
Cosa accade a coloro che percepiscono la pensione di invalidità, una volta compiuto il 67esimo anno di età? Gli invalidi civili al 100% hanno diritto, laddove si trovino in stato di bisogno economico, alla c.d. pensione di inabilità civile.
Pensione di invalidità al compimento dei 67 anni
La pensione di inabilità civile per gli invalidi al 100% spetta da compimento del 18° anno di età e fino a 67 anni ed in presenza dei seguenti requisiti:
- inabilità lavorativa totale e permanente. Tale inabilità deve risultare effettivamente riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine del relativo accertamento sanitario;
- avere un reddito inferiore al limite stabilito annualmente dal legislatore (€ 17.050,42 per il 2022);
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- cittadinanza italiana;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- per i cittadini stranieri comunitari è richiesta iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari occorre il permesso di soggiorno di almeno un anno.
Per l’anno 2022, l’importo della pensione di invalidità è pari a € 291,69 mensili, è corrisposta per 13 mensilità, pertanto è pari a € 3.791,13 annui.
Compimento dei 67 anni
Abbiamo già accennato al fatto che la pensione di inabilità civile spetta fino al compimento del 67° anno di età. Dopo si trasforma in assegno sociale sostitutivo, ossia nella c.d. pensione di vecchiaia. È l’art. 19 della legge 118/71 a stabilire la trasformazione automatica, al compimento del 67esimo anno della pensione di inabilità in assegno sociale per coloro che erano titolari precedentemente della provvidenza economica assistenziale.
Lo stesso meccanismo opera anche con riferimento all’assegno mensile per gli invalidi civili parziali e per la pensione non reversibile ai sordi.
Quindi, al compimento del 67esimo anno, ai fini dell’accertamento dei requisiti di reddito da non superare (€ 17.050,42 per il 2022), occorre fare riferimento solo al reddito personale percepito dall’interessato nell’anno in corso.
I redditi da dichiarare, nel caso di trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche concesse per invalidità civile, sono:
- il solo reddito del richiedente;
- solo i redditi assoggettabili a IRPEF. Sono perciò esclusi i redditi esenti da imposte (come pensioni di guerra, sussidi assistenziali in favore di invalidi civili) o comunque quelli non computabili agli effetti dell’IRPEF (quindi anche la rendita INAIL);
- la pensione di reversibilità è compresa nel computo dei redditi.
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