
Il Decreto Aiuti bis è legge e tra le modifiche apportate in sede di conversione in legge figurano una serie di misure, tra cui la proroga al 31 dicembre dello Smart working per i lavoratori fragili e per chi ha figli di età inferiore a 14 anni. Infatti, dopo la scadenza del 31 luglio non erano state previste altre proroghe per mancanza di coperture, che sono invece state trovate con la conversione del decreto.
Proroga Smart working fino al 31 dicembre 2022 e aumento limite impignorabilità pensioni
Nello specifico si prevede la proroga sino alla fine dell’anno della possibilità di ricorrere al lavoro agile in cui non è obbligatoria la stipula di un accordo tra azienda e dipendente, la proroga dell’accesso allo Smart-working per lavoratori cosiddetti fragili e genitori di figli minori di 14 anni, nonché viene elevato da 750 a 1.000 euro il limite per l’impignorabilità delle pensioni.
Ma vediamo nel dettaglio le novità.
Proroga dello Smart working senza accordo
Nella bozza del Disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti-bis è inserito l’articolo 25-bis in base al quale si prorogano al 31 dicembre 2022, rispetto alla scadenza dello scorso 31 agosto, le misure in tema di ricorso al lavoro agile cosiddetto “semplificato”.
In pratica, si estende sino a fine 2022 la possibilità di ricorrere allo Smart working anche in assenza di un accordo individuale tra l’azienda ed il lavoratore.
La normativa previgente invece prevedeva la possibilità per i lavoratori di accedere allo Smart working, senza l’obbligo di stringere un apposito accordo, solo fino al 31 agosto 2022 ad opera del Decreto-legge 24 marzo 2022 numero 24 (convertito in Legge 19 maggio 2022 numero 52).
Il Disegno di legge di conversione del Decreto “Aiuti-bis” interviene proprio estendendo la proroga fino al 31 dicembre 2022.
Proroga dello smart working per lavoratori fragili
Sempre in tema di Smart working, in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti-bis è stato inserito l’articolo 23-bis, il quale dispone, al comma 1, l’estensione, sino al 31 dicembre 2022, delle tutele nei confronti dei lavoratori fragili, rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2022.
Ciò significa che per tutto il 2022 i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante un rischio derivante da:
- Immunodepressione;
- Esiti di patologie oncologiche;
- Svolgimento di terapie salvavita;
- inclusi i lavoratori con handicap grave (ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3)
svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.
Per garantire lo svolgimento dell’attività a distanza, il lavoratore interessato può:
- Essere adibito a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti;
- Svolgere specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
La normativa previgente prevedeva per i lavoratori fragili lo Smart working solo fino al 30 giugno 2022.
Proroga Smart working per genitori di figli under 14
Il Decreto “Aiuti-bis” ha previsto poi la proroga dello Smart working anche a beneficio dei genitori lavoratori con figli minori di 14 anni, rispetto alla precedente scadenza del 31 luglio 2022.
Il comma 2 del nuovo articolo 23-bis prevede infatti che il “termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto – legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto – legge, è prorogato al 31 dicembre 2022”.
Quindi, sino alla fine dell’anno, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, a patto che:
- Nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- Non vi sia un genitore non lavoratore;
hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali.
L’attività a distanza dev’essere resa “nel rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81” e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (articolo 90, comma 1, Decreto – legge 19 maggio 2020 numero 34).
La prestazione in Smart-working può peraltro essere svolta “anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro” (articolo 90, comma 2, Decreto numero 34/2020).
La normativa previgente, invece, prorogava tali misure solo fino al 31 luglio 2022.
Limite impignorabilità delle pensioni
Un’altra novità introdotta in sede di conversione prevede l’aumento del limite di impignorabilità delle pensioni. Il testo dell’emendamento prevede espressamente che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.”
In pratica, si eleva da 750 a 1.000 euro il limite per l’impignorabilità delle pensioni.
Va ricordato che l’assegno sociale, contributo economico di natura assistenziale erogato dall’INPS a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, ammonta per il 2022 a 468,11 euro al mese, per 13 mensilità. Attualmente, quindi, la pignorabilità è ammessa per la parte eccedente 1,5 volte il valore dell’assegno sociale vale a dire circa oltre i 702 euro al mese. La parte eccedente tale ammontare, precisa la disposizione, è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Con l’intervento recato nel decreto Aiuti bis viene innalzato l’importo del “minimo vitale”. In particolare, si eleva la soglia di impignorabilità, prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
Aumento pensioni
Il decreto Aiuti bis è intervenuto anche sulle pensioni, anticipando l’aumento previsto per il 2023. Se n’è già parlato in quest’articolo: “Aumento delle pensioni da ottobre 2022”
Nello specifico sono due le misure descritte all’articolo 21 del Decreto-legge 115/2022 che porteranno all’aumento dell’importo delle pensioni a partire da ottobre:
- anticipo del conguaglio della perequazione 2021 pari allo 0,2%;
- anticipo della perequazione 2022 pari al 2%.
La percentuale complessiva della rivalutazione delle pensioni a ottobre sarà quindi del 2,2%.
Nell’articolo si legge inoltre che l’incremento “non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.”
Commenta per primo