Assegno ordinario: aggiornati i limiti di reddito per l’integrazione al minimo

Assegno ordinario nuovi limiti di reddito per integrazione al minimo

L’Inps ha aggiornato i valori di reddito personale e coniugale per ottenere l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità.

Per cui i lavoratori che percepiscono un assegno ordinario di invalidità al di sotto dei 524,35 euro al mese possono conseguire l’integrazione al minimo sino a tale cifra allorché abbiano un reddito personale inferiore a 12.170,86 euro annui o, se coniugati, un reddito abbinato a quello del coniuge inferiore a 18.256,29 euro annui.

Assegno ordinario: aggiornati i limiti di reddito per l’integrazione al minimo

Questi sono i nuovi importi e le condizioni per ottenere nel 2022 l’integrazione al minimo per coloro che godono di un assegno ordinario di invalidità molto basso, frutto di un calcolo con pochi anni di contributi alle spalle.

Va ricordato che l’assegno ordinario di invalidità (prestazione previdenziale corrisposta a chi ha versato un certo periodo di contributi e si trova in situazione di invalidità) non va confuso con l’assegno mensile di invalidità che, invece, riguarda agli invalidi civili parziali (74-99%) ed è una prestazione di natura assistenziale.

Nel dettaglio, l’assegno ordinario spetta ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Oltre al requisito sanitario, per avere diritto alla prestazione occorre che il lavoratore abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. Non è necessario, invece, il rispetto di alcun requisito anagrafico.

L’assegno ordinario si calcola con le stesse regole con cui si liquida una normale pensione; quindi, calcolo retributivo sulle anzianità maturate sino al 1995 (sino al 2011 se c’erano almeno 18 anni di contributi al 1995) e contributivo dal 1996 in poi (dal 2012 se c’erano almeno 18 anni di contributi al 1995).

In ogni caso va specificato che l’integrazione al minimo dell’assegno ordinario segue regole diverse rispetto agli altri trattamenti pensionistici. Infatti, l’articolo 1, comma 3, della legge 222/1984 prevede che tale prestazione ove sia liquidata in misura inferiore al trattamento minimo della gestione corrispondente, deve essere integrata, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo pari a quello dell’assegno sociale. Questo significa che l’importo dell’integrazione deve rispettare due limiti: da un lato il valore della quota di integrazione non può essere superiore all’importo dell’assegno sociale (468,11 euro al mese nel 2022); dall’altro l’importo complessivo della pensione, comprensivo dell’integrazione, non può in ogni caso superare il trattamento minimo (524,35 euro per il 2022, importo ancora provvisorio calcolato dall’Inps con una rivalutazione dell’1,7% anziché dell’1,9%).

Requisito reddituale

Ai fini del diritto all’integrazione al minimo occorre poi un ulteriore requisito, ossia il titolare dell’assegno ordinario non deve possedere redditi propri o coniugali assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore rispettivamente a due o tre volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale. Questo significa che nel 2022 l’integrazione dell’assegno spetta, se non si è coniugati, a condizione che il reddito personale non superi gli 12.170,86 euro annui oppure, se si è coniugati, un reddito sommato a quello del coniuge non superiore a 18.256,29 euro.

Molto importante poi ricordare, che in caso di titolari di assegno ordinario coniugati, l’integrazione spetta anche se sono superati i limiti di reddito personale purché sia rispettato il limite di reddito coniugale. Ciò a differenza di quanto accade per il conseguimento dell’integrazione al minimo delle pensioni in cui bisogna rispettare entrambi i limiti, personale e coniugale.

Reddito rilevante

Per la valutazione del reddito rilevante si applicano i medesimi criteri già in vigore in materia di integrazione al minimo previsti dall’articolo 6 della legge 638/1983. Bisogna dunque considerare tutti i redditi soggetti ad IRPEF con esclusione di quello derivante dalla casa di abitazione e dell’importo stesso dell’assegno ordinario da integrare (messaggio Inps 18883/1997). Contribuiscono alla formazione del reddito quelli soggetti a tassazione separata (es. il TFR e arretrati) che, invece, nell’integrazione al minimo sono esclusi dal computo.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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