
Una persona invalida, titolare di pensione di invalidità civile, che si trova ad avere dei debiti può rischiare di vedersi pignorare la pensione?
In linea generale, va detto che le pensioni sono pignorabili entro certi limiti.
Al contrario, non si possono pignorare le pensioni di invalidità civile, in particolare la pensione di inabilità civile (spettante agli invalidi al 100%), l’assegno mensile (spettante agli invalidi dal 74% al 99%), l’indennità di accompagnamento. Allo stesso modo non è pignorabile la pensione per ciechi civili e sordi, nonché l’assegno sociale (previsto per le persone con almeno 67 anni d’età).
Impignorabilità pensioni di invalidità civile
Le pensioni di invalidità non sono pignorabili a norma dell’articolo 545 del Codice di procedura civile che prevede l’impignorabilità assoluta per tutte le prestazioni di assistenza perché sono finalizzate a garantire il minimo vitale e a “reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia”. Nello specifico il Codice civile dispone che “non sono soggetti a pignoramento i crediti aventi ad oggetti sussidi di garanzia o di sostentamento a persona comprese nell’elenco dei poveri, o sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”.
Le pensioni di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento e l’assegno sociale non sono pignorabili in quanto sono prestazioni economiche aventi carattere assistenziale, cioè sono prestazioni che hanno lo scopo di aiutare i cittadini che si trovino in condizioni di disagio economico e che sono stati riconosciuti invalidi civili, ciechi civili e sordi da parte delle preposte commissioni mediche.
A differenza delle pensioni di invalidità civile, che hanno natura assistenziale e che sono impignorabili, la pensione di inabilità ordinaria e l’assegno ordinario (erogate ai sensi della legge n. 222/1984) sono pignorabili entro certi limiti in quanto hanno carattere previdenziale, ossia sono finanziate dai contributi versati alle casse pensionistiche dai lavoratori.
Pignorabilità della pensione di inabilità ordinaria e dell’assegno ordinario
Abbiamo detto che le pensioni previdenziali (alimentate da contributi) come la pensione di inabilità ordinaria e l’assegno ordinario sono pignorabili, però solo entro certi limiti.
Fino a qualche mese fa, la pignorabilità era ammessa per la parte eccedente 1,5 volte il valore dell’assegno sociale, vale a dire oltre i 702 euro al mese. In pratica, poteva essere pignorata la parte di pensione che superava tale cifra, però sempre nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma (dell’art 545 cpc) nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Il decreto Aiuti bis, a partire da quest’anno, ha innalzato l’importo del “minimo vitale”, ossia la soglia di impignorabilità delle pensioni, prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio (non più 1/5) della misura dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Quindi, solo la parte eccedente tale ammontare (€ 1000,00) è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma (dell’art 545 cpc) nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Commenta per primo