Pensione di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni inabili (Sent. Corte Cost. 88/2022)

La pensione di reversibilità spetta anche ai nipoti maggiorenni, orfani e inabili al lavoro.

In un precedente articolo abbiamo visto come la Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 9377/2021 abbia espresso dubbi di costituzionalità in ordine all’art. 38 del d.P.R. 818/1957 nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i maggiorenni orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, in relazione agli artt. 3 Cost., 38 della Costituzione. In pratica la Cassazione ha ritenuto irragionevole escludere dal diritto alla pensione di reversibilità il nipote orfano, maggiorenne e interdetto, convivente e a carico del nonno.

Finalmente, con la sentenza n. 88/2022 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito, estendendo il diritto alla pensione di reversibilità dei nonni anche ai nipoti maggiorenni, orfani dei genitori e inabili al lavoro.

Cos’è la pensione di reversibilità e a chi spetta

La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti. La pensione di reversibilità è pari a una quota percentuale della pensione del defunto.

La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data del decesso.

Hanno diritto alla pensione di reversibilità:

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • i figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
  • i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21esimo anno di età;
  • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26esimo anno di età

Inoltre, la pensione di reversibilità spetta in assenza del coniuge e dei figli (o se pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione), ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.

Viene riconosciuta anche in assenza del coniuge, dei figli o del genitore (o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti) ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

Quando il superstite è considerato a carico

Il superstite è a carico del pensionato se sussistono le condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per accertare la vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza con il defunto. Inoltre, i figli studenti hanno diritto anche se svolgono un lavoro dal quale deriva un piccolo reddito annuo non superiore a un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2022 

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