio contratto collettivo nazionale prevede :”esclude la rotazione dei turni se incompatibile con diritti obblighi e divieti previsti dalla legge”.
    Io ho fatto richiesta in azienda dove poter effettuare solo il turno di mattina, ma la risposta è stata negativa, io non vorrei fare una vertenza sindacale per questo le chiedo s’è esiste un’ulteriore legge che tutela il minore con handicap grave il diritto di avere ulteriore sostegno nel fare i compiti.
    Grazie per l’attenzione,
    cordialmente la saluto.

  5. Buonasera, sono una mamma di un ragazzo dsa ho percepito per un anno l’indennità di frequenza perchè la commissione medica dell’asl ha riconosciuto, poi è stata chiamata una seconda volta a vista(se così si può dire visto che hanno controllato solo gli stessi documenti della volta precedente) con la commissione medica questa volta inps ma le è stata negata. Cosa posso fare? io vorrei fare ricorso che ne pensa?
    Grazie

  6. … sarebbe interessante se pubblicaste la cifra del limite di reddito. Se ho capito bene intorno ai 5000 euro/annui. Barboni…

    Daniele Zavagni

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