
Nuove tabelle invalidità civile 2020. Sono stati aggiornati dall’Inps i valori relativi alle prestazioni assistenziali erogate nei confronti degli invalidi civili per il 2020.
Crescono leggermente nel 2020 le prestazioni assistenziali per gli invalidi civili.
I nuovi importi in vigore dal prossimo 1° gennaio 2020 sono stati comunicati ufficialmente dall’ente di previdenza con la Circolare INPS numero 147/2019 a seguito dell’adeguamento dei valori all’andamento annuo dell’inflazione.
L’assegno mensile di invalidità, l’indennità di frequenza, e la pensione di inabilita’ civile salgono dai 285,66 € al mese a 286,81 euro per 13 mensilità: un totale di poco più di 3.500 euro annui.
Sale anche il limite annuo di reddito per la concessione delle relative provvidenze: per l’assegno mensile di invalidità e per l’indennità di frequenza nel 2020 non bisogna superare i 4.926,35 €, mentre resta più alto il reddito per la pensione di inabilità civile pari a 16.982,49 € annui.
Ai fini della concessione di tali prestazioni rimane fermo il principio secondo cui occorre guardare solo al reddito del beneficiario della prestazione, escludendo invece i redditi eventualmente percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare a cominciare dal coniuge (ai sensi di quanto stabilito recentemente dall’articolo 10, comma 5 del Dl 76/2013).
Le prestazioni assistenziali possono beneficiare della maggiorazione di 10,33 euro al mese prevista dall’articolo 70, comma 6 legge 388/2000 se l’invalido civile ha meno di 65 anni e sprovvisto di altri redditi, mentre possono godere dell’incremento al milione, previsto dai 60 anni con riferimento agli invalidi totali, ai sordomuti titolari di pensione speciale e ai ciechi assoluti (dai 70 anni per gli invalidi civili parziali e per i ciechi parziali) che consente, sempre a determinate condizioni di reddito di raggiungere un massimo di 651,51 euro al mese.
L’ottenimento delle maggiorazioni sociali, come noto, è più difficile poiché occorre che il titolare della prestazione di invalidità rispetti determinati requisiti reddituali che prendono in considerazione non solo il reddito personale, ma anche quello del coniuge.
Da segnalare che nel 2020 l’assegno sociale sostitutivo o derivante dall’invalidità civile per gli invalidi parziali o totali potrà essere concesso al compimento dei 67 anni: l’importo base è pari a 374,48 euro al mese a patto che il percettore rispetti i livelli di reddito personale sopra descritti previsti per il conseguimento delle prestazioni di invalidità civile.
Alla predetta cifra può aggiungersi la maggiorazione di € 85,35 prevista dall’articolo 67 legge 448/1998 e dall’articolo 52 della legge 488/1999 (sempre che il titolare rispetti particolari requisiti di reddito personale e coniugale).
L‘indennità di comunicazione nel 2020 raggiunge i 258,00 euro al mese (a prescindere dal reddito del beneficiario), mentre l’importo della pensione speciale è pari a 286,81 euro al mese a patto che il reddito annuo personale non superi i 16.982,49 euro.
La pensione per i ciechi assoluti arriva ad € 310,17 al mese nel 2020, mentre la pensione per i ventesimisti (o assoluti ricoverati) viene erogata nella misura di 286,81 euro al mese, per entrambe il reddito annuo personale non deve superare i 16.982,49 euro.
Leggermente inferiori le prestazioni per gli ipovedenti gravi: 212,86 euro al mese a condizione che il reddito personale non sia superiore a 8.164,73€.
Aumentano anche le indennità legate alla condizione non autosufficienza degli invalidi.
In particolare, per ciò che concerne le prestazioni erogate dall’Inps l’indennità di accompagnamento per gli invalidi totali giunge a 520,29 euro al mese, mentre l’omologa e sostitutiva indennità prevista per i ciechi assoluti tocca i 930,99 euro al mese.
L’indennità speciale per i ciechi parziali (ex art. 3, ln 508/1988) ammonta invece a 212,43 euro al mese.
Tali prestazioni, come al solito, vengono erogate a prescindere dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare.
Per scaricare le tabelle relative ai nuovi importi e limiti di reddito per il 2020 cliccare QUI.
Fonte: Pensionioggi.it
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