
L’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che viene erogata a prescindere dal versamento dei contributi.
L’assegno spetta a coloro che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. Si ha riguardo al reddito personale per coloro che non siano coniugati, mentre si cumula il reddito personale con quello del coniuge per coloro che siano coniugati.
Per cui se il richiedente non è coniugato il limite di reddito è pari allo stesso importo annuo dell’assegno sociale: per il 2014 il limite reddituale è: € 5.818,93, cioè € 447,61 x 13 mensilità.
Se, invece, il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato: € 11.637,86. In questo caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
L’assegno sociale ha carattere provvisorio tant’è che a cadenza annuale viene effettuata una verifica del possesso dei requisiti reddituali.
L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef e non è reversibile ai familiari superstiti, né esportabile. Infatti, qualora il beneficiario soggiorni all’estero per un periodo maggiore di 30 giorni, l’assegno viene sospeso fino al rientro in Italia.
L’Assegno sociale , istituito dall’art. 3 della legge 335/1995, ha sostituito a partire dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale.
Aventi diritto all’assegno sociale
Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani, comunitari e stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che:
– Abbiano compiuto il 65° anno e tre mesi di età (dall’1.1.2013 si è passati da 65 anni a 65 anni e tre mesi);
– risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia;
– siano sprovvisti di reddito o possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
A partire dal 1° gennaio 2009 occorre anche avere soggiornato legalmente ed continuativamente in Italia per almeno 10 anni.
Presentazione della domanda
La domanda va inoltrata unicamente per via telematica, collegandosi direttamente al sito web dell’Inps (per chi è possesso del codice Pin), chiamando il contact center al numero gratuito 803164 o avvalendosi dei patronati.
Decorrenza dell’assegno
L’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è presentata la domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.
Importo dell’assegno sociale
Se non dispone di alcun reddito personale, né insieme al coniuge, l’assegno sociale viene erogato in misura intera.
Se invece il reddito del richiedente o quello del coniuge o ancora la loro somma sono inferiori ai limiti di legge, l’assegno viene erogato in misura ridotta. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale.
L’importo mensile dell’assegno sociale è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità. Per il 2014 l’assegno sociale è pari a euro 447,61, cui vanno aggiunte, se ricorrono particolari condizioni, alcune maggiorazioni sociali.
Maggiorazioni sociali
In alcuni casi sono previste maggiorazioni sociali. Infatti, dal 1° gennaio 2002 è stato stabilito un aumento della maggiorazione sociale per garantire un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. Per l’anno 2009 quella maggiorazione è elevata a 594,64 euro.
Per ottenere la maggiorazione, i titolari di assegno sociale devono avere almeno 70 anni di età, mentre per i titolari di pensione di inabilità, gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti l’età per poter ottenere l’incremento della maggiorazione sociale si riduce a 60 anni.
La maggiorazione sociale può essere concessa ai beneficiari di pensione e ai titolari di prestazioni assistenziali, che, se non coniugati, possiedano redditi personali inferiori a 7.730,32 euro oppure, se coniugati, possiedano redditi propri inferiori a 7.730,32 euro e redditi propri che, sommati a quelli del coniuge, siano inferiori a 13.047,97 euro. I redditi da considerare sono gli stessi previsti per la concessione dell’assegno sociale.
Buongiorno avvocato, ho una domanda: mio padre ha appena compiuto 70 anni ed e’ invalido al 100% da diversi anni, infatti percepisce da anni sia l’invalidita’ civile (trasformata in assegno sociale), pari a 447 euro circa e sia l’accompagnamento, pari a 504 euro circa. La domanda che Le pongo e’ questa: siccome le uniche entrate in famiglia sono quelle di mio padre (io purtroppo sono disoccupato e mia mamma e’ casalinga), mi chiedevo se mio padre possa beneficiare della maggiorazione sociale (avendo appena compiuto 70 anni e non avendo altri redditi, oltre quelli di cui sopra). In caso di risposta affermativa, in cosa si verrebbe a quantificare tale maggiorazione e come ottenerla. La ringrazio tanto Avvocato e spero in una Sua risposta chiarificatrice. Mauro Di Giacomo.
Buonasera Avvocato volevo sapere se l’assegno di accompagnamento fa reddito x poter richiedere l’assegno sociale
L’indennità di accompagnamento non é fiscalmente imponibile e quindi non incide su eventuali limiti reddituali. Saluti
desidero a sapere la pensione de reversibilita del marito inra in calcolo de asegnio sosiale quale e de 5818 anno non o redito e voglio sapere avendo 70 anni se mi speta magiorazione grazie
desidero a sapere se la pensione de reversibilita el mariro intra in calculo del asegnio sociale ricevo in tuto 5818 euro o 70 anni o il dirito la magirazioneg grazie
salve sono invalido civile 60% disoccupato da febbraio 2014 coniugato con tre figli minore la più grande a 10 anni ho 53 anni sono iscritto a l officio collegamento di Ravenna per l inserimento lavorativo fina oggi niente ho girato tuti offici di lavoro niente cerco solo un lavoro per sopra Vivere con mia famiglia Grazie
Salve. Ho 60 anni compiuti ho un figlio a carico. Sono vedova . cosa mi aspetta? L’ esenzione x reddito a me e mio figlio mi aspetta?? Grazie