
Il decreto Amato (d.lgs 503/92) ha previsto la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, cioè di pensionarsi con un’età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria (20 anni di contributi e 67 anni di età), per i non vedenti e per chi possiede un’invalidità riconosciuta almeno pari all’80%.
Per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata occorre, oltre al possesso dell’invalidità dell’80%, aver maturato:
Lavoratori invalidi:
- 20 anni di contributi;
- 61 anni per gli uomini (periodo 2019-2010);
- 51 anni per le donne (periodo 2019-2010).
Lavoratori non vedenti:
- 20 anni di contributi;
- 60 anni uomini (periodo 2019-2010)
- 55 anni donne (periodo 2019-2010).
I requisiti anagrafici devono essere adeguati all’aspettativa di vita, infatti per il periodo 2016-2018 chi intendeva fruire del beneficio doveva raggiungere 60 anni e 7 mesi di età (gli uomini) e 55 anni e 7 mesi (le donne).
L’accertamento dell’invalidità non inferiore al’80% deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell’INPS.
Non sono ammessi al beneficio i lavoratori dipendenti del settore pubblico ed i lavoratori autonomi, in quanto possono fruire del beneficio i soli lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps (ad esclusione degli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) ed alle forme di previdenza sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria stessa.
Inoltre, anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80% si applica la finestra mobile di 12 mesi, pertanto, occorre attendere 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico.
Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 31001 del 27 novembre 2019 è stato chiarito che è applicabile anche alla pensione di vecchiaia anticipata il meccanismo di adeguamento dell’età anagrafica all’incremento della speranza di vita.
Il caso
Il caso riguarda un lavoratore dipendente che, perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata, ha contestato all’INPS di avere erroneamente posticipato il suo pensionamento di tre mesi sulla base dell’adeguamento triennale alla maggiore aspettativa di vita.
In primo e secondo grado un cittadino ha avuto la meglio nei confronti dell’Inps, poiché sia nel primo grado del giudizio che in appello la Corte ha ritenuto che il posticipo dell’accesso alla pensione per motivi legati all’incremento dell’aspettativa di vita non riguardasse coloro che accedono alla pensione in età inferiore a 65 anni (se uomini) o 60 (se donne), ma soltanto coloro che conseguissero la pensione di anzianità in virtù di requisiti indipendenti dall’età anagrafica, non riscontrabili nel caso di specie, oppure fossero assoggettati alla disciplina dell’art. 12, comma 12-bis, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), tra i quali non poteva rientrare l’assicurato, in considerazione della sua condizione di invalido all’80%.
Avverso tale pronuncia ha presentato ricorso per cassazione l’INPS, ribaltando l’esito del giudizio di merito.
Si legge nella sentenza: “Se è vero che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 503 del 1992, ciò non può comportare lo snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, cioè diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia e dunque ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità previsti dalla legge n. 222 del 1984. E se così è, manca all’evidenza una qualsiasi base normativa per sostenere che il suo conseguimento non debba soggiacere alla generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento della speranza di vita di cui all’art. 22 ter, comma II, della legge n. 78 del 2009, tanto più che si tratta di una scelta legislativa che, pur perseguendo la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, lascia inalterata la disciplina di favore stabilita dall’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, che tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80%, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini, realizzando così un bilanciamento tra opposti interessi non sospettabile prima facie di alcun dubbio di legittimità costituzionale”.
Testo integrale sentenza Cassazione n. 31001 del 27 novembre 2019
Ho 62 anni e godo di pensione IoArt da 12anni
A giugno INPS mi riconosce l’80 % invalidità
Posso andare in pensione anticipata?
Inoltre posso avere ancora pensione invalidità?